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23 agosto 1999
SERBATOI INTERRATI
I cambiamenti introdotti dal D.M. n. 246 del 24 maggio 1999
Il decreto 24 maggio, n. 246, che sostituisce il DM 20/10/1998, regolamenta la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati intesi come tutti recipienti di stoccaggio, di capacità superiore a 1 mc, che sono situati sotto il piano di campagna le cui superfici esterne non siano direttamente e visivamente ispezionabili, e che contengano sostanze liquide di cui all’elenco in allegato al D.Lgs 132 del 27/01/1992.
Dal suddetto elenco, la sostanza o gruppi di sostanze di uso più comune tra quelle riportate, è quella degli oli minerali ed idrocarburi.
Sono comunque esclusi dall’ambito di applicazione del decreto, quei serbatoi contenenti idrocarburi utilizzati per la produzione di calore, di volume totale fino a 15 mc.
Pertanto sono soggetti agli obblighi del decreto i serbatoi interrati contenenti combustibili per autotrazione o alimentazione di motori endotermici di capacità superiore ad 1 mc.
Gli obblighi sono distinti per nuovi e vecchi serbatoi e le disposizioni sono varie ed articolate.
Comunque, tutti i vecchi serbatoi già installati alla data di entrata in vigore del decreto (13/08/1999), sono soggetti alla registrazione mediante compilazione ed invio all'ARPA, entro 18 mesi (13/02/2001), di un apposito modello individuato in allegato A del decreto.
Inoltre gli stessi sono soggetti, nel rispetto dei termini indicati, all’adeguamento, mediante interventi di risanamento, oppure alla dismissione e bonifica.
Gli stessi devono essere sottoposti a prove di tenuta nel rispetto di specifiche periodicità stabilite in funzione della data di installazione del serbatoio oppure dell’eventuale intervento di risanamento effettuato.
A partire dal 13 agosto chi intende installare un nuovo serbatoio deve trasmettere l'apposito modulo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
I nuovi serbatoi dovrà essere provvisto di targa di identificazione, dove sia indicato il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore e il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
Il conduttore dei serbatoi deve predisporre ed aggiornare un libretto contenente l'anno di installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonché le anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
Il conduttore del serbatoio deve inoltre provvedere annualmente a una verifica della funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento e il rilevamento delle perdite.
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DECRETO 24 maggio 1999, n. 246 - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.