testo in vigore dal: 24-11-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 99/32/CE,
relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2006, e in particolare
l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e in
particolare il titolo III della parte quinta;
Visto l'allegato VI alla Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL
73/78), adottato nel 1997 ed entrato in vigore in data 19 maggio
2005;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante
attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 18 ottobre 2007;
Acquisiti i pareri delle Commissioni V e VIII della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, dei trasporti, dello sviluppo economico, della salute
e dell'universita' e della ricerca;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo III della parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: "del gasolio marino" sono sostituite dalle
seguenti: "dei combustibili per uso marittimo".
2. L'articolo 292 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 292 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si
applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al
titolo I ed al titolo II della parte quinta.
2. In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le
seguenti definizioni:
a) olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che
rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il
combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il gasolio di cui alle lettere b) e f), che, per i suoi
limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti
destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM
D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo'
essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC
2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio,
escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in
volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85%
in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo
ASTM D86;
c) metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for
Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle
specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d) combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido
derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere
utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti nella norma
ISO 8217;
e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo
la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita' stabiliti per le qualita' "DMB" e "DMC" dalla tabella I
della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni
previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la
cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di
densita' stabiliti per le qualita' "DMX" e "DMA" dalla tabella I
della norma ISO 8217, ad eccezione di quello utilizzato su fiumi,
canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni
previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo
2005, n. 66;
g) immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a
disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili
per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati
quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine,
all'interno delle cisterne di una nave;
h) acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del
codice della navigazione;
i) zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n.
689;
l) zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della
legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale
qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime
Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai
sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata
Convenzione MARPOL;
n) nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri,
ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i
soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave,
nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
o) servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu'
porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso
porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un
orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche
dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
p) nave adibita alla navigazione interna: nave destinata ad
essere utilizzata in una via navigabile interna di cui al decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre
1987, n. 572;
q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata
presso un porto italiano;
r) stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio,
ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s) nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno
Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato,
il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il
cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e
sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento
equivalente;
t) tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di
depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo
tecnologico, verificabile ed applicabile.".
3. L'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 293 (Combustibili consentiti). - 1. Negli impianti
disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi
gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di
soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili
previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte
quinta, alle condizioni ivi previste. Agli impianti di cui alla parte
I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta
si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli
impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso
marittimo si applicano le disposizioni dell'articolo 295.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, previa autorizzazione della Commissione
europea, possono essere stabiliti valori limite massimi per il
contenuto di zolfo negli oli combustibili pesanti, nei gasoli e nei
combustibili per uso marittimo piu' elevati di quelli fissati
nell'Allegato X alla parte quinta qualora, a causa di un mutamento
improvviso nell'approvvigionamento del petrolio greggio, di prodotti
petroliferi o di altri idrocarburi, non sia possibile rispettare tali
valori limite.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalita' per esentare,
anche mediante apposite procedure autorizzative, i combustibili
previsti dal presente titolo III dall'applicazione delle prescrizioni
dell'Allegato X alla parte quinta ove gli stessi siano utilizzati a
fini di ricerca e sperimentazione.".
4. L'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 295 (Combustibili per uso marittimo). - 1. E' vietato, nelle
acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica, l'utilizzo
di gasoli marini con un tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa
e, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, superiore allo 0,10% in
massa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata l'immissione sul
mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in
massa.
3. E' vietata l'immissione sul mercato di oli diesel marini con
tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree di controllo
delle emissioni di SO "X"^, ovunque ubicate, e' vietato, a bordo di
una nave battente bandiera italiana, l'utilizzo di combustibili per
uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,5% in massa. La
violazione del divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi
non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali
aree inclusa nel territorio italiano o con esso confinante e che si
trovano in un porto italiano.
5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del Mar Baltico
e, a decorrere dall'11 agosto 2007, all'area del Mare del Nord,
nonche', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
relativa designazione, alle ulteriori aree designate.
