Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line
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DECRETO 3 marzo 2009
Attuazione del finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante il
provvedimento «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in
crisi»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 11, del citato decreto-legge
che stabilisce un finanziamento straordinario per l'installazione di
dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas
di scarico, omologati secondo il decreto 25 gennaio 2008, n. 39 e che
garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di
particolato non inferiori al 90%;
Visto infine l'art. 1, comma 15, del citato decreto-legge, che
prevede la ripartizione del suddetto finanziamento straordinario
sulle Regioni e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:


Art. 1.


1. Entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca
ambientale e lo sviluppo, il numero dei veicoli incentivabili di cui
all'art. 1 comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
distinti per categoria (M3 ed N3), nonche' eventuali misure
economiche, regionali o locali, per l'installazione di dispositivi
per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.



Art. 2.


1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ripartisce, con proprio decreto, il finanziamento straordinario
di cui all'art. 1, comma 11 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5
a favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano
sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico e a quelli
comunicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.



Art. 3.


1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti previsti all'art. 1, comma 13 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, ciascuna Regione e le Province Autonome di
Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, Direzione generale per la ricerca
ambientale e lo sviluppo, il numero dei dispositivi per
l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico
installati e la notifica di cui all'art. 1, comma 17 del medesimo
decreto-legge.
2. All'installazione dei dispositivi di cui al comma precedente,
deve corrispondere la variazione, sulla carta di circolazione, della
categoria del veicolo, comunque non inferiore ad euro 3 ai soli fini
dell'inquinamento da massa di particolato.
3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare eroga il relativo
finanziamento a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, in base al
numero dei veicoli omologati ai sensi del precedente comma.



Art. 4.


1. I contributi ripartiti dal decreto di cui all'art. 2 e non
usufruiti totalmente o parzialmente dalla Regione o dalle Province
Autonome di Trento e Bolzano, potranno essere, con successivo
decreto, impegnati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare a favore delle Regioni e Province Autonome che
hanno registrato numero di richieste di dispositivi superiore a
quelle incentivabili, sulla base del riparto di cui al precedente
art. 2.



Art. 5.


1. Ai sensi di quanto previsto al comma 13 decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui
all'art. 1 comma 11 del citato decreto-legge che effettuano servizio
nei Comuni individuati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
n. 351/1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 3 marzo 2009
Il Ministro : Prestigiacomo