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RIFIUTI NON PERICOLOSI - Relazioni tratte dagli interventi nei convegni di Centobuchi (AP) e Senigallia (AN)
Centobuchi (AP) INCONTRO DI LAVORO del 29/05/1998 - Il nuovo Decreto Ministero dell’Ambiente del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22".

Relatore: Dr. Stefano Orilisi Area Chimica SMSP Ancona

DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998 - Considerazioni sul test di cessione.

Quando si parla di smaltimento o di collocazione sul suolo dei rifiuti o  rifiuti ricuperabili, emergono subito una serie di domande riguardanti la possibilità di inquinamento del suolo, sottosuolo ed acque (sotterranee e superficiali) a causa del percolamento da acque meteoriche su tali rifiuti.

Tra gli inquinanti di particolare rilievo che possono essere presenti nel percolato vanno annoverati i metalli pesanti.

Per tali elementi, come per altri, le quantità totali presenti nel fango o nel rifiuto non sono tanto importanti quanto piuttosto le loro frazioni mobili che ovviamente dipendono da numerose condizioni chimiche e chimico-fisiche quali il pH, composizione della sostanza organica, potenziale redox, ecc.

Finora l'unico test di cessione, utilizzato ai fini dello smaltimento e ripreso nel Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, era (e per la fase di smaltimento ancora è) quello IRSA-CNR, a cui spesso si associava come parametri di riferimento o limiti alla tabella A della Legge 319/76.

Con il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 sui rifiuti recuperabili viene pubblicato un test di cessione completamente diverso dal precedente ed anche concettualmente innovativo, che dovrà essere effettuato su determinate tipologie  di rifiuti qualora queste vengano utilizzati in particolare per formazione di rilevati, sottofondi stradali, recuperi ambientali, copertura di discariche, ecc. (in allegato elenco tipologie di rifiuti recuperabili da sottoporre al test di cessione).

Sulla base di quanto prevede l'art. 9 del Decreto, dovrà essere effettuato su un campione rappresentativo nella stessa forma fisica prevista dalle condizioni d'uso, con accertamenti almeno all'inizio dell'attività e ogni due anni e comunque ogni qualvolta intervengono modificazioni sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti.

Tale prova concettualmente riprende e modifica un test di cessione olandese sui rifiuti radioattivi, finalizzato a verificare l'efficienza dell'inertizzazione.

La cessione viene eseguita con acqua deionizzata rinnovandola ad intervalli di tempo prestabiliti per un periodo di 16 giorni.

Non si parla più quindi di acido o acqua acidificata con anidride carbonica, ma solo di acqua deionizzata.

In tale procedura si possono individuare alcuni punti significativi su cui porre l'attenzione in fase di esecuzione:

a) al fine di valutare la quantità di acqua deionizzata da aggiungere al campione, si dovrà prima determinare il volume di materiale da sottoporre ad analisi in litri ed il peso in Kg. (calcolarsi la densità);

b) i contenitori (sia per la cessione che per le soluzioni estraenti) e i filtri devono essere lavati con acido nitrico l M e sciacquati con acqua deionizzata;

c) il campione va immerso completamente e trovarsi ad almeno 2 cm al di sotto della superficie dell'acqua;

d) le otto fasi estraenti vanno analizzate in un unica sequenza analitica al fine di minimizzare gli errori.

Il confronto con i valori limiti dell'allegata tabella dovrà essere eseguito con un valore risultante dalla sommatoria delle concentrazioni riscontrate nelle otto fasi di estrazione; tale punto ritengo che anticipi ciò che probabilmente avverrà nella direttiva acque dove per la valutazione dell'inquinamento ci si baserà su una questione di carico inquinante (sommatoria) e non più come superamento di un singolo parametro.

Tale test, che è all'esame del CEN (Comitato Europeo Normazioni) per l'ufficializzazione, subirà sicuramente delle modifiche e di ciò sta lavorando un gruppo di lavoro costituito da ISS-UNI-ANPA-ARPA.

Le modifiche potranno riguardare ad esempio una riduzione dei tempi di analisi (ad esempio da 16 a 5 giorni) e variazioni di alcuni limiti della tabella come ad esempio il cadmio che risulta estremamente basso ( 5 microgrammi/litro) rispetto anche al limite della tab. A della Legge 319/76 ( 20 microg/L).

Tali considerazioni emergono anche da prove che abbiamo fatto in laboratorio su campioni di rifiuti come ad esempio le calci di defecazioni derivanti da attività industriali dello zucchero (7.16 dell'allegato 1 al D.M. 5-2-98) che superava il limite del cadmio; allo stesso modo il test di cessione su fanghi di lavorazione marmi (12.3) ha rilevato il superamento del limite del piombo già dopo la 5 frazione.

Ritengo quindi che, se da un lato tale test risulta sicuramente importante in particolar modo dal punto di vista ambientale, lo si dovrà verificare sulla vasta tipologia di rifiuti su cui si è chiamato ad intervenire in quanto; così pure non potrà essere disgiunto dalla fase di campionamento su cui dovranno essere individuate regole ancora più dettagliate delle attuali.

 

Elenco tipologie di rifiuti sul cui recupero è previsto il test di cessione del D.M. 5/2/98

2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [160208]

4.1 Tipologia: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902] [100601] [100602] [100801] [100802] [101003].

4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201]

5.17. Tipologia: loppa granulata d’altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [100202].

5.18 Tipologia: residui di minerali di ferro [100299].

7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] [200301].

7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate [010202] [010399] [010401] [010403] [010406].

7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa [101203] [101206] [101299].

7.5 Tipologia: sabbie esauste [101299] [101099].

7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo [170301] [200301].

7.10 Tipologia: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120201].

7.11 Tipologia: pietrisco tolto d’opera [170501] [170701].

7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010502] [010599] [170501].

7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010501] [010502] [010599].

7.16 Tipologia: calci di defecazione [020402] [020499] [020799].

7.17 Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare [010102] [020499] [020799] [010202] [020402] [020701] [010302] [010401] [100299].

7.18 Tipologia: scarti da vagliatura latte di calce [060301] [101304] [070199].

7.24 Tipologia: scorie vetrose da gassificazione di carbone [061399] [100199] [050699].

7.25 Tipologia: terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi [100299] [100904] [100901] [100902] [100206] .

7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida; terre e rocce di scavo  [020199] [020401] [170501].

11.2 Tipologia: terre e farine fossili disoleate [020399].

12.1 Tipologia: fanghi da industria cartaria [030302] [030303] [030304] [030305] [030306] [030399].

12.2 Tipologia: fanghi di dragaggio [170502].

12.3 Tipologia: fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie [010202] [010403] [010406].

12.4 Tipologia: fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito [010202] [010403] [010406].

12.5 Tipologia: marmoresine [010406].

12.7 Tipologia: fanghi costituiti da inerti [010102] [010202] [010405].

12.9 Tipologia: fango secco di natura sabbiosa [101103].

12.11 Tipologia: fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell’industria siderurgica [120202] [120203].

12.15 Tipologia: Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine [030199].

13.6 Tipologia: gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi [061199] [061101] [060699] [100105] [100107] [101204].

13.7 Tipologia: gessi chimici [060303] [060501] [061399] [100313].

13.11 Tipologia: silicato bicalcico [060801] [100802].

13.21 Tipologia: cloruro di sodio greggio [190906].

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