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23 giugno 1999
CAMPI ELETTROMAGNETICI
Non ci sono ancora certezze scientifiche per valutazione del rischio per le persone
Nelle società preindustriali, o almeno fino a qualche decennio fa, le principali fonti di magnetismo erano quello terrestre e le radiazioni solari; successivamente, con la costruzione di elettrodotti e di antenne, con l'utilizzo massiccio e costante di televisori, telefoni cellulari, computer ecc. le radiazioni non ionizzanti sono aumentate fino a doverle considerare pericolose per la salute.
Attualmente è riconosciuto come probabile l'associazione di inquinamento elettromagnetico e danno alla persona ma non si hanno ancora sufficienti certezze scientifiche per valutare il livello di rischio.
L'incertezza nel campo scientifico si ripercuote in quello legislativo dove le norme per disciplinare tale rischio sono frammentarie e insufficienti. Nella stessa premessa del D.M. 391/98 l'Istituto Superiore di Sanità, pur condividendo l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di la' dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza.
Dal 2 gennaio 1999 è in vigore il decreto 381/98 che contiene le norme per determinare i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e fissa i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz. I limiti di esposizione non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
Fermi restando i limiti dell'articolo 3 del Decreto, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
In corrispondenza di edifici frequentati per più di 4 ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)2 per la densita' di potenza dell'onda piana equivalente.
Nelle zone abitative o sedi di attivita' lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati dall'art.3 dall'articolo 4, comma 2, del ddecreto, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalita' ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome.
Il decreto non consente di fissare le sazioni per le le quali bisogna attendere l'emanazione della legge quadro del governo sull'inquinamento elettromagnetico.
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D.M. 10 settembre 1998, n. 381 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di  radiofrequenza compatibili con la salute umana.