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12 luglio 1999
MUD
Una breve sintesi
In base a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3 del  D.Lgs. 22/97 (Ronchi) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali e  i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di sono tenuti a comunicare annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita'.
La comunicazione (MUD Modello Unico di Dichiarazione), come stabilito dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, deve essere effettuata il 30 aprile di ogni anno, deve essere effettuata sul Modello Unico di Dichiarazione approvato  con (l'ultimo modello è stato approvato con  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 70 alla G.U. n. 86 del 14 aprile 1999), deve essere riferita ai rifiuti dell'anno precedente e deve essere presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.
Termini particolari devono essere rispettate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile con un volume di affari superiore a 15 milioni; secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 173/98, devono effettuare il 30 aprile 1999 la dichiarazione ambientale (MUD) per i rifiuti prodotti o trasportati secondo quanto stabilito dal decreto "Ronchi" relativamente all'anno 1998 per il periodo che va dal 13.6.98 al 31.12.98.
I soggetti che producono i rifiuti contemplati nell'allegato 1 del DM 5.5.94, (cosiddetti mercuriali)  possono continuare, in base all'art. 49, comma 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 a gestirli come NON RIFIUTI fino al 30.6.99.
In base all'art. 6, comma14 della legge 13 maggio 1999, n. 113 "disposizioni in amteria di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione dellla dichiarazione con riferimento all'anno 1998 è prorogata al 30 giugno 1999.
Le novità introdotte con il DPCM n. 119, del 30 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30.4.99 non sono più valide in quanto il decreto-legge è decaduto perché non convertito in legge.
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D.P.C.M. 31 marzo 1999 - Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999.
DECRETO-LEGGE 30 aprile 1999, n. 119 - Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale