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12 dicembre 1998
RIFIUTI
Il "Ronchi Ter"
Sulla Gazzetta Ufficiale n° 291 del 14 dicembre 1998 è stata pubblicata la legge 426/98 "Nuovi interventi in campo ambientale".
La legge modifica il già modificato D.Lgs. 22/97 (decreto Ronchi) e prevede, in particolare, quanto segue:
  1. I soggetti che producono i cosiddetti "mercuriali", ovvero i rifiuti contemplati nell’allegato 1 del DM 05/09/1994, possono continuare, fino al 30/06/1999,  a gestirli come NON RIFIUTI (come stabilito dall’art. 49 c. 2 legge 448 del 23/12/1998). Dal 1 luglio 1999 dovranno, quindi, registrare i movimenti di carico e scarico sull’apposito registro, compilare il formulario di identificazione e adempiere l’obbligo della denuncia annuale (MUD).
  2. I rifiuti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l’affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di RIFIUTO.
  3. Anche i produttori di rifiuti speciali non pericolosi non derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali dovranno registrare i movimenti di carico e scarico sull’apposito registro, compilare il formulario di identificazione e adempiere l’obbligo della denuncia annuale (MUD).
  4. Chi trasporta non più di 30 Kg o litri al giorno di rifiuti pericolosi da lui stesso prodotti non è più soggetto alla compilazione del formulario. Non è richiesta, in tal caso, l’iscrizione all’Albo degli smaltitori.
  5. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono obbligati a partecipare al CONAI entro il 28/02/1999 (come stabilito dal D.L 452 del 28/12/1998).
  6. L’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, da parte dei Comuni, in sostituzione della tassa, è stata prorogata al 01/01/2000.
A questo proposito si vuole puntualizzare l’attuale situazione normativa in merito a detti rifiuti.
  • rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati al punto precedente, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, dai Comuni ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera g).
L’assimilazione suddetta, dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti dallo Stato ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera d).
In attesa dei decreti di cui sopra vigono le attuali confuse norme che di seguito cerchiamo di esplicare.
La legge 24 aprile 1998, n° 128 ha, tra l'altro, soppresso i commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge cornunitaria'93 (legge 22 febbraio 1994, n° 146).
Dal 21 maggio 1998, data di entrata in vigore della suddetta legge 128/1998, si è verificata una profonda modifica, chiarita dalla circolare del Ministero delle Finanze n° 119/E del 1998, che infatti stabilisce come "l'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività economiche di cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs 22/1997, ivi compresi i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad esempio quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare speciali, con la conseguenze intassabilità, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del DLgs 507/1993, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione i predettí rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovranno essere quindi conferiti al servizio pubblico ma avviatí allo smaltímento o al recupero degli operatori economici a proprie spese".
Conseguentemente una volta che è venuta a mancare l'assimilazione ope legis dei rifiuti speciali (di cui al citato articolo 39, comma 1, della legge 146/1994) ai rifiuti urbani, grazie alla soppressione della medesima disposizione operata dalla legge 128/1998 citata, si verificano importanti conseguenze.
Da quanto sopra si evince che gli scarti di lavorazione ovvero quelli compresi nella tabella 1.1.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 costituiscono rifiuti speciali assimilabili agli urbani (vedi articolo 17 comma 3 della legge 4 aprile 1998, n° 128).
Ne consegue che, se il Comune ha deliberato l'assimilazione di questi rifiuti a quelli urbani, legittimamente il produttore li conferisce al servizio pubblico di raccolta e si assoggetta, relativamente alle superfici nelle quali questi rifiuti si formano, alla tassa di smaltimento.
Infatti, come spiega la già citata circolare 119/E, gli utenti di rifiuti assimilabili a quelli urbani hanno sempre il diritto di optare per la loro rimozione a propria cura e spese, con contestuale diritto all'esonero dalla tassa qualora il Comune non abbia deliberato l’assimilazione di detti rifiuti.
La regola dell'opzione non vale solo per gli scarti di lavorazione, ma anche per i rifiuti ordinari che si formano in altri locali o aree scoperte operative dell’insediamento (mensa, uffici, sale d'attesa etc).
La stessa circolare conferma che qualora si dimostri di avviare al recupero detti rifiuti non si è soggetti alla tassazione delle superfici dove essi si producono.
Per concludere riportiamo alcune considerazioni sulla tassabilità delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di stabilimenti (parcheggi, aree di manovra automezzi, aiuole ornamentali, ecc).
La legge 9 dicembre 1998, n° 426, ha prorogato fino al 01 gennaio del 2000 il termine per l’applicazione della nuovo regime di imposizione (tariffa), da parte dei comuni, a carico degli utenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Una norma transitoria, contenuta all’articolo 6 comma 1 del D.L. 328/97 (convertito con legge 410/97), stabiliva la intassabilità delle suddette superfici fino al 01 gennaio 1999, in quanto con la stessa data sarebbe divenuto operativo il nuovo sistema di tassazione previsto dal Decreto Ronchi (da TASSA a TARIFFA).
A seguito dello slittamento di un anno di applicazione della tariffa, e della conseguente mancata proroga dell’esonero dell’applicazione della tassa sulle superfici scoperte pertinenziali ed accessorie, se non interverranno modifiche legislative, le suddette aree dovranno essere assoggettate alla determinazione della tassa (TARSU).
Per questo motivo, se non dovessero intervenire variazioni normative, i contribuenti avrebbero l’obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio p.v., apposita denuncia di variazione al fine di indicare le nuove superfici sulle quali graverà la tassa.

dr. Massimo Lenzi 

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Presidente della Repubblica - Legge 9 dicembre 1998, n. 426 - Nuovi interventi in campo ambientale.
ALLEGATO 1 AL  DM 05/09/1994
CIRCOLARE 7 maggio 1998, n. 119/E - Ministero delle finanze - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
Decreto-Legge 29 dicembre 1998, n. 452. Proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi.