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| 12 dicembre 1998 |
| RIFIUTI |
| Il "Ronchi Ter" |
| Sulla Gazzetta Ufficiale n° 291
del 14 dicembre 1998 è stata pubblicata la legge 426/98 "Nuovi interventi in campo
ambientale". |
| La legge modifica il già
modificato D.Lgs. 22/97 (decreto Ronchi) e prevede, in particolare, quanto segue: |
- I soggetti che producono i cosiddetti
"mercuriali", ovvero i rifiuti contemplati nellallegato 1 del DM
05/09/1994, possono continuare, fino al 30/06/1999, a gestirli come NON RIFIUTI
(come stabilito dallart. 49 c. 2 legge 448 del 23/12/1998). Dal 1 luglio 1999
dovranno, quindi, registrare i movimenti di carico e scarico sullapposito registro,
compilare il formulario di identificazione e adempiere lobbligo della denuncia
annuale (MUD).
- I rifiuti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi
avviati in conto lavorazione per laffinazione presso banchi di metalli preziosi non
rientrano nella definizione di RIFIUTO.
- Anche i produttori di rifiuti speciali non pericolosi non
derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali dovranno registrare i movimenti di
carico e scarico sullapposito registro, compilare il formulario di identificazione e
adempiere lobbligo della denuncia annuale (MUD).
- Chi trasporta non più di 30 Kg o litri al giorno di
rifiuti pericolosi da lui stesso prodotti non è più soggetto alla compilazione del
formulario. Non è richiesta, in tal caso, liscrizione allAlbo degli
smaltitori.
- I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono
obbligati a partecipare al CONAI entro il 28/02/1999 (come stabilito dal D.L 452 del
28/12/1998).
- Lapplicazione della tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, da parte dei Comuni, in sostituzione della tassa, è stata prorogata al
01/01/2000.
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| A questo proposito si vuole
puntualizzare lattuale situazione normativa in merito a detti rifiuti. |
- rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da
locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi da quelli indicati al punto precedente, assimilati ai rifiuti
urbani per qualità e quantità, dai Comuni ai sensi dellart. 21 comma 2 lettera g).
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| Lassimilazione suddetta,
dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti dallo Stato ai sensi dellart. 18 comma 2
lettera d). |
| In attesa dei decreti di cui
sopra vigono le attuali confuse norme che di seguito cerchiamo di esplicare. |
| La legge 24 aprile 1998, n°
128 ha, tra l'altro, soppresso i commi 1 e 2 dell'articolo 39 della legge cornunitaria'93
(legge 22 febbraio 1994, n° 146). |
| Dal 21 maggio 1998, data di
entrata in vigore della suddetta legge 128/1998, si è verificata una profonda modifica,
chiarita dalla circolare del Ministero delle Finanze n° 119/E del 1998, che infatti
stabilisce come "l'abrogazione, ora disposta, fa venir meno l'assimilazione legale
predetta per cui, dalla data di entrata in vigore della legge, i rifiuti delle attività
economiche di cui all'articolo 7, comma 3, del D.Lgs 22/1997, ivi compresi i
rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad esempio quelli degli uffici e
dei locali relativi ai servizi ed alla mensa, ecc.), sono da qualificare speciali, con
la conseguenze intassabilità, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del DLgs 507/1993,
delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione i predettí
rifiuti speciali che, dalla medesima data, non dovranno essere quindi conferiti al
servizio pubblico ma avviatí allo smaltímento o al recupero degli operatori
economici a proprie spese". |
| Conseguentemente una volta che
è venuta a mancare l'assimilazione ope legis dei rifiuti speciali (di cui al
citato articolo 39, comma 1, della legge 146/1994) ai rifiuti urbani, grazie alla
soppressione della medesima disposizione operata dalla legge 128/1998 citata, si
verificano importanti conseguenze. |
| Da quanto sopra si evince che
gli scarti di lavorazione ovvero quelli compresi nella tabella 1.1.1. della deliberazione
del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 costituiscono rifiuti speciali assimilabili
agli urbani (vedi articolo 17 comma 3 della legge 4 aprile 1998, n° 128). |
| Ne consegue che, se il Comune
ha deliberato l'assimilazione di questi rifiuti a quelli urbani, legittimamente il
produttore li conferisce al servizio pubblico di raccolta e si assoggetta, relativamente
alle superfici nelle quali questi rifiuti si formano, alla tassa di smaltimento. |
| Infatti, come spiega la già
citata circolare 119/E, gli utenti di rifiuti assimilabili a quelli urbani hanno sempre il
diritto di optare per la loro rimozione a propria cura e spese, con contestuale diritto
all'esonero dalla tassa qualora il Comune non abbia deliberato lassimilazione di
detti rifiuti. |
| La regola dell'opzione non vale
solo per gli scarti di lavorazione, ma anche per i rifiuti ordinari che si formano in
altri locali o aree scoperte operative dellinsediamento (mensa, uffici, sale
d'attesa etc). |
| La stessa circolare conferma
che qualora si dimostri di avviare al recupero detti rifiuti non si è soggetti alla
tassazione delle superfici dove essi si producono. |
| Per concludere riportiamo
alcune considerazioni sulla tassabilità delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie
di stabilimenti (parcheggi, aree di manovra automezzi, aiuole ornamentali, ecc). |
| La legge 9 dicembre 1998, n° 426, ha prorogato fino
al 01 gennaio del 2000 il termine per lapplicazione della nuovo regime di
imposizione (tariffa), da parte dei comuni, a carico degli utenti per la gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati. |
| Una norma
transitoria, contenuta allarticolo 6 comma 1 del D.L. 328/97 (convertito con legge
410/97), stabiliva la intassabilità delle suddette superfici fino al 01 gennaio 1999, in
quanto con la stessa data sarebbe divenuto operativo il nuovo sistema di tassazione
previsto dal Decreto Ronchi (da TASSA a TARIFFA). |
| A seguito dello
slittamento di un anno di applicazione della tariffa, e della conseguente mancata proroga
dellesonero dellapplicazione della tassa sulle superfici scoperte
pertinenziali ed accessorie, se non interverranno modifiche legislative, le suddette aree
dovranno essere assoggettate alla determinazione della tassa (TARSU). |
| Per questo
motivo, se non dovessero intervenire variazioni normative, i contribuenti avrebbero
lobbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio p.v., apposita denuncia di
variazione al fine di indicare le nuove superfici sulle quali graverà la tassa. |
| dr. Massimo Lenzi |
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| CIRCOLARE
7 maggio 1998, n. 119/E - Ministero delle finanze - Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n.
146. |
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