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Notizie
04 gennaio 2010
La gestione semplificata dei RAEE da parte dei distributori
DM 65 del 8 marzo 2010 – Del. Albo Naz. Gest.Amb. 19 maggio 2010)
A partire dal 18 giugno 2010, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche hanno l’obbligo di ritirare gratuitamente i RAEE domestici della stessa tipologia.
La disposizione ministeriale è attuativa dell’art. 6 commi 1 e 3 del Dlgs 151/2005, si riferisce sia ai RAEE domestici che a quelli professionali, i quali, non beneficiano però della gratuità del servizio di ritiro e recupero.
E’ necessario rilevare che i Comuni hanno da svolgere un ruolo fondamentale, quello di ricevere gratuitamente nei Centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati (DM 8 aprile 2008 e s.m.i. del DM 13 maggio 2009) i RAEE provenienti dai centri di raggruppamento istituiti dai distributori-rivenditori di AEE, presenti nel loro territorio;
è ammesso il conferimento dei RAEE provenienti da altri comuni solo previa sottoscrizione di una convenzione con il comune interessato (art. 6 comma 1 lett. a) del Dlgs 151/2005).
Relativamente ai RAEE professionali, saranno ritirati dai Centri di raccolta dei rifiuti urbani comunali, solo previa convenzione con il comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome (così disposto dall’art. 6 comma 3 dell’Art. 6 del Dlgs 151/2005).
Prima di addentrarci negli aspetti tecnico-giuridici del Dm 65/2010, ci preme sottolineare che i distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) nuove, “provvedono” quindi, a mio avviso, devono (!) verificare il possibile reimpiego delle AEE e destinare presso i centri di raccolta comunali soltanto quelli non suscettibili di reimpiego, nel rispetto dei principi di tutela ambientale dettati dall’art. 1 “Finalità” del Dlgs 151/2005 .(art. 6 comma 1 lett. b) del Dlgs 151/2005);
resta pertanto in capo al distributore che ritira l’apparecchiatura usata constatare la riutilizzabilità verificandone ancora la funzionalità , e quindi stabilire se provvedere o meno al conferimento presso i centri di raccolta comunali, e pertanto considerarli dei rifiuti o meno.
Tale ultimo aspetto merita qualche precisazione da parte del legislatore in merito alla “paternità” del rifiuto ed in capo a chi resta, se all’utilizzatore finale o ai punti vendita/centri di raggruppamento, i quali hanno la possibilità di rimettere sul mercato un bene di cui l’utilizzatore finale intendeva disfarsene, ovvero considerava rifiuto, così come definito nello “schedario di carico e scarico”.
L’art. 1 del Dm 65/2010 si è preoccupato di disciplinare le modalità di ritiro dei RAEE da parte dei distributori, del loro raggruppamento per il loro successivo trasporto ai centri di raccolta.
Riprende la definizione di “distributore”: soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n 580 e s.m., che nell’ambito di una attività commerciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all’art. 6 comma 1 lett. b).
Sono considerati distributori ai fini del dm 65/2010 anche coloro che effettuano le televendite o vendite elettroniche.
I distributori hanno l’obbligo di informare in modo chiaro e di immediata percezione, con caratteri facilmente leggibili, la gratuità e le modalità del ritiro della AEE usata acquistandone una nuova di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita, in ragione di “uno contro uno”.
Il raggruppamento dei RAEE svolto presso i distributori è considerato “raccolta” così come definita all’art. 183 comma 1, lett. e) del Dlgs 152/2006: l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
Tale raggruppamento dovrà avvenire presso il punto vendita del distributore o presso altro luogo (comunicato in sede di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, i RAEE dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento, con appositi sistemi di copertura anche mobili, tenendoli separati dai rifiuti pericolosi, avendo cura di evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita delle sostanze pericolose.
Con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo nel centro di raggruppamento raggiunge i 3500 Kg, i RAEE dovranno essere trasportati presso i centri di raccolta comunale competenti per territorio.
Al momento del ritiro della apparecchiatura usata, il distributore dovrà compilare uno schedario di carico e scarico, conforme all’Allegato 1 al Dm 65/2010, contenente:
• la ragione sociale del distributore;
• la sede legale e l’ubicazione dell’esercizio;
• il luogo (se diverso) di raggruppamento delle apparecchiature usate;
• la tipologia dei RAEE raccolti (se domestici o professionali);
• le caratteristiche del rifiuto;
• il CER;
• data di presa in consegna;
• le generalità del cliente/utilizzatore.
Tale Schedario di Carico e Scarico, dovrà essere numerato progressivamente, non dovrà essere vidimato come i registri di carico e scarico rifiuti di cui all’art. 190 del Dlgs 152/2006, ma dovrà essere conservato per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta comunale o presso i luoghi di raggruppamento.
Se il ritiro della apparecchiatura usata avviene presso il domicilio del cliente, il trasporto dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto conforme all’Allegato II al Dm 65/2010 , numerato e redatto in tre esemplari.
Il trasporto potrà essere effettuato oltre che dai distributori anche da soggetti terzi iscritti all’Albo Nazionale gestori Ambientali a norma dell’art. 3 comma 3 del dm in esame, che agiscono in nome del distributore, che tra l’altro, dovrà indicare in sede di iscrizione.
Sono state previste tre fattispecie nelle quali i RAEE dovranno essere accompagnate dal documento di cui all’Allegato II:
a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta comunale o al luogo dove è effettuato il raggruppamento del punto vendita;
b) il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento al centro di raccolta comunale.
nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto vendita, il tragitto dal punto vendita al luogo dove è effettuato il raggruppamento medesimo è accompagnato dalla copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine del registro di carico e scarico che il distributore detiene nel punto vendita.
