IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.
21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
25 gennaio 2007;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n.
61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per
garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente
competenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato
prorogato al 30 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637
del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
Vista la relazione del 26 dicembre 2007, presentata dal commissario
delegato l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, dalla quale si rilevano, tra l'altro, le attivita'
in corso che richiedono la prosecuzione con esercizio di poteri in
deroga e la programmazione del rientro progressivo nella gestione
ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;
Considerata l'estrema gravita' della situazione emergenziale in
atto, tenuto conto delle tensioni sociali che impediscono la
localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei
rifiuti con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute
delle popolazioni della regione, e la conseguente necessita' di
procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o
comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresi' di inserire le misure emergenziali in un quadro
coerente con il definitivo superamento del problema dello smaltimento
dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al
conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il loro
smaltimento in impianti di termodistruzione ed incentivando il
ricorso alla raccolta differenziata;
Sentiti il Vice Presidente del Consiglio onorevole Francesco
Rutelli, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle politiche dell'Unione
europea;
Dispone:
Art. 1.
1. In deroga all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006,
n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006,
n. 290, il prefetto dott. Gianni De Gennaro e' nominato, per il
periodo di centoventi giorni, commissario delegato per il superamento
dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, con i relativi poteri e le deroghe conferiti dalla
vigente normativa e dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri indicate in premessa.
2. Per la stessa durata di cui al comma 1, il Generale di divisione
Franco Giannini, Comandante del Comando logistico SUD, assicura al
commissario delegato il supporto operativo e logistico nel
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza.
3. E' abrogato il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione
civile n. 3637 del 31 dicembre 2007.
Art. 2.
1. Il commissario delegato, anche in deroga a specifiche
disposizioni in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di
pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche'
igienico-sanitaria e salvo l'obbligo di assicurare le misure
indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede
alla attivazione dei siti da destinare, in modo limitato e
controllato, a discarica presso i comuni indicati nell'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2007, come convertito dalla
legge n. 87 del 2007; a tale fine puo' derogare ai limiti e alle
condizioni di cui al comma 3 del medesimo art. 1. Il commissario
delegato provvede altresi' a individuare altri siti, aggiuntivi o
sostitutivi, per lo stoccaggio o lo smaltimento, ivi comprese le
discariche chiuse che presentino ancora volumetrie disponibili.
2. Alla realizzazione e alla gestione di due impianti di
termodistruzione o di gassificazione nei territori del comune di S.
Maria la Fossa e della provincia di Salerno, nonche' di impianti
funzionali alla raccolta differenziata (di compostaggio od altro) si
procede in deroga alle disposizioni menzionate al comma 1 del
presente articolo, al comma 1-ter dell'art. 3 del decreto-legge n.
263 del 2006, come convertito dalla legge n. 290 del 2006 e come
successivamente modificato, nonche' a eventuali valutazioni di
impatto ambientale gia' assentite, assicurando comunque il rispetto
dei livelli delle emissioni inquinanti gia' fissati nel provvedimento
di autorizzazione e con procedure di affidamento coerenti con la
somma urgenza.
3. Al fine di assicurare piena effettivita' agli interventi e alle
iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e'
assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti, i questori
e le altre autorita' competenti assicurano piena attuazione alle
decisioni del commissario stesso, che puo', altresi', richiedere
l'uso delle Forze armate per l'approntamento e la protezione dei
cantieri e dei siti, nonche' per la raccolta e il trasporto dei
rifiuti.
4. Per assicurare l'immediato smaltimento dei rifiuti giacenti o
comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani,
nonche' di quelli stoccati negli impianti di selezione e trattamento
mediante tritovagliatura dei rifiuti urbani o negli impianti di CDR
prima e dopo il trattamento, nonche' lo smaltimento della frazione
umida anche se raccolta separatamente, il commissario delegato, anche
in deroga alla normativa vigente che regola il trasporto o il
conferimento negli impianti e/o nelle discariche di destinazione,
puo' disporne lo smaltimento o il trattamento al di fuori del
territorio della regione Campania, d'intesa con i presidenti delle
regioni interessate.
Art. 3.
1. I comuni campani provvedono ad elaborare entro sessanta giorni,
anche in forma associata, un piano delle misure necessarie per la
raccolta differenziata, e ad avviarne la realizzazione nei successivi
trenta. In caso di inadempimento, il commissario delegato nomina un
commissario ad acta, che provvede entro centoventi giorni dalla
presente ordinanza.
Art. 4.
1. Con successive ordinanze saranno individuati e disciplinati i
poteri e le competenze dei soggetti attuatori per la realizzazione
degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, ivi compresi i poteri
e le competenze del sindaco di Salerno in relazione all'impianto di
cui all'art. 2, comma 2, ivi compresa l'impiantistica connessa al
ciclo integrato dei rifiuti. Con successive ordinanze si provvedera',
altresi', ad individuare le modalita' di scioglimento dei consorzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
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