Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 Novembre 2007, n. 252
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.
(GU n. 5 del 7-1-2008)
	
testo in vigore dal: 22-1-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, in relazione agli interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso comma 2-ter; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita'; Ravvisata l'opportunita' di modificare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006, affinche' le imprese beneficiarie degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per l'imbarco di veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero del corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente: "1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.". Art. 2. Oneri a carico dello Stato 1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva dei contributi non puo' superare le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 325