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20 maggio 1999
HALONS
I termini per la dismissione dei gas sono stati prorogati
Con la pubblicazione del D.M. dell'Ambiente del 10 marzo 1999 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2000 i termini pre la dismissione degli halons in tutti gli apparecchi ed impianti dagli usi non considerati critici. La proroga  non trova applicazione nei seguenti casi: a) se dopo il 31 marzo 1996 ha avuto luogo un collaudo; b) se dopo il 31 marzo 1996 vi è stata una ricarica. Qualora il collaudo o la ricarica intervengano tra la data di entrata in vigore del presente decreto (il decreto è entrato in vigore il  il 30.4.1999 giorno  in cui è stato pubblicato sulla G.U. n. 100)  e il 31 dicembre 2000, la proroga è limitata alla data del collaudo o della ricarica.
Obblighi da rispettare entro il 29 di giugno 1999:
  • Ogni detentore di halon  deve trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria una relazione illustrativa sul programma di dismissione da attuare entro il 31 dicembre 2000.
  • Chiunque detenga una quantità qualsiasi di sostanze di cui alla predetta tab. A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, in impianti fissi in esercizio ovvero ne detenga, in apparecchiature mobili, una quantità non inferiore, complessivamente, a 100 kg, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, indicando quantità e tipologia dei prodotti posseduti.
  • Chiunque detenga, sul territorio nazionale, scorte di sostanze di cui alla predetta tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria indicandone quantità e tipologia.
Dal 1 gennaio 2001, come stabilito dallle nuove norme, l'halon non potà essere più usato negli impianti antincendio in quanto dannoso per l'ambiente. La sostituzione dell'halon e l'adeguamento degli impianti evidenziano la necessità di una normativa tecnica di riferimento.
La Commissione protezione attiva contro gli incendi dell'UNI con un apposito Gruppo  sta contribuendo all'attivita dell'ISO/TC 21/SC 8 (Sottocomitato internazionale Gaseous media fire extinguishing systems); che ha pubblicato un progetto di norma (ISO/DIS/14520) il quale prescrive i requisiti generali degli impianti di estinzione a gas e caratterizza i singoli agenti sostitutivi individuati.
Questo progetto di norma sarà recepito da tutti i Paesi dell'Unione Europea e l'UNI ha deciso di adottarlo come propria norma nazionale, senza apportarvi alcuna modifica. Il progetto di norma, denominato U70.00.35 dovrà essere approvato prima di essere messo in inchiesta pubblica nazionale quindi pubblicato.
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D.M. 10 marzo 1999 -Ministro dell'Ambiente - Proroga dei termini per la dismissione di gas halons.
LE SCADENZE da rispettare