MONOGRAFIE E APPROFONDIMENTI
Pagine verdi di ambiente.it
GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'IMPRESA
(di R. Giacomozzi)
APPENDICE
LA DICHIARAZIONE DI RIO SULL’AMBIENTE E LO SVILUPPO
La Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, riunitasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno del 1992, riaffermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano adottata a Stoccolma il 16 giugno del 1972 e cercando di costruire in base ad essa, e con lo scopo dì costituire rapporti di collaborazione nuovi, più giusti e universali, una nuova valida globale società, attraverso l’avvio di nuovi livelli di cooperazione tra gli stati, tra i settori chiave di aziende e di persone, orientandosi verso accordi internazionali che rispettino gli interessi di tutti e proteggano l’integrità dell’intero sistema ambientale e di sviluppo, riconoscendo la natura integrale e interdipendente della Terra, come nostra dimora, afferma che
Principio 1 - Gli esseri umani sono al centro degli interessi per lo sviluppo sostenibile. Ad essi spetta una vita operativa, salubre in armonia con la natura.
Principio 2 - Gli Stati, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite e i principi di leggi internazionali, hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse perseguendo le proprie politiche ambientali e di sviluppo, essi hanno la responsabilità di assicurare che le attività all’interno della propria giurisdizione o sotto il proprio controllo, non provochino danni nei confronti dell’ambiente nel proprio territorio o in quello di altri stati o di alcune regioni, superando i confini della giurisdizione nazionale.
Principio 3 - Il diritto allo sviluppo deve essere perseguito in modo tale da soddisfare in egual misura i bisogni di sviluppo e ambientali sia delle attuali generazioni che di quelle future.
Principio 4 - Per raggiungere lo sviluppo sostenibile, la protezione ambientale dovrebbe costituire una parte integrante del processo di sviluppo e non dovrebbe essere considerata in modo disgiunto da esso.
Principio 5 - Tutti gli stati e le persone devono cooperare nel compito primario di sradicare la povertà come condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile, riducendo le differenze nei tenori di vita e soddisfando meglio i bisogni della maggioranza della popolazione in tutto il mondo.
Principio 6 - Dovrebbe essere data priorità alle specifiche situazioni ed ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, particolarmente i più arretrati e quelli più vulnerabili dal punto di vista ambientale.Le azioni internazionali in campo ambientale e per lo sviluppo dovrebbero essere indirizzate verso gli interessi ed i bisogni di tutti i paesi.
Principio 7 - Gli stati dovrebbero interagire con uno spirito di collaborazione globale e con lo scopo di conservare, proteggere e ristabilire la salute e l’integrità dell’ecosistema terrestre.Gli stati hanno responsabilità comuni ma pesi differenti verso il degrado ambientale globale.I paesi industrializzati devono ammettere le proprie responsabilità e riconoscere che essi devono sopportare impegni internazionali nei confronti dello sviluppo sostenibile proporzionali alle pressioni che le loro società comportano per l’intero ambiente e delle risorse tecnologiche e finanziarie che sono e saranno necessarie per rispettare questo impegno.
Principio 8 - Per raggiungere lo sviluppo sostenibile e una qualità di vita più elevata per tutti i popoli, gli stati dovrebbero ridurre e/o eliminare i processi di produzione a consumo insostenibili e promuovere appropriate politiche demografiche.
Principio 9 - Gli stati dovrebbero collaborare al fine di rafforzare le capacità endogene di crescita verso uno sviluppo sostenibile contribuendo a migliorare la comprensione scientifica, attraverso scambi dì conoscenze scientifiche e tecnologiche e accrescendo lo sviluppo, l’adattamento, la diffusione e il trasferimento di tecnologie, incluse le nuove e ambientali.
Principio 10 - I temi ambientali vengono meglio affrontati con la partecipazione di tutti i cittadini, ai li velli più significativi. A livello nazionale ogni individuo dovrebbe avere libero accesso alle informazioni riguardanti l’ambiente, gestite dall’autorità pubblica, incluse le informazioni riguardanti i materiali pericolosi e le attività rischiose che si svolgono all’interno delle proprie comunità e le opportunità di partecipare ai processi decisionali. Gli stati dovrebbero facilitare e incoraggiare la conoscenza, la consapevolezza e la partecipazione pubblica facendo in modo che le informazioni siano alla portata di tutti. Dovrebbe inoltre essere permesso l’accesso agli atti giudiziari e amministrativi contenenti le sentenze riparatorie.
