| GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI
ALL'INTERNO DELL'IMPRESA |
| (di R. Giacomozzi) |
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| REGISTRAZIONE EMAS |
| Le imprese facenti parte
dell'Unione Europea possono in aggiunta o in alternativa alla certificazione ISO 14001
ottenere la registrazione EMAS. |
| Per aderire al sistema
comunitario di ecogestione ed audit ambientale l'impresa deve anzitutto implementare e
documentare un SGA. Successivamente deve redigere una dichiarazione ambientale che
soddisfi i requisiti previsti dal regolamento comunitario. Tale dichiarazione, avente
secondo il regolamento EMAS la funzione di informare il pubblico, deve contenere una serie
di elementi tra i quali: |
| - la descrizione del sito, |
| - la descrizione dei processi e
dei prodotti del sito, |
| - le attività esterne del sito, |
| - il sistema di protezione
ambientale, |
| - il programma ambientale, |
| - il SGA. |
| La dichiarazione va redatta in
forma concisa e comprensibile ma al tempo stesso essa deve essere completa, esatta e
sufficientemente dettagliata. |
| Successivamente l'impresa deve
far convalidare tale dichiarazione da un verificatore ambientale esterno accreditato. I
verificatori sono soggetti esterni all'impresa obbligatoriamente indipendenti dagli
auditors ambientali (i quali a loro volta possono essere esterni o far parte del personale
dell'impresa) ed abilitati a compiere l'attività di convalida. Esiste un albo dei
verificatori ambientali istituito dallo stesso ente di accreditamento. L'organismo
italiano che per primo ha ottenuto l'accreditamento EMAS come verificatore ambientale è
Certieco, settore ambiente di Certiquality. |
| La convalida presuppone una
verifica della conformità a tutti i requisiti del Regolamento EMAS e della veridicità e
corretta esposizione dei contenuti. L'attività di audit del verificatore esterno si basa
sull'analisi della documentazione fornita dall'azienda, su visite in loco, incontri con il
personale e viene effettuata secondo linee guida contenute in alcune norme della serie ISO
14000. |
| Ottenuta la convalida l'impresa
deve presentare domanda di registrazione all'organismo competente versando la relativa
quota di partecipazione al sistema. |
| In Italia l'organismo competente
è un comitato diviso in due sotto comitati uno per l'EMAS e l'altro per l'Ecolabel e che,
in riferimento l'EMAS, si occupa al tempo stesso sia della registrazione dei siti, sia del
sistema di accreditamento e controllo dei verificatori. È infatti un'anomalia (forse
pericolosa) del caso italiano la mancata creazione di due organismi separati ed autonomi,
l'Organismo Competente e quello di Accreditamento, aventi il primo la funzione di
registrare i siti, sospenderli e pubblicare l'elenco dei siti registrati ed il secondo la
funzione di definire i criteri di accreditamento dei verificatori ambientali e di
controllare il loro operato. Quest'ultima funzione è particolarmente delicata in quanto
da essa dipende la credibilità dell'intero sistema la quale a sua volta si basa sulla
professionalità e l'autonomia dei verificatori. |
| L'Organismo nazionale Competente
procede alla registrazione del sito a livello nazionale e nell'apposito Albo Europeo.
Inoltre l'elenco dei siti registrati viene pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea. |
| A conclusione della procedura
l'impresa ottiene, per ogni sito sottoposto al sistema, un certificato di partecipazione
che si compone di due parti: |
| - il simbolo grafico del sistema
di eco-management e audit (Fig. 5.1 che segue); |
| - la dichiarazione di
partecipazione al sistema (di cui all'art. 10 del Regolamento EMAS) relativa al sito o ai
siti sottoposti al sistema. |
| L'impresa può attualmente
utilizzare il simbolo grafico dell'EMAS solo se accompagnato dalla dichiarazione di
partecipazione e con l'esclusione della pubblicità dei prodotti e della riproduzione su
prodotti ed imballaggi. |

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| Fig. 5.1 - Simbolo grafico
dell'EMAS - (Fonte: Regolamento EMAS, Allegato IV) |
| È gia stato definito l'EMAS -
2000, ossia la nuova versione dell'EMAS inizialmente prevista per il '98 e poi slittata al
2000, che verrà pubblicata a breve. Le principali novità riguardano l'applicabilità del
Regolamento a qualunque tipo di organizzazione e quindi il superamento dell'iniziale
limitazione al settore industriale ed un'apertura parziale circa l'utilizzabilità del
logo dell'EMAS e di alcune informazioni, correttamente estratte dalla dichiarazione
ambientale, ai fini della comunicazione istituzionale dell'organizzazione. |
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