6. Per le navi passeggeri battenti bandiera italiana, le quali
effettuano un servizio di linea proveniente da o diretto ad un porto
di un Paese dell'Unione europea, e' vietato, nelle acque
territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore
all'1,5% in massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche
nei confronti delle navi non battenti bandiera italiana e che si
trovano in un porto italiano.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato, su navi adibite alla
navigazione interna, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo,
diversi dal gasolio marino e dall'olio diesel marino, con tenore di
zolfo superiore allo 0,1% massa.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietato l'utilizzo di
combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo
0,1% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai
periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei
combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve
essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione
dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve
avvenire il piu' tardi possibile prima della partenza. I tempi delle
operazioni di sostituzione del combustibile sono iscritti nei
documenti di cui al comma 10.
9. I commi 7 e 8 non si applicano:
a) alle navi adibite alla navigazione interna, quando utilizzate
in mare, per le quali sia stato rilasciato un certificato di
conformita' alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare;
b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al
pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
c) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un
sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa.
10. Tutte le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle
navi devono essere indicate nel giornale generale e di contabilita' e
nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174,
175 e 176 del codice della navigazione o in un apposito documento di
bordo.
11. Chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione
dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non
inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna
indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale
conserva una copia per i tre anni successivi, nonche' un campione
sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
Chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo
stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo
esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per
almeno dodici mesi successivi alla consegna.
12. E' tenuto, presso ciascuna autorita' marittima e, ove
istituita, presso ciascuna autorita' portuale, un apposito registro
che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo
nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e
del relativo contenuto massimo di zolfo. Tali dati sono comunicati
dai fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il
31 dicembre 2007. Le variazioni dei dati comunicati sono comunicate
in via preventiva. La presenza di nuovi fornitori e' comunicata in
via preventiva.
13. I limiti relativi al tenore di zolfo previsti dai
commi precedenti non si applicano:
a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre
navi in servizio militare se le rotte non prevedono l'accesso a porti
in cui sono presenti fornitori di combustibili conformi a tali limiti
o, comunque, se il relativo rifornimento puo' pregiudicare le
operazioni o le capacita' operative; in tale secondo caso il
comandante informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta;
b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave risulta
specificamente necessario per garantire la sicurezza della stessa o
di altra nave e per salvare vite in mare;
c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una nave e' imposto
dal danneggiamento della stessa o delle relative attrezzature,
purche' si dimostri che, dopo il verificarsi del danno, sono state
assunte tutte le misure ragionevoli per evitare o ridurre al minimo
l'incremento delle emissioni e che sono state adottate quanto prima
misure dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non si applica se
il danno e' dovuto a dolo o colpa del comandante o dell'armatore;
d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano
tecnologie di riduzione delle emissioni autorizzate ai sensi del
comma 14 o del comma 19;
e) ai combustibili destinati alla trasformazione prima
dell'utilizzo.
14. Con decreto direttoriale della competente Direzione generale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei
trasporti sono autorizzati, su navi battenti bandiera italiana o
nelle acque sotto giurisdizione italiana, esperimenti relativi a
tecnologie di riduzione delle emissioni, nel corso dei quali e'
ammesso l'utilizzo di combustibili non conformi ai limiti previsti
dai commi da 2 a 8. Tale autorizzazione, la cui durata non puo'
eccedere i diciotto mesi, e' rilasciata entro tre mesi dalla
presentazione della domanda, la quale deve essere accompagnata da una
relazione contenente i seguenti elementi:
a) la descrizione della tecnologia e, in particolare, del
principio di funzionamento, corredata da riferimenti di letteratura
scientifica o dai risultati di sperimentazioni preliminari, nonche'
la stima qualitativa e quantitativa delle emissioni, degli scarichi e
dei rifiuti previsti per effetto della sperimentazione;
b) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di ossido di zolfo non superino quelle prodotte dall'utilizzo di
combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia
di riduzione delle emissioni;
c) la stima che, a parita' di condizioni, le emissioni previste
di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali ossidi di azoto e
polveri, non superino i livelli previsti dalla vigente normativa e,
comunque, non superino in modo significativo quelle prodotte
dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza
della tecnologia di riduzione delle emissioni;
d) uno studio dell'impatto dell'esperimento sull'ambiente marino,
con particolare riferimento agli ecosistemi delle baie, dei porti e
degli estuari, finalizzato a dimostrarne la compatibilita'; lo studio
include un piano di monitoraggio degli effetti prodotti
dall'esperimento sull'ambiente marino;
e) la descrizione delle zone interessate dall'esperimento, le
caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture
da utilizzare per l'esperimento, gli strumenti a prova di
manomissione installati sulle navi per la misura in continuo delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a
normalizzare le concentrazioni, nonche' i sistemi atti a gestire in
conformita' alle vigenti disposizioni i rifiuti e gli scarichi
prodotti per effetto della sperimentazione.
