IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con
modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente
competenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3639 dell'11 gennaio 2008, n. 3641 del 16 gennaio 2008 e n. 3649 del
25 gennaio 2008;
Considerato che occorre procedere alla tempestiva definizione delle
procedure di gara volte alla individuazione dei nuovi affidatari del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Ritenuto di dover prevedere, stante le difficolta' tecniche ed
economiche presenti nel ciclo industriale di smaltimento, meccanismi
incentivanti per coloro che risulteranno affidatari del predetto
servizio;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare la rapida conclusione dello stato di
emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania gli impianti
di termodistruzione o di gassificazione che saranno realizzati nei
territori del comune di Acerra, di S. Maria la Fossa e della
provincia di Salerno, usufruiranno delle agevolazioni tariffarie per
la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992,
in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006, nonche' dell'art. 2, commi 136 e 137, della legge n. 244 del
2007.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2008
Il Presidente: Prodi
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