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1 aprile 1999
BENZINA
Adeguamento tecnico e amministrativo
CHI HA FINO A 5 AUTORIZZAZIONI per impianti la cui installazione è stata realizzata con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996,  DEVE ADEGUARE GLI IMPIANTI alle norme del D.M. 76/99 entro il 30 giugno 2000.
I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI   la cui installazione è stata realizzata con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 dovranno, considerando che per erogato si intende il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997:
PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON MENO DI 150.000 ABITANTI
  • Entro il 29 giugno 1999 dovranno attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi omologati per il recupero dei vapori, in modo che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.
  • Entro il 30 settembre 1999 dovranno attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi omologati per il recupero dei vapori in modo che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.
  • Entro il 30 giugno 2000 dovranno adeguare tutte le pompe di distribuzione con dispositivi omologati per il recupero dei vapori.
PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON PIU' DI 150.000 ABITANTI (allegato 1 al DM 76/99)
  • Entro il 29 giugno 1999 dovranno dotare con dispositivi omologati per il recupero dei vapori almeno la meta' dei loro impianti preesistenti esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' stati adeguati al recupero dei vapori con dispositivi omologati.
  • Entro il 30 settembre 1999 dovranno adeguare tutte le pompe di distribuzione con dispositivi omologati per il recupero dei vapori.
ADEGUAMENTO AMMINISTRATIVO
Dal 29 marzo 1999 deve essere conservata presso il singolo impianto di distribuzione dei carburanti e messa a disposizione dell'autorita' competente una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione attestante il rispetto delle condizioni, dei modi, dei tempi e della data prevista per l'adeguamento.
I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI   entro il 29 maggio 1999 dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del DM 76/99. Il piano si ritiene approvato se entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari delle autorizzazioni.
I titolari di autorizzazioni che non presenteranno il piano di adeguamento nei termini  previsti dovranno adeguare tutti i loro impianti entro il 29 giugno 1999.
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DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.
LA SCADENZA del 29 maggio 1999
LA SCADENZA del 29 giugno 1999
LA SCADENZA del 30 settembre 1999