15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata previa
verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e
dell'idoneita' delle stime e dello studio ivi contenuti.
L'autorizzazione prevede il periodo in cui l'esperimento puo' essere
effettuato e stabilisce i dati e le informazioni che il soggetto
autorizzato deve comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e al Ministero dei trasporti e la
periodicita' di tale comunicazione. Stabilisce inoltre la
periodicita' con la quale il soggetto autorizzato deve comunicare a
tali Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla base del
piano di cui al comma 14, lettera d).
16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 14 e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9:
a) gli strumenti di misura e i sistemi di gestione dei rifiuti e
degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati nel corso
dell'esperimento;
b) la tecnologia, alla luce dei risultati delle misure, non
ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
c) il soggetto autorizzato non trasmette nei termini i dati, le
informazioni o gli esiti previsti dal comma 15, conformi ai criteri
ivi stabiliti.
17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma 14 siano
effettuati da navi battenti bandiera italiana in acque sotto
giurisdizione di altri Stati dell'Unione europea o da navi battenti
bandiera di altri Stati dell'Unione europea in acque sotto
giurisdizione italiana, gli Stati interessati individuano opportune
modalita' di cooperazione nel procedimento autorizzativo.
18. Almeno sei mesi prima dell'inizio di ciascun esperimento di cui
al comma 14 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare ne informa la Commissione europea e l'eventuale Stato
estero avente giurisdizione sulle acque in cui l'esperimento e'
effettuato. I risultati di ciascun esperimento di cui al comma 14
sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla Commissione europea entro sei mesi dalla
conclusione dello stesso e sono messi a disposizione del pubblico
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195.
19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti dai commi da 2 a 8, e' ammesso, previa autorizzazione,
l'utilizzo delle tecnologie di riduzione delle emissioni approvate
dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002.
L'autorizzazione e' rilasciata con decreto direttoriale della
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente
Direzione generale del Ministero dei trasporti entro tre mesi dalla
ricezione della relativa domanda, corredata dal documento di
approvazione, purche':
a) le navi siano dotate di strumenti per la misura in continuo
delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri
necessari a normalizzare le concentrazioni;
b) le emissioni di ossidi di zolfo risultino costantemente
inferiori o uguali a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione
delle emissioni;
c) nelle baie, nei porti e negli estuari, siano rispettati i
pertinenti criteri di utilizzo previsti con appositi decreti della
competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con i quali si recepiscono le
indicazioni a tal fine adottate dalla Commissione europea;
d) l'impatto dei rifiuti e degli scarichi delle navi sugli
ecosistemi nelle baie, nei porti e negli estuari, secondo uno studio
effettuato da parte di chi intende utilizzare la tecnologia di
riduzione delle emissioni, non risulti superiore rispetto a quello
prodotto dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in
assenza di tale tecnologia.
20. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 19 e'
immediatamente revocata se, anche sulla base dei controlli effettuati
dall'autorita' di cui all'articolo 296, comma 9, non risultano
rispettati i requisiti previsti per effetto dell'autorizzazione.".
5. L'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 296 (Controlli e sanzioni). - 1. Chi effettua la combustione
di materiali o sostanze in difformita' alle prescrizioni del presente
titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della
vigente normativa, e' punito:
a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l'arresto
fino a due anni o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a
milletrentadue euro;
b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui
al titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili
di potenza termica inferiore al valore di soglia, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale
sanzione, da irrogare ai sensi dell'articolo 288, comma 6, non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; la
sanzione non si applica se, dalla documentazione relativa
all'acquisto di tali materiali o sostanze, risultano caratteristiche
merceologiche conformi a quelle dei combustibili consentiti
nell'impianto, ferma restando l'applicazione dell'articolo 515 del
codice penale e degli altri reati previsti dalla vigente normativa
per chi ha effettuato la messa in commercio.
2. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo
sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte
quinta, dall'autorita' di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p),
e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta,
dall'autorita' di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i).
3. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 294, il gestore degli impianti disciplinati dal titolo I
della parte quinta e' punito con l'arresto fino a un anno o con
l'ammenda fino a milletrentadue euro. Per gli impianti disciplinati
dal titolo II della parte quinta si applica la sanzione prevista
dall'articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso di mancato
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 294, si applica al
responsabile per l'esercizio e la manutenzione se ricorre il caso
previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 284, comma 2.
4. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui
all'articolo 298, comma 3, nei termini prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini
di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina ai
soggetti inadempienti di provvedere.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro
che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un
tenore di zolfo superiore ai limiti previsti nell'articolo 295 e
l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro,
utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo
superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in caso di infrazioni
che, per l'entita' del tenore di zolfo o della quantita' del
combustibile o per le caratteristiche della zona interessata,
risultano di maggiore gravita', all'irrogazione segue, per un periodo
da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
nell'esercizio dei quali l'infrazione e' commessa, ovvero, se tali
sanzioni accessorie non sono applicabili,
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante
che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha
commesso l'infrazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 295, comma 10, il comandante
e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1193
del codice della navigazione.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chi, senza commettere
l'infrazione di cui al comma 5, non consegna il bollettino o il
campione di cui all'articolo 295, comma 11, o consegna un bollettino
in cui l'indicazione ivi prevista sia assente e' punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la
stessa sanzione e' punito chi, senza commettere l'infrazione di cui
al comma 5, non conserva a bordo il bollettino o il campione previsto
dall'articolo 295, comma 11.
8. I fornitori di combustibili che non comunicano in termini i dati
previsti dall'articolo 295, comma 12, sono puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi da 5 a 8,
provvedono, con adeguata frequenza e programmazione e nell'ambito
delle rispettive competenze, ai sensi degli articoli 13 e seguenti
della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di
porto, la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui
all'articolo 1235 del codice della navigazione e gli altri organi di
polizia giudiziaria. All'irrogazione delle sanzioni previste da tali
commi provvedono le autorita' marittime competenti per territorio e,
in caso di infrazioni attinenti alla immissione sul mercato o alla
navigazione interna, le regioni o le diverse autorita' indicate dalla
legge regionale. Restano ferme, per i fatti commessi all'estero, le
competenze attribuite alle autorita' consolari.
10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati anche con le
seguenti modalita':
a) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo al momento della consegna alla nave; il campionamento deve
essere effettuato secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove
disponibili;
b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso
marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove cio' non sia
tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di
consegna dei combustibili.
11. In caso di accertamento degli illeciti previsti dal comma 5
l'autorita' competente all'applicazione delle procedure di sequestro
dispone, ove tecnicamente opportuno, ed assicurando il preventivo
prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi
necessari a fini di prova, che il combustibile fuori norma sia reso
conforme alle prescrizioni violate mediante apposito trattamento a
spese del responsabile. A tale fine la medesima autorita' impartisce
le opportune prescrizioni circa i tempi e le modalita' del
trattamento.".
6. All'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla
Commissione europea, sulla base di una relazione trasmessa dall'APAT
entro il mese precedente, un rapporto circa il tenore di zolfo
dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per
uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente. I soggetti di
cui all'articolo 296, commi 2 e 9, i laboratori chimici delle dogane
o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i
laboratori chimici delle dogane, i gestori dei depositi fiscali, i
gestori degli impianti di produzione di combustibili e i gestori dei
grandi impianti di combustione trasmettono all'APAT ed al Ministero,
nei casi, nei tempi e con le modalita' previsti nella parte I,
sezione 3, dell'Allegato X alla parte quinta, i dati e le
informazioni necessari ad elaborare la relazione.".
Art. 2.
Modifiche all'allegato X alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) del paragrafo 1 della sezione 1
della Parte I e' sostituita dalla seguente : "e) gasolio, kerosene ed
altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;".
2. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la lettera c) del paragrafo 4 della sezione 1
della Parte I e' sostituita dalla seguente : "c) gas di raffineria,
kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio
combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti
esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio;".
3. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, alla lettera h) del paragrafo 7 della sezione
1 della Parte I le parole: "combustibili liquidi" sono sostituite
dalle seguenti: "olio combustibile ed altri distillati pesanti di
petrolio".
4. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la lettera d) del paragrafo 1 della sezione 2
della Parte I e' sostituita dalla seguente: "d) gasolio, kerosene ed
altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;".
5. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, la sezione III, incluse le appendici 1 e 2,
della Parte I e' sostituita dalla seguente:
"Sezione 3
Disposizioni per alcune specifiche tipologie
di combustibili liquidi
1. Olio combustibile pesante.
1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2,
lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come
tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non
superiore all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa.
1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli impianti di
cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita'
a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore
massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di:
a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad
eccezione di quelli che beneficiano dell'esenzione ivi prevista al
comma 5 e di quelli anteriori al 1988 autorizzati in forma tacita ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, i
quali, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato
l'adeguamento autorizzato;
b) impianti di combustione non compresi nella precedente
lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che
la media mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli
impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non
superi, indipenden-temente dal tipo di combustibile e dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm^"3";
c) impianti di combustione non compresi alle precedenti
lettere a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di
zolfo, il valore limite previsto nell'autorizzazione e, nel caso di
autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm"^3".
2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo.
2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo
21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione
del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo di cui
all'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale
caratteristica, nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la
trattazione dei risultati delle misure e l'arbitrato si applica
quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4.
3. Trasmissione di dati.
3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui
all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle
infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono
all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il formato
indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di
zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile
precedente sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2,
lettere a), b) e d). Entro la stessa data i laboratori chimici delle
dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'APAT e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i
dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso
degli accertamenti dell'anno civile precedente, ai sensi della
vigente normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2,
lettere a), b) e d), prodotti o importati e destinati alla
commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono
riferirsi ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e
secondo modalita' che assicurino la rappresentativita' dei campioni
rispetto al combustibile controllato.
3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali
che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che
li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli
impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'APAT e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il
formato indicato nelle tabelle II e III, i dati concernenti i
quantitativi di tali combustibili prodotti o importati nel corso
dell'anno precedente, con esclusione di quelli destinati
all'esportazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei
grandi impianti di combustione che importano olio combustibile
pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione
europea inviano all'APAT e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di
categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV, i dati
concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati
nell'anno precedente.
3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli:
impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o
spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente
decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti
di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione
finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di
produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si
intende un combustibile al quale si applica il regime fiscale delle
accise.
3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi al-l'APAT su
supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e, per
posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@apat.it e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it
3.5. La relazione elaborata dall'APAT sulla base dei dati e delle
informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun
combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore
medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo
complessivamente prodotto e importato.
----> Vedere tabella alle pagg. 130-131 <----
(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.".
6. Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, Parte II, sezione 1, paragrafo I, i valori
relativi allo zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della
tabella, sono sostituiti dal seguente: "1".
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Alle istruttorie previste all'articolo 293, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 3
dell'articolo 1, e all'articolo 295, commi 14, 15, 16, 19 e 20, del
medesimo decreto legislativo, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1,
nonche' alla tenuta del registro previsto all'articolo 295, comma 12,
del medesimo decreto introdotto dal comma 4 dell'articolo 1, ed alla
redazione del rapporto di cui all'articolo 298, comma 3, del medesimo
decreto introdotto dal comma 6 dell'articolo 1, le competenti
autorita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri inerenti
alle prestazioni e ai controlli di cui al comma 9, dell'articolo 296
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal
comma 5 dell'articolo 1, effettuati da uffici pubblici in relazione
alle disposizioni introdotte dal presente decreto, inclusi i costi di
eliminazione dei campioni risultati non conformi, sono posti a carico
dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate, sulla base
del costo effettivo del servizio, da determinare con apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei
trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Turco, Ministro della salute
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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