IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di
Marano-Grado e' stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2007;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del
17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006 e n. 3602 del 9 luglio
2007;
Vista la nota del commissario delegato per la laguna di Marano e
Grado del 7 settembre 2007;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alle ordinanze di protezione civile sopra menzionate, al
fine di accelerare l'espletamento di tutte le iniziative necessarie
al definitivo superamento del contesto emergenziale in rassegna;
Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 luglio 2007, n. 3602, e' cosi' sostituito:
"Nell'ambito delle iniziative di carattere straordinario ed urgente
finalizzate alla bonifica ed al ripristino ambientale dell'area
lagunare di Marano e Grado, il commissario delegato approva i
progetti degli interventi che consentono di recuperare il sito alla
fruibilita' ed all'uso conforme alla sua naturale vocazione. Gli
interventi suddetti prevedono l'impiego dei sedimenti derivanti dalle
attivita' di dragaggio e di bonifica per la costituzione di casse di
colmata, di vasche di raccolta o di strutture di contenimento, da
individuare nell'ambito lagunare comprendente il territorio interno
alla conterminazione lagunare e quello esterno alla conterminazione
stessa, lungo una fascia territoriale dell'ampiezza di 4 chilometri.
L'utilizzo dei sedimenti e' subordinato all'esito di specifiche
campagne di verifica condotte dal commissario delegato, sull'assenza
di costituenti pericolosi, ovvero ad apposite campagne di trattamento
finalizzate alla rimozione degli inquinanti presenti nei sedimenti
medesimi ed al conseguimento degli standard previsti per il relativo
impiego. Le suddette strutture di contenimento, o casse di colmata,
devono essere realizzate mediante barriere naturali e/o artificiali,
aventi funzione di impermeabilizzazione e di confinamento, con un
coefficiente di impermeabilita' "K" minore o uguale a 1,0 \times
10-7 cm/sec. Il provvedimento commissariale di approvazione dei
progetti sopra indicati sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta
ed i pareri previsti dalla legislazione vigente, ivi comprese le
autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie a tali finalita'. I progetti devono prevedere
il recupero delle aree di colmata ad una fruibilita' compatibile con
la natura portuale del sito, come le attivita' di pesca, acquicoltura
e diporto".
2. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 luglio 2007, n. 3602, e' cosi' sostituito: "I
materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e dalle operazioni
di bonifica ed aventi caratteristiche chimico fisiche superiori ai
limiti previsti dalla tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo
V della parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152,
per le quantita' necessarie all'attuazione degli interventi previsti,
possono essere temporaneamente depositati in adeguate strutture di
confinamento adibite allo stoccaggio provvisorio, da individuare o
realizzare anche all'interno della conterminazione lagunare. A tal
fine il commissario delegato, con proprio provvedimento, ed entro i
termini di vigenza dello stato di emergenza, stabilisce il termine
massimo del deposito provvisorio dei predetti materiali prima della
relativa messa a dimora definitiva.
3. Al comma 6 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile del
3 giugno 2002, n. 3217, le parole: "al di fuori della conterminazione
lagunare" sono sostituite dalle seguenti "al di fuori dell'ambito
lagunare".
4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 21 dicembre 2006, n. 3556, la lettera d) e' cosi'
sostituita: "all'individuazione e successiva realizzazione dei siti
di recapito finale, dei sedimenti non pericolosi, aventi
caratteristiche chimico fisiche superiori ai limiti previsti dalla
tabella 1, colonna B dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del
decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, anche all'interno
della conterminazione lagunare a condizione che, nell'individuazione
e realizzazione dei suddetti recapiti, vengano adottate misure di
particolare cautela e garanzia, tali da indicare l'esclusione di
grave rischio ecologico per i luoghi interessati".
Art. 2.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti
comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del
commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi
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