I distributori dovranno attuare tutte le misure idonee ad assicurare che i RAEE giungano nei centri di raccolta comunali, integri, senza aver subito alcun disassemblaggio, sottrazione dei componenti, che potrebbero fare configurare il reato di svolgimento dell’attività di recupero dei rifiuti non autorizzata.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici.
L’art. 3 del D.M. 8 marzo 2010 n 65, impone l’iscrizione ad una apposita sezione dell’Albo nazionale Gestori Ambientali;
con deliberazione del 19 maggio 2010 il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale gestori Ambientali, ha deliberato in merito alle iscrizioni per le attività di:
Distributori di AEE e raggruppamento dei RAEE ritirati.
I quali dovranno dichiarare:
- se svolgono solo raggruppamento od anche trasporto dei RAEE in conto proprio,
- se trattasi di soli RAEE domestici o anche Professionali;
- il luogo di raggruppamento presso il punto vendita o presso luogo diverso dal P.V.;
- che il luogo dove i RAEE sono raggruppati rispende ai requisiti previsti dal DM 65/2010;
- se intende effettuare anche il trasporto in conto proprio dei RAEE, indicare anche la targa dei veicoli;
- che i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio sono tecnicamente idonei.
Trasportatore di RAEE che agisce per conto del distributore di AEE.
Il quale dovrà dichiarare:
- se trattasi di soli RAEE domestici o anche Professionali;
- le generalità del distributore per conto del quale si intende svolgete l’attività di trasporto RAEE;
- il luogo di raggruppamento presso il punto vendita o presso luogo diverso dal P.V.;
- le targhe degli automezzi con i quali il trasportatore intende trasportare i RAEE:
- che i veicoli adibiti al trasporto sono tecnicamente idonei.
Installatore e gestore dei centri di assistenza tecnica di AEE, incaricati dai produttori di tali RAEE.
Il quale dovrà dichiarare:
- se svolgono solo raggruppamento od anche trasporto dei RAEE in conto proprio,
- se trattasi di soli RAEE domestici o anche Professionali;
- il luogo di raggruppamento presso il punto vendita o presso luogo diverso dal P.V.;
- che il luogo dove i RAEE sono raggruppati rispende ai requisiti previsti dal DM 65/2010;
- se intende effettuare anche il trasporto in conto proprio dei RAEE, indicare anche la targa dei veicoli;
- che i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio sono tecnicamente idonei.
I soggetti sopra elencati presentano apposita domanda di iscrizione prevista dall’Allegato “A” alla Delibera sopra citata, in riferimento alla attività esercitata.
Verificata la sussistenza delle condizioni previste, la Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro trenta giorni, emette provvedimento di iscrizione.
Nella sezione 4 della Deliberazione del 19 maggio 2010, sono riportate le tipologie RAEE.
I RAEE “domestici” potranno essere classificati esclusivamente con i seguenti CER:
20 01 21* (tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio)
20 01 23* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi)
20 01 35* (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21* e 20 01 23*, contenenti componenti pericolosi)
20 01 36 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21* e 20 01 23 e 20 01 35)
I RAEE “professionali” potranno essere classificati esclusivamente con i seguenti CER:
16 02 10* (apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da esse contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09)
16 02 11* (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC)
16 02 12* (apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere)
16 02 13* (apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12)
16 02 14 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 020 9 a 16 02 13)
Protocollo di intesa ANCI – CdC RAEE – Organizzazioni di categoria della distribuzione.
In data 24 giugno 2010, è stato siglato il “Protocollo di intesa per la regolazione dei rapporti fra i distributori ed i gestori dei centri di raccolta dei RAEE domestici”.
Tale accordo, dopo una disamina della situazione nazionale della attuale raccolta RAEE e degli obblighi previsti dal Legislatore in materia, pone l’attenzione sul ruolo che i Comuni dovranno avere nella gestione dei propri CdR (Centri di Raccolta) comunali, relativamente ai RAEE provenienti dalla Distribuzione.
Appare molto interessante dal punto di vista organizzativo e strutturale, la funzione che i Comuni dovranno avere in merito, anche attraverso le proprie società municipalizzate, beneficiando così del loro supporto logistico;
In ottemperanza ai dettami dell’art. 6 del Dlgs 151/2005 i Comuni dovranno ricevere gratuitamente i RAEE provenienti dal proprio territorio o eventualmente (se interessanti) anche da altri Comuni.
Tali CdR comunali dovranno innanzitutto iscriversi alla apposita sezione prevista nel portale web del centro di Coordinamento RAEE CdC RAEE (www.cdcraee.it), indicando la potenzialità del centro di raccolta, il volume o la superficie massima a disposizione, dando così la loro disponibilità a ricevere i RAEE provenienti dai Distributori.
L’accordo distingue il “Piccolo Conferitore”, il cui conferimento giornaliero è fino a 200 Kg e comunque non oltre 4 pezzi se di peso superiore a 200 Kg complessivi e “Grande Conferitore” in tutti gli altri casi.
A tale proposito i Distributori dovranno accreditarsi al portale del CdC RAEE, indicando i loro punti vendita, o luoghi di raggruppamento, la loro modalità di conferimento ai CdR, i nominativi dei trasportatori che per conto loro effettueranno il trasporto (naturalmente iscritti all’Albo ai sensi della Del. 19 maggio 2010), indicare i CdR dove conferire i RAEE, a tale proposito il CdC RAEE indicherà i Comuni che hanno già aderito.
Sarà necessario stipulare apposita convenzione con i Comuni interessati a ricevere presso i propri CdR i RAEE provenienti da Punti Vendita o centri di raggruppamento con sede in altri Comuni.
D'Alessandris Luca
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