IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° giugno 2006, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,
e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile emanate per
fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio della
regione Campania;
Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 che consente al
Commissario delegato di autorizzare l'uso degli impianti anche in
misura superiore alle potenzialita' di progetto assicurando comunque
adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerato che la prosecuzione dell'uso degli impianti indicati
nell'art. 1 della citata ordinanza n. 3481 del 2005 deve essere
garantita al fine di assicurarne l'attuale efficienza fino
all'affidamento ai nuovi aggiudicatari del servizio di smaltimento
rifiuti nella regione Campania;
Ritenuto che la prosecuzione dell'uso degli impianti predetti
consente di ridurre i volumi e le quantita' di rifiuti da avviare
alle successive fasi di smaltimento e di diminuire l'impatto
sull'ambiente in seguito al trattamento biologico aerobico della
frazione organica;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a
porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed
urgente, essenziali per il superamento del contesto emergenziale in
materia di rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attivita' di
selezione, prevalentemente mediante tritovagliatura, di rifiuti
urbani nel rispetto delle condizioni di tutela igienico-sanitaria ed
ambientale, compatibilmente con il contesto emergenziale in atto sul
territorio campano, le autorizzazioni gia' previste dall'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del
29 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, che in
quanto tali ricomprendono necessariamente anche gli aspetti relativi
alla normativa antincendio, comportano che il Commissario delegato
individui, avvalendosi dei Vigili del fuoco e dei competenti organi
tecnici, i valori limite del carico di rifiuti che gli impianti
possono sopportare in condizione di sicurezza in relazione ai sistemi
di Gestione della sicurezza (GSG) come integrati dai piani di
emergenza straordinari, da adottarsi dal gestore per far fronte alle
esigenze attuali di continuita' dell'esercizio degli stessi impianti.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il Presidente: Prodi
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