| Centobuchi (AP) INCONTRO DI
LAVORO del 29/05/1998 - Il nuovo Decreto Ministero dellAmbiente del 05/02/1998
"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22". Relatore: Dr. Stefano Orilisi Area Chimica SMSP Ancona
DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998 -
Considerazioni sul test di cessione.
Quando si parla di smaltimento o di
collocazione sul suolo dei rifiuti o rifiuti ricuperabili, emergono subito una serie
di domande riguardanti la possibilità di inquinamento del suolo, sottosuolo ed acque
(sotterranee e superficiali) a causa del percolamento da acque meteoriche su tali rifiuti.
Tra gli inquinanti di particolare rilievo
che possono essere presenti nel percolato vanno annoverati i metalli pesanti.
Per tali elementi, come per altri, le
quantità totali presenti nel fango o nel rifiuto non sono tanto importanti quanto
piuttosto le loro frazioni mobili che ovviamente dipendono da numerose condizioni chimiche
e chimico-fisiche quali il pH, composizione della sostanza organica, potenziale redox,
ecc.
Finora l'unico test di cessione, utilizzato
ai fini dello smaltimento e ripreso nel Decreto Ministeriale 5 settembre 1994, era (e per
la fase di smaltimento ancora è) quello IRSA-CNR, a cui spesso si associava come
parametri di riferimento o limiti alla tabella A della Legge 319/76.
Con il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998
sui rifiuti recuperabili viene pubblicato un test di cessione completamente diverso dal
precedente ed anche concettualmente innovativo, che dovrà essere effettuato su
determinate tipologie di rifiuti qualora queste vengano utilizzati in particolare
per formazione di rilevati, sottofondi stradali, recuperi ambientali, copertura di
discariche, ecc. (in allegato elenco tipologie di rifiuti recuperabili da sottoporre al
test di cessione).
Sulla base di quanto prevede l'art. 9 del
Decreto, dovrà essere effettuato su un campione rappresentativo nella stessa forma fisica
prevista dalle condizioni d'uso, con accertamenti almeno all'inizio dell'attività e ogni
due anni e comunque ogni qualvolta intervengono modificazioni sostanziali nel processo di
recupero dei rifiuti.
Tale prova concettualmente riprende e
modifica un test di cessione olandese sui rifiuti radioattivi, finalizzato a verificare
l'efficienza dell'inertizzazione.
La cessione viene eseguita con acqua
deionizzata rinnovandola ad intervalli di tempo prestabiliti per un periodo di 16 giorni.
Non si parla più quindi di acido o acqua
acidificata con anidride carbonica, ma solo di acqua deionizzata.
In tale procedura si possono individuare
alcuni punti significativi su cui porre l'attenzione in fase di esecuzione:
a) al fine di valutare la quantità di acqua
deionizzata da aggiungere al campione, si dovrà prima determinare il volume di
materiale da sottoporre ad analisi in litri ed il peso in Kg. (calcolarsi la
densità);
b) i contenitori (sia per la cessione che
per le soluzioni estraenti) e i filtri devono essere lavati con acido nitrico l M e
sciacquati con acqua deionizzata;
c) il campione va immerso completamente e
trovarsi ad almeno 2 cm al di sotto della superficie dell'acqua;
d) le otto fasi estraenti vanno analizzate
in un unica sequenza analitica al fine di minimizzare gli errori.
Il confronto con i valori limiti
dell'allegata tabella dovrà essere eseguito con un valore risultante dalla sommatoria
delle concentrazioni riscontrate nelle otto fasi di estrazione; tale punto ritengo che
anticipi ciò che probabilmente avverrà nella direttiva acque dove per la valutazione
dell'inquinamento ci si baserà su una questione di carico inquinante (sommatoria) e non
più come superamento di un singolo parametro.
Tale test, che è all'esame del CEN
(Comitato Europeo Normazioni) per l'ufficializzazione, subirà sicuramente delle modifiche
e di ciò sta lavorando un gruppo di lavoro costituito da ISS-UNI-ANPA-ARPA.
Le modifiche potranno riguardare ad esempio
una riduzione dei tempi di analisi (ad esempio da 16 a 5 giorni) e variazioni di alcuni
limiti della tabella come ad esempio il cadmio che risulta estremamente basso ( 5
microgrammi/litro) rispetto anche al limite della tab. A della Legge 319/76 ( 20
microg/L).
