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| 20 maggio 1999 |
| HALONS |
| Le scadenze da ricordare |
| DENUNCIA PER LA DETENZIONE
DELL'HALON - Art. 3 del DECRETO Ministro dell'Ambiente 10 marzo 1999 - Proroga dei termini
per la dismissione di gas halons. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100, del 30
aprile 1999) |
| Entro il 29 giugno 1999 i
soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 marzo
1996, cioè: |
- Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, detenga una quantità qualsiasi di sostanze di cui alla predetta tab. A - gruppo
II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, in impianti fissi in esercizio ovvero
ne detenga, in apparecchiature mobili, una quantità non inferiore, complessivamente, a
100 kg, deve darne comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando quantità e
tipologia dei prodotti posseduti;
- Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente
detenga, sul territorio nazionale, scorte di sostanze di cui alla predetta tabella A -
gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993, deve darne comunicazione ai
Ministeri dell'ambiente e dell'industria entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto indicandone quantità e tipologia.
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| devono inoltrarla ai Ministeri
dell'ambiente e dell'industria qualora non abbiano già provveduto |
| RELAZIONE SUL PROGRAMMA PER LA
DISMISSIONE DELL'HALON - Art. 2 del DECRETO Ministro dell'Ambiente 10 marzo 1999 - Proroga
dei termini per la dismissione di gas halons. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
100, del 30 aprile 1999) |
| Entro il 29 giugno 1999 ogni
detentore di halons deve trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria una
relazione illustrativa sul programma di dismissione da attuare entro il 31 dicembre 2000. |
| COMUNICAZIONE GIACENZE GAS
HALONS - Art.6, comma 4 del decreto ministeriale 26 marzo 1996. |
| All'atto della costituzione e
poi trimestralmente, ogni 1° gennaio, aprile, luglio e ottobre, i centri di raccolta
dovranno comunicare ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria le quantità in giacenza
per tipo di sostanza, anche se uguali a zero. |
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| D.M. 10 marzo 1999
-Ministro dell'Ambiente - Proroga dei termini per la dismissione di gas halons. |
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| D. M. 26 marzo 1996
- Ministero dell'ambiente - Attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle
sostanze dannose per la fascia di ozono atmosferico. |
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