Principio 11 - Gli stati dovrebbero emanare una efficace legislazione ambientale. Le norme ambientali, gli obiettivi aziendali e le priorità dovrebbero corrispondere al contesto ambientale e di sviluppo nel quale vengono applicati.Le norme applicate da alcuni paesi possono risultare inappropriate e insostenibili in termini di costi economici e sociali in altri paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
Principio 12 - Gli stati dovrebbero promuovere un sistema economico internazionale aperto e propositivo che permetta la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in ogni paese, per meglio gestire i problemi di degrado ambientale. Le misure della politica commerciale per scopi ambientali non dovrebbe costituire un mezzo di arbitraria e ingiustificata discriminazione o una restrizione nel commercio internazionale.Dovrebbero essere evitate le azioni unilaterali per trattare le sfide ambientali al di fuori della giurisdizione degli stati importatori. Le azioni ambientali indirizzate ai problemi ambientali, globali o sovranazionali dovrebbero essere basate, quanto più possibile, sul consenso internazionale.
Principio 13 - Gli stati dovrebbero sviluppare leggi nazionali riguardanti le responsabilità civili e le indennità per le vittime dell’inquinamento e per altri danni ambientali. Gli stati dovrebbero inoltre cooperare in maniera più rapida e determinata per sviluppare ulteriori leggi internazionali riguardanti le responsabilità civili e le indennità per gli effetti avversi di danni ambientali, provocati dalle attività inerenti la loro propria giurisdizione o su aree sotto il proprio controllo.
Principio 14 - Gli stati dovrebbero realmente cooperare per scoraggiare o prevenire la ricollocazione e il trasferimento in altri paesi di qualsiasi attività e sostanza provocante gravi degradi ambientali o danni per la salute umana.
Principio 15 - Il criterio cautelativo dovrebbe essere largamente applicato dagli stati in accordo alle proprie capacità con l’obiettivo di proteggere l’ambiente, La mancanza di una certezza scientifica completa non dovrebbe essere considerata una scusa per ritardare le misure di prevenzione del degrado ambientale, qualora ci fossero minacce di danni gravi e irreversibili.
Principio 16 - Le autorità nazionali dovrebbero tentare di promuovere l’internazionalizzazione dei costi ambientali e il relativo uso di strumenti economici, tenendo in considerazione che l’inquinatore dovrebbe, in principio, sostenere i costi del disinquinamento con il dovuto rispetto nei confronti dell’interesse pubblico e senza danneggiare il commercio e gli investimenti internazionali.
Principio 17 - La valutazione dell’impatto ambientale, dovrebbe essere adottata come strumento nazionale per prefissate attività che, verosimilmente, potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente e perciò essere soggette al giudizio dell’autorità nazionale.
Principio 18 - Gli stati devono immediatamente informare gli altri stati in merito a ogni disastro naturale o qualsiasi altra emergenza che probabilmente possa provocare inaspettate conseguenze nocive sull’ambiente negli stati confinanti. Ogni sforzo deve essere compiuto all’interno della comunità internazionale al fine di aiutare gli stati colpiti.
Principio 19 - I paesi devono fornire in tempo agli stati che li possono subire, la notifica e le informazioni principali sulle attività che possono avere effetti ambientali dannosi sovranazionali essi devono consultarsi preventivamente e in buona fede.
Principio 20 - Le donne hanno un ruolo vitale all’interno della gestione e sviluppo ambientale. La loro piena partecipazione è dunque essenziale per raggiungere lo sviluppo sostenibile.
Principio 21 -La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani del mondo devono essere finalizzati a forgiare accordi globali per raggiungere lo sviluppo sostenibile.
Principio 22 - Le popolazioni indigene, le loro comunità e le altre comunità locali hanno un ruolo vitale nella gestione e nello sviluppo ambientale in virtù delle conoscenze delle proprie attività tradizionali.Gli stati dovrebbero riconoscere e debitamente sostenere la loro integrità, la cultura e gli interessi e permettere la loro reale partecipazione per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
Principio 23 - Le risorse naturali e ambientali di popoli oppressi, sottomessi e dominati devono essere protetti.
Principio 24 - La guerra è intrinsecamente distruttiva per lo sviluppo sostenibile. Gli stati devono perciò rispettare le leggi internazionali fornendo la protezione per l’ambiente nei periodi di conflitti armati e collaborando, secondo necessità, nei suoi sviluppi successivi.
Principio 25 - La pace, lo sviluppo e la protezione ambientale sono interdipendenti e indivisibili.
Principio 26 - Gli stati devono risolvere tutte le loro dispute e controversie ambientali in modo pacifico e con mezzi appropriati in accordo con la Carta delle Nazioni Unite.
Principio 27 - Gli stati e i popoli devono collaborare in buona fede e con spirito di condivisione nel perseguimento dei principi enunciati in questa dichiarazione e nell’ulteriore aggiornamento della legislazione internazionale nel campo dello sviluppo sostenibile.