Tali considerazioni emergono anche da prove
che abbiamo fatto in laboratorio su campioni di rifiuti come ad esempio le calci di
defecazioni derivanti da attività industriali dello zucchero (7.16 dell'allegato 1 al
D.M. 5-2-98) che superava il limite del cadmio; allo stesso modo il test di cessione su
fanghi di lavorazione marmi (12.3) ha rilevato il superamento del limite del piombo già
dopo la 5 frazione.
Ritengo quindi che, se da un lato tale test
risulta sicuramente importante in particolar modo dal punto di vista ambientale, lo si
dovrà verificare sulla vasta tipologia di rifiuti su cui si è chiamato ad intervenire in
quanto; così pure non potrà essere disgiunto dalla fase di campionamento su cui dovranno
essere individuate regole ancora più dettagliate delle attuali.
Elenco tipologie di rifiuti sul cui recupero
è previsto il test di cessione del D.M. 5/2/98
2.1 Tipologia: imballaggi, vetro di scarto
ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [160208]
4.1 Tipologia: scorie provenienti dall'industria della
metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia
termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902]
[100601] [100602] [100801] [100802] [101003].
4.4 Tipologia: scorie di acciaieria, scorie provenienti
dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di
metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903]
[100201]
5.17. Tipologia: loppa granulata daltoforno non
rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1 [100202].
5.18 Tipologia: residui di minerali di ferro [100299].
7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e
conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i
pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e
frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [170101] [170102]
[170103] [170104] [170701] [200301].
7.2 Tipologia: rifiuti di rocce da cave autorizzate
[010202] [010399] [010401] [010403] [010406].
7.4 Tipologia: sfridi di laterizio cotto ed argilla
espansa [101203] [101206] [101299].
7.5 Tipologia: sabbie esauste [101299] [101099].
7.6 Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di
piattelli per il tiro al volo [170301] [200301].
7.10 Tipologia: sabbie abrasive di scarto e granulati,
rottami e scarti di mole abrasive [120101] [120102] [120103] [120104] [120201].
7.11 Tipologia: pietrisco tolto dopera [170501]
[170701].
7.14 Tipologia: detriti di perforazione [010502] [010599]
[170501].
7.15 Tipologia: fanghi di perforazione [010501] [010502]
[010599].
7.16 Tipologia: calci di defecazione [020402] [020499]
[020799].
7.17 Tipologia: rifiuti costituiti da pietrisco di
vagliatura del calcare [010102] [020499] [020799] [010202] [020402] [020701] [010302]
[010401] [100299].
7.18 Tipologia: scarti da vagliatura latte di calce
[060301] [101304] [070199].
7.24 Tipologia: scorie vetrose da gassificazione di
carbone [061399] [100199] [050699].
7.25 Tipologia: terre e sabbie esauste di fonderia di
seconda fusione dei metalli ferrosi [100299] [100904] [100901] [100902] [100206] .
7.31 Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di
materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida; terre e rocce di scavo
[020199] [020401] [170501].
11.2 Tipologia: terre e farine fossili disoleate
[020399].
12.1 Tipologia: fanghi da industria cartaria [030302]
[030303] [030304] [030305] [030306] [030399].
12.2 Tipologia: fanghi di dragaggio [170502].
12.3 Tipologia: fanghi e polveri da segagione e
lavorazione pietre, marmi e ardesie [010202] [010403] [010406].
12.4 Tipologia: fanghi e polveri da segagione, molatura e
lavorazione granito [010202] [010403] [010406].
12.5 Tipologia: marmoresine [010406].
12.7 Tipologia: fanghi costituiti da inerti [010102]
[010202] [010405].
12.9 Tipologia: fango secco di natura sabbiosa [101103].
12.11 Tipologia: fanghi da processi di pulizia manufatti
in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dellindustria
siderurgica [120202] [120203].
12.15 Tipologia: Fanghi di cottura e da lavaggio del
legno vergine [030199].
13.6 Tipologia: gessi chimici da desolforazione di
effluenti liquidi e gassosi [061199] [061101] [060699] [100105] [100107] [101204].
13.7 Tipologia: gessi chimici [060303] [060501] [061399]
[100313].
13.11 Tipologia: silicato bicalcico [060801] [100802].
13.21 Tipologia: cloruro di sodio greggio [190906]. |