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| 23 agosto 1999 |
| SERBATOI INTERRATI |
| I cambiamenti introdotti dal
D.M. n. 246 del 24 maggio 1999 |
| Il decreto 24 maggio, n. 246,
che sostituisce il DM 20/10/1998, regolamenta la costruzione, linstallazione e
lesercizio dei serbatoi interrati intesi come tutti recipienti di stoccaggio, di
capacità superiore a 1 mc, che sono situati sotto il piano di campagna le cui superfici
esterne non siano direttamente e visivamente ispezionabili, e che contengano sostanze
liquide di cui allelenco in allegato al D.Lgs 132 del 27/01/1992. |
| Dal suddetto elenco, la sostanza
o gruppi di sostanze di uso più comune tra quelle riportate, è quella degli oli minerali
ed idrocarburi. |
| Sono comunque esclusi
dallambito di applicazione del decreto, quei serbatoi contenenti idrocarburi
utilizzati per la produzione di calore, di volume totale fino a 15 mc. |
| Pertanto sono soggetti agli
obblighi del decreto i serbatoi interrati contenenti combustibili per autotrazione o
alimentazione di motori endotermici di capacità superiore ad 1 mc. |
| Gli obblighi sono distinti per
nuovi e vecchi serbatoi e le disposizioni sono varie ed articolate. |
| Comunque, tutti i vecchi
serbatoi già installati alla data di entrata in vigore del decreto (13/08/1999), sono
soggetti alla registrazione mediante compilazione ed invio all'ARPA, entro 18 mesi
(13/02/2001), di un apposito modello individuato in allegato A del decreto. |
| Inoltre gli stessi sono
soggetti, nel rispetto dei termini indicati, alladeguamento, mediante interventi di
risanamento, oppure alla dismissione e bonifica. |
| Gli stessi devono essere
sottoposti a prove di tenuta nel rispetto di specifiche periodicità stabilite in funzione
della data di installazione del serbatoio oppure delleventuale intervento di
risanamento effettuato. |
| A partire dal 13 agosto chi
intende installare un nuovo serbatoio deve trasmettere l'apposito modulo
all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione |
| I nuovi serbatoi dovrà essere
provvisto di targa di identificazione, dove sia indicato il nome e l'indirizzo del
costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore e il materiale del
serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine. |
| Il conduttore dei serbatoi deve
predisporre ed aggiornare un libretto contenente l'anno di installazione, il nome del
titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli
periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonché
le anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi. |
| Il conduttore del serbatoio deve
inoltre provvedere annualmente a una verifica della funzionalità dei dispositivi che
assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite. |
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| DECRETO 24 maggio 1999,
n. 246 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione,
l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati. |
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