testo in vigore dal: 17-7-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, del Consiglio, relativa alla
qualita' delle acque di balneazione;
Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro
dell'ossigeno disciolto, di per se' considerato, non hanno mai
rilevato pericoli per la tutela della salute pubblica e che,
conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470
del 1982 e' stato piu' volte derogato per tale parametro;
Considerato che la citata direttiva 2006/7/CE non include piu',
diversamente da quanto previsto nella direttiva 76/160/CEE,
l'ossigeno disciolto tra i parametri necessari per la valutazione
della balneabilita' delle acque;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento anticipato e
parziale della citata direttiva 2006/7/CE, garantendo comunque la
salvaguardia della salute pubblica attraverso, in particolare, il
controllo della crescita algale e l'informazione al pubblico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e
le autonomie locali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione
della qualita' delle acque di balneazione.
2. Ai fini del giudizio di idoneita' per l'individuazione delle
zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle
indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non
rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono
in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la
prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base della
vigente normativa, e l'informazione al pubblico.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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