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RIFIUTI NON PERICOLOSI - Relazioni tratte dagli interventi nei convegni di Centobuchi (AP) e Senigallia (AN)
CENTOBUCHI (AP) INCONTRO DI LAVORO del 29/05/1998 - Il nuovo Decreto Ministero dell’Ambiente del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22".

LA "GESTIONE" DEI RIFIUTI: LE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO  (PRIMA PARTE)

Intervento del:   Dott. Piergiorgio Carrescia

   La novità fondamentale del Decreto Ronchi che per le Regioni costituisce norma fondamentale e di "riforma economico-sociale" alla quale dovranno adeguare la propria legislazione, è data dal passaggio dal concetto di smaltimento a quello di gestione.

   Nel precedente quadro di riferimento fondato sul D.P.R. 915/82 il "centro dei sistema" era lo smaltimento che, nelle sue varie fasi comprendeva anche le operazioni di trattamento finalizzate al recupero, riciclo, riutilizzo, rigenerazione senza però che le stesse fossero "privilegiate" rispetto alle operazioni di eliminazione finale.

   Il D.Lgs. 22/97 ruota invece intorno al concetto di "gestione" o meglio di "gestione integrata" in cui la filiera dei recupero è prioritaria rispetto a quella dello smaltimento che ha una posizione solo residuale.

Se a monte dell'intero sistema vi è l'obiettivo della "minore produzione di rifiuti", a valle, quello principale è, ai sensi dell'art. 4, comma 2) il "recupero, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero come materia prima", modalità da preferirsi anche al recupero di energia.

   Nell'ambito dell'obiettivo del recupero energetico la legge privilegia la produzione di CdR (combustibile da rifiuti) alla termodistruzione dei rifiuti tal quali.

   Il termine "smaltimento" non è più onnicomprensivo ma, anzi, diviene esso stesso parte di un tutto che è appunto la "gestione"' che ricomprende (ex art. 6 c. 1 lett. d) anche la raccolta, il trasporto, il recupero e la post-gestione delle discariche.

   Le operazioni di smaltimento sono individuate nell'all. B); quelle di recupero nell'all. C).

   Vi è una operazione che non è ricompresa in alcuno dei due allegati: è quella del deposito temporaneo, regolamentato dall'art. 6, c. 1,  lett. m) del Decreto 22/97 come novellato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

   Prima di esaminare le operazioni degli allegati B) e C) è opportuno soffermarsi sul deposito temporaneo che è una delle tre diverse modalità di stoccaggio di rifiuti che ricomprende anche il deposito preliminare e la messa in riserva.

   Il deposito controllato di rifiuti pericolosi o non pericolosi, siano essi destinati allo smaltimento che al recupero, se effettuato nello stesso luogo di produzione nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 6, configura appunto il "deposito temporaneo" che non è sottoposto ad autorizzazioni o comunicazioni ma richiede solo la tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti di cui all'art. 12 (art. 28 c. 5) ed il rispetto, per chiunque, dei divieto di miscelazione di cui all'art. 9 del Decreto Ronchi.

   Se i rifiuti prodotti in un anno superano determinati quantitativi (10 mc. per i rifiuti pericolosi - RP - e 20 mc. per i rifiuti non pericolosi - RNP -) occorre provvedere allo smaltimento o all'avvio al recupero periodicamente (rispettivamente due e tre mesi); vi è comunque l'obbligo dell'immediato smaltimento o avvio al recupero al raggiungimento dei 10 mc. per i RP e dei 20 mc. per i RNP; per chi produce quantitativi annui inferiori a quelli sopra indicati il conferimento per le successive operazioni può essere fatto una volta all'anno.

   Il ricorso al deposito temporaneo è una facoltà del produttore in quanto, pur potendo raggruppare i rifiuti nel rispetto delle condizioni dell'art. 6, potrebbe trovare ciò non conveniente (es. per i maggiori costi dovuti al conferimento periodico) e più agevole invece richiedere l'autorizzazione per il deposito preliminare o per la messa in riserva, operazione per la quale potrebbe pure far ricorso alle procedure semplificate.

   Le operazioni di smaltimento, elencate nell'All. B, sono le seguenti:

D 1. Deposito sul o nel suolo (es. discarica)

D 2. Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)

D 3. lniezioni in profondità (ad es. iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali

D 4. Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D 5. Messa in discarica particolarmente allestita (ad es. sistemazione in alveolí stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)

D 6. Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D 7. Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D 8. Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti  o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12

D 9. Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D 10. Incenerimento a terra

D 11. Incenerimento in mare

D 12. Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

D 13. Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

D 14. Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 13.

D 15. Deposito preliminare di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

   Le operazioni di recupero, elencate nell'All. C), sono le seguenti:

R 1. Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R 2. Rigenerazione/recupero di solventi

R 3. Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R 4. Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici

R 5. Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

R 6. Rigenerazione degli acidi o delle basi

R 7. Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti

R 8. Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R 9. Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R 10. Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia

R 11. Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 ad R 10

R 12. Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R 1 ad R 11

R 13. Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 ad R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

   Non appare ancora chiaro, quanto alle operazioni di smaltimento, la differenza fra le operazioni D 13 (raggruppamento) e D 15 (deposito preliminare) così come, per quanto attiene quelle di recupero, il contenuto dell'operazione di "scambio di rifiuti...." (R12) che qualche commentatore (Ficco-Gerardini) riconduce alla intermediazione ed altri (Pernice) alla miscelazione ("cambio" e non "scambio").

   Quanto alle fasi di smaltimento, una interpretazione meritevole di apprezzamento, è che il "raggruppamento" (D13) sia l'operazione di stoccaggio di rifiuti miscelati, nei limiti consentiti dall'art. 9 del Decreto Ronchi.

   Quello che appare più chiaro è invece che sia il deposito preliminare che la messa in riserva sono finalizzati ad "altre operazioni" di smaltimento o di recupero per cui non sembrano più legittimi, in vigenza del Decreto Ronchi i passaggi da un Centro di stoccaggio ad altro Centro di stoccaggio se non per procedere ad operazioni (fra quelle degli allegati B o C) diverse.

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