testo in vigore dal: 8-7-2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei
propri poteri agli enti ordinariamente competenti, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1566):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) l'11 maggio 2007.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente),
in sede referente, il 14 maggio 2007 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 12ª e della commissione
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 17 e 29 maggio 2007.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il
29, 30 maggio 2007; il 6, 7, 12, 13 giugno 2007.
Esaminato in aula il 19 giugno 2007 ed approvato il 20
giugno 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2826):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 22 giugno 2007 con pareri del Comitato per la
legislazione, delle commissioni I, II, IV, V, VI, X, XI,
XIV e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
26 e 27 giugno 2007.
Esaminato in aula il 27, 28 giugno 2007; il 2, 3 luglio
2007 ed approvato il 4 luglio 2007.
Avvertenza:
Il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
108 dell'11 maggio 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 16.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 2007, N. 61
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Entro il termine dello stato di emergenza fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta di
rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di
evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati,
anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia
ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la
difesa del suolo, nonche' igienico~ sanitaria, nel rispetto dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute e
dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di
assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e
dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti
comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia
di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo
Trimonte in provincia di Benevento ";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale
del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e' consentito
per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed
esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito
medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione
morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure
di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in
sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti
nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di
un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione
Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ";
i commi 4 e 5 sono soppressi. All'articolo 2.
al comma 1, capoverso 2:
al primo periodo, le parole: "trattati dagli impianti di selezione
e trattamento dei rifiuti della regione " sono sostituite dalle
seguenti: ", prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005,
trattati dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della
regione in conformita' al Piano di cui all'articolo 3, comma 1-ter "
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , in modo da
garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine
alla regolare ed efficace gestione del servizio ";
al secondo periodo, la parola: " previa " e' sostituita dalle
seguenti: " anche tramite " e le parole: " del decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,. dalla legge 6
dicembre 2006, n. 290 " sono sostituite dalle seguenti: " del
presente decreto ";
il terzo periodo e' soppresso,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Il Commissario
delegato, preliminarmente alla requisizione, assicura la ricognizione
delle cave dismesse della regione, selezionando su tale base quelle
che non presentano profili di rischio dal punto di vista ambientale e
sanitario ";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
" 1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in
Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in
altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle
regioni confinanti ";
al comma 2, le parole. " e' elevato a non piu' di " sono
sostituite dalle seguenti: " non puo' superare le ".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: " del territorio " sono sostituite dalle
seguenti. " nel territorio " e le parole da: " contermine " fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: " contermine a quello
della discarica "Masseria Riconta" - e nelle aree protette e nei siti
di bonifica di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, non possono essere localizzati ulteriori
siti di smaltimento finale di rifiuti ";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3596 del
15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16
giugno 2007, decorso il termine di venti giorni dall'inizio del
conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande, non possono
essere ulteriormente localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel
territorio del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e'
definitivamente chiuso ";
nella rubrica dell'articolo le parole: " in alcuni comuni della
provincia di Napoli " sono soppresse.
All'articolo 4:
al comma 2, le parole: ", limitatamente alla durata ivi prevista,
i contratti gia' stipulati alla " sono sostituite dalle seguenti: " i
contratti gia' stipulati, nonche' quelli in corso di esecuzione anche
con eventuali proroghe gia' concordate tra le parti prima della ";
al comma 3, le parole. " Qualora i consorzi " sono sostituite
dalle seguenti: " Il Commissario delegato propone alla regione di
disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento,
qualora i consorzi "; la parola: " significativo " e' soppressa, le
parole: ", il Commissario delegato puo' disporre l'accorpamento dei
consorzi, ovvero il loro scioglimento " sono soppresse ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: " In particolare dovranno
essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta
differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di
raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ";
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
" 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal
Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi
indispensabili ai fini della valutazione della congruita' e della
sostenibilita' dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con
riferimento al riflessi tariffari sulle utenze ".
All'articolo 5:
al camma 1, le parole: "poste in essere" sono sostituite dalle
seguenti: "previsti dal presente decreto e che sono attuati".
All'articolo o':
al comma 1, dopo le parole: "sono nominati sub-commissari" sono
inserite le seguenti: " a titolo gratuito "; le parole: " ed attuano
" sono sostituite dalle seguenti: " : essi concorrono alla
programmazione ed attuano nei rispettivi ambiti provinciali " e sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento
all'impiantistica e all'esigenza di incrementare la raccolta
differenziata ".
All'articolo 7, comma 1:
il primo periodo e' sostituito dal seguente: " In deroga
all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i
comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative
urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un
periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene
ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto
anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4 ";
a1 secondo periodo, le parole da: " si applicano " fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: " si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e
successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito
commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere
necessarie ".
L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
" ART. 8. - (Clausola di invarianza della spesa). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua
pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al
Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui al comma 2 ".
- All'articolo 9, comma 1, capoverso 1-ter:
il primo periodo e' sostituito dal seguente: " Il Commissario
delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per
la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per
la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei
rifiuti per la regione Campania ";
al secondo periodo, le parole: " che dovranno operare per ciascuna
provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti territoriali
interprovinciali che potranno essere individuati d'intesa fra le
province interessate " sono soppresse,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per la redazione del
Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale
delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli
enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di
raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilita' del
ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela
ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la
gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la
realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma
di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile
da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di
qualita' e di frazione organica stabilizzata di qualita' ".
|