MONOGRAFIE E APPROFONDIMENTI
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GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI ALL'INTERNO DELL'IMPRESA
(di R. Giacomozzi)
REGISTRAZIONE EMAS
Le imprese facenti parte dell'Unione Europea possono in aggiunta o in alternativa alla certificazione ISO 14001 ottenere la registrazione EMAS.
Per aderire al sistema comunitario di ecogestione ed audit ambientale l'impresa deve anzitutto implementare e documentare un SGA. Successivamente deve redigere una dichiarazione ambientale che soddisfi i requisiti previsti dal regolamento comunitario. Tale dichiarazione, avente secondo il regolamento EMAS la funzione di informare il pubblico, deve contenere una serie di elementi tra i quali:
- la descrizione del sito,
- la descrizione dei processi e dei prodotti del sito,
- le attività esterne del sito,
- il sistema di protezione ambientale,
- il programma ambientale,
- il SGA.
La dichiarazione va redatta in forma concisa e comprensibile ma al tempo stesso essa deve essere completa, esatta e sufficientemente dettagliata.
Successivamente l'impresa deve far convalidare tale dichiarazione da un verificatore ambientale esterno accreditato. I verificatori sono soggetti esterni all'impresa obbligatoriamente indipendenti dagli auditors ambientali (i quali a loro volta possono essere esterni o far parte del personale dell'impresa) ed abilitati a compiere l'attività di convalida. Esiste un albo dei verificatori ambientali istituito dallo stesso ente di accreditamento. L'organismo italiano che per primo ha ottenuto l'accreditamento EMAS come verificatore ambientale è Certieco, settore ambiente di Certiquality.
La convalida presuppone una verifica della conformità a tutti i requisiti del Regolamento EMAS e della veridicità e corretta esposizione dei contenuti. L'attività di audit del verificatore esterno si basa sull'analisi della documentazione fornita dall'azienda, su visite in loco, incontri con il personale e viene effettuata secondo linee guida contenute in alcune norme della serie ISO 14000.
Ottenuta la convalida l'impresa deve presentare domanda di registrazione all'organismo competente versando la relativa quota di partecipazione al sistema.
In Italia l'organismo competente è un comitato diviso in due sotto comitati uno per l'EMAS e l'altro per l'Ecolabel e che, in riferimento l'EMAS, si occupa al tempo stesso sia della registrazione dei siti, sia del sistema di accreditamento e controllo dei verificatori. È infatti un'anomalia (forse pericolosa) del caso italiano la mancata creazione di due organismi separati ed autonomi, l'Organismo Competente e quello di Accreditamento, aventi il primo la funzione di registrare i siti, sospenderli e pubblicare l'elenco dei siti registrati ed il secondo la funzione di definire i criteri di accreditamento dei verificatori ambientali e di controllare il loro operato. Quest'ultima funzione è particolarmente delicata in quanto da essa dipende la credibilità dell'intero sistema la quale a sua volta si basa sulla professionalità e l'autonomia dei verificatori.
L'Organismo nazionale Competente procede alla registrazione del sito a livello nazionale e nell'apposito Albo Europeo. Inoltre l'elenco dei siti registrati viene pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
A conclusione della procedura l'impresa ottiene, per ogni sito sottoposto al sistema, un certificato di partecipazione che si compone di due parti:
- il simbolo grafico del sistema di eco-management e audit (Fig. 5.1 che segue);
- la dichiarazione di partecipazione al sistema (di cui all'art. 10 del Regolamento EMAS) relativa al sito o ai siti sottoposti al sistema.
L'impresa può attualmente utilizzare il simbolo grafico dell'EMAS solo se accompagnato dalla dichiarazione di partecipazione e con l'esclusione della pubblicità dei prodotti e della riproduzione su prodotti ed imballaggi.

Fig. 5.1 - Simbolo grafico dell'EMAS - (Fonte: Regolamento EMAS, Allegato IV)
È gia stato definito l'EMAS - 2000, ossia la nuova versione dell'EMAS inizialmente prevista per il '98 e poi slittata al 2000, che verrà pubblicata a breve. Le principali novità riguardano l'applicabilità del Regolamento a qualunque tipo di organizzazione e quindi il superamento dell'iniziale limitazione al settore industriale ed un'apertura parziale circa l'utilizzabilità del logo dell'EMAS e di alcune informazioni, correttamente estratte dalla dichiarazione ambientale, ai fini della comunicazione istituzionale dell'organizzazione.

9 parte - Confronto ISO 14001 EMAS