20 settembre 2001 RIFIUTI E SCARTI ALIMENTARI di Luca D'Alessandris - Consulente problematiche ambientali aderente alla Lega Italiana Consulenti Ambientali (LICA) E' necessario premettere con alcune considerazioni:
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs 22/97 è rifiuto ogni prodotto o materia, o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo o ne abbia l'intenzione;
- tale obbligo scaturisce dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie, che regolamenta l'istituto giuridico della "DATA DI SCADENZA" dei prodotti alimentari;
- non possono essere destinati ad attività di compostaggio (disciplinato dal D.M. 05.02.1998 Punto 16.1) in quanto non presenti con relativi codici C.E.R. e loro processo produttivo di provenienza;
- non può essere applicata la norma sui fertilizzanti (Legge 784/84);
- vi sono nel contraddittorio posizioni divergenti tra alcune Ass. di categoria e Ministro dell'ambiente e della sanità.
Inoltre, visto:
- l'obbligo di autorizzazione per l'attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
- vista la natura eterogenea che compone i rifiuti alimentari ovvero prodotti scaduti o in condizione di incommerciabilità, provenienti da rivenditori e industrie, composti da imballaggi inquinati da inchiostri, punti metallici, plastiche di varia natura ecc.;
- vista la normativa che regolamenta la "MANGIMISTICA" (Legge 281/63 e successive modificazioni ed integrazioni);
- vista la procedura di infrazione UE 99/4006 nei confronti del Governo italiano a causa di delibere emanate da alcune Regioni italiane;
- vista la risposta del nostro Min. Ambiente del 22.10.1999 con la quale difende le posizioni e misure adottate dalle nostre Regioni;
- visto il venir meno (con le modifiche apportate dal D.lgs 389/98) della esclusione prevista nella prima versione del D.lgs 22/97 art. 8 comma 4 "Per gli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitarie".
Tutto questo scatena una serie di interrogativi agli addetti ai lavori, soggetti chiamati a risolvere le diverse problematiche aziendali che provocano incertezze interpretative, dovute alla mancanza di una normativa chiara che non permetta interpretazioni soggettive ed avventate.
La prima risposta che si attende dal legislatore è quella relativa alla classificazione, con l'emanazione del Ronchi Quater, verrà data la definizione giuridica di rifiuto, del concetto di disfarsi, quando vi è l'obbligo e quando ne viene manifestata l'intenzione da parte del produttore/detentore.
I prodotti alimentari difettosi, scaduti o prossimi alla scadenza, destinati ai mangifici, regolamentati da una norma speciale, su parere di alcune associazioni di categoria restano esonerati dalla normativa sui rifiuti (D.lgs 22/97) in quanto l'eventuale degenerazione del prodotto scaduto deve essere provata in concreto, il raggiungimento della data di scadenza indicata sul prodotto è privo di significato sanitario, l'effettiva degenerazione organica deve essere comprovata caso per caso (Cass. Sez. Unite 27/9/1995 Timpanaro).
Da autorevoli esperti è stata più volte denunciata alla Commissione Europea Ambiente e Sicurezza la mancanza di una esatta trasposizione della normativa europea a quella italiana, conseguenza ne è stata l'archiviazione di alcuni procedimenti per "OSCURITÀ" della legge, da parte di tribunali chiamati ad esprimersi sulla esatta trasposizione della normativa europea a quella italiana.
La trasposizione delle norme dell'UE riguarderebbero le direttive 91/156, 91/689/CEE e 94/62/CEE, nella prima versione del "Decreto Ronchi" vi era l'esclusione (art. 8, comma 4) degli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano e animale, qualora gli stessi fossero disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.
Con il D.lgs 389/97 viene abrogato tale comma, riaprendo così dubbi e perplessità, con la conseguente riassoggettabilità dei suddetti scarti alla normativa sui rifiuti.
La promessa fatta dal Governo di un futuro atto di indirizzo e coordinamento escludendo tali scarti che venivano "non destinati all'abbandono ma riutilizzati" non è stata tuttora mantenuta.
Attraverso un atto della Conferenza delle Regioni e Province autonome datato 23 aprile 1998 dal titolo "Indicazioni regionali sul D.lgs 22/97 in materia di rifiuti", con la raccomandazione a ciascuna regione di conformarsi ad essa, per garantire l'uniformità di applicazione del decreto a livello nazionale, le giunte di alcune regioni (Piemonte, Marche, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto e Umbria) adottarono il documento in indirizzo, emanando delle leggi regionali, ripristinando l'esclusione degli scarti alimentari dal regime dei rifiuti.
La Commissione Europea a seguito di una denuncia esplicita sulla corretta applicazione della direttiva 91/156/CEE e succ. mod. ed integrazioni (sui rifiuti) e della direttiva 96/25/CE (sulle materie prime per l'industria dei mangimi), ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello stato italiano mediante una lettera di "messa in mora" del 28 ottobre 1999, successivamente l'11 aprile 2001 è arrivato nei confronti del nostro Governo l'avviso motivato della Commissione UE, che ci avvicina alla Corte di Giustizia Europea.
La difese del nostro Governo non è stata accolta dalla Commissione, la quale adesso attende delle controdeduzioni del nostro Ministero dell'ambiente.
L'esclusione dall'applicazione del decreto "Ronchi" ai materiali considerati materia prima per i mangimifici, disciplinati dal D.lgs 360/99 (purché effettivamente ed oggettivamente destinati all'alimentazione animale), l'esclusione detta dal decreto 259/93 per i trasporti transfrontalieri di rifiuti dei "sottoprodotti conformi" alle norme nazionali ed internazionali, destinati al consumo animale ed umano, e come anticipato, la mancanza di un codice europeo che identifichi tale rifiuti (sono menzionati solo gli scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione), portano il Ministero italiano ad applicare la norma europea in tale senso.
La commissione europea sostiene che "il fatto che un oggetto o una sostanza ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 98/23/CE sulla circolazione dei mangimi, non significa che la stessa sostanza o materiale non possa contemporaneamente ricadere nell'ambito di applicazione della direttiva 75/442/CE sui rifiuti, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 1 di tale direttiva, il fatto che la direttiva sui mangimi (sostiene la commissione CE) li definisce "materie prime", non ne consegue che i rifiuti che compongono tali mangimi siano sottratti al campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
Attendiamo nuove disposizioni !!