IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707
del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n.
3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001,
n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del
2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del
2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006 e n. 3585
del 24 aprile 2007;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di
criticita' sono venute meno le condizioni richieste dalla citata
legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di
criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per
assicurare, nella continuita' amministrativa, il monitoraggio
sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime
straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al
definitivo ritorno alla normalita', anche in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
Vista la nota del 31 ottobre 2007, con la quale il commissario
delegato per l'emergenza ambientale in atto nel territorio della
regione Calabria, nel trasmettere la relazione conclusiva
dell'attivita' commissariale svolta ai sensi della citata ordinanza
di protezione civile n. 3585/2007, ha evidenziato la necessita' di
procedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare
le ulteriori iniziative atte a consentire il definitivo rientro
nell'ordinario;
Considerato che in relazione al generale contesto di criticita' di
cui trattasi le azioni commissariali ad oggi adottate hanno
complessivamente avviato alla definizione conclusiva, o in via di
completamento, dell'assetto a regime del sistema impiantistico
integrato di base a servizio del territorio regionale e che le
eventuali criticita' contingenti territorialmente localizzate possono
comunque essere fronteggiate dalle autorita' ordinariamente
competenti, fatte salve le eventuali modifiche che potranno essere
apportate al Piano regionale dei rifiuti dalla regione;
Considerato, tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare, nella
continuita' amministrativa, il completamento degli interventi in
atto, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere
in regime straordinario per il definitivo superamento del contesto
critico di cui trattasi, per consentire il definitivo avvio del ciclo
di gestione dei rifiuti, della depurazione delle acque e della
bonifica dei siti inquinati sull'intero territorio della regione
Calabria;
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto
trasferimento alle amministrazioni ed enti competenti in via
ordinaria della documentazione amministrativa relativa alla gestione
commissariale, mantenendo in capo al commissario delegato la
contabilita' speciale per le attivita' di completamento e di
monitoraggio necessarie;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile
di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', sicche' occorre
adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori
situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle
attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al
superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con
cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo
completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi
in atto nel territorio della regione Calabria, fino al subentro delle
amministrazioni competenti;
Acquisita l'intesa della regione Calabria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il prefetto Salvatore Montanaro - commissario delegato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3585/2007 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime
ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non
oltre il 30 giugno 2008, di tutte le iniziative ancora di propria
competenza gia' programmate ed in corso di attuazione per il
definitivo superamento del contesto di criticita' ambientale in atto
nel territorio della regione Calabria.
2. Il commissario delegato coadiuva la regione Calabria nella
realizzazione delle iniziative finalizzate al rientro nella gestione
ordinaria in materia ambientale.
3. Il commissario delegato provvede ad istituire una struttura
operativa paritetica composta da rappresentanti della regione
Calabria e del commissariato per indirizzare la gestione transitoria
e le procedure per il definitivo trasferimento delle opere, degli
interventi e della documentazione amministrativa agli enti
territorialmente competenti. La medesima struttura procede, inoltre,
alla ricognizione e successiva quantificazione, nei confronti degli
enti e delle amministrazioni individuati come competenti, di tutte le
posizioni creditorie e debitorie maturate, indirizzando altresi' i
soggetti debitori nel ricorso a procedure di anticipazione
finanziaria.
Art. 2.
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, il
commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dei sub-commissari
di cui all'art. 2, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3585/2007 nonche' degli organismi consultivi istituti ai sensi
dell'art. 3, commi 1 e 2 della medesima ordinanza.
2. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi del
personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della citata ordinanza di protezione civile n.
3585/2007, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base
delle vigenti disposizioni in materia. Il predetto personale cessera'
dalle funzioni attualmente espletate in maniera graduale ed in
concomitanza con l'assunzione, da parte della regione e degli altri
enti competenti, delle funzioni trasferite.
Art. 3.
1. Il commissario delegato, a conclusione delle attivita' svolte ai
sensi della presente ordinanza, provvede a trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile una relazione finale sull'attivita' posta in essere, corredata
dalla rendicontazione delle spese sostenute, disponendo altresi' per
la chiusura della contabilita' speciale, con conseguente
trasferimento delle giacenze finanziarie residuali agli enti ed alle
amministrazioni competenti.
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti,
provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento
vigente.
Art. 5.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, e' estranea ad ogni altro rapporto contrattuale
posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi
|