| 31 luglio 1999 |
| POLICLORODIFENILI E POLICLOROTRIFENILI |
| Le
apperacchiature contenente PCB devono essere denunciati entro il 31 dicembre 1999 |
| Il D.L.gs.n° 209 " Attuazione
della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 151 del 30/06/1999,
stabilisce che per Policlorobifenili (PCB) debbano intendersi: |
| 1)- i Policlorobifenili |
| 2)- i policlorotrifenili |
| 3) - il
monometil-tetracloro-difenilmetano, il monometil-dicloro-difenilmetano, il
monometil-dibromo-difenilmetano |
| 4)- ogni miscela delle
suddette sostanze che presenti una concentrazione complessiva superiore a 50 mg/Kg (0,005
%) |
| L'art. 3 comma 1 obbliga
coloro che detengono apparecchi contenenti PCB in quantitativo superiore a 5 litri (dm3)
ad effettuare una comunicazione biennale alle sezioni regionali, o delle provincie
autonome, del catasto rifiuti. |
| La prima comunicazione dovrà
essere effettuata entro il 31/12/1999 |
| Il decreto, all'art. 5,
stabilisce dei termini entro i quali decontaminare o smaltire gli apparecchi contaminati
da PCB. |
| I PCB, gli apparecchi
contenenti olio dielettrico in quantità inferiore a 5 litri che risultassero contaminati
da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg) e i PCB usati dovranno essere decontaminati o
smaltiti entro il 31/12/2005 (art.5 comma 1). |
| Mentre gli apparecchi
soggetti ad inventario (quantità di oli dielettrico superiore a 5 litri) che risultassero
contaminati da PCB (concentrazione superiore a 50 mg/Kg) dovranno essere decontaminati o
smaltiti entro il 31/12/2010 (art. 5comma 2 e 3). |
| Di questi ultimi, quelli
contaminati da PCB entro i 50-500 mg/Kg, potranno continuare ad essere utilizzati fino al
termine del loro ciclo di vita (art. 5 comma 3) |
| Le apparecchiature dovranno
essere munite di etichetta conforme a quanto disposto dall'art. 6 . |
| L'art. 10 stabilisce pesanti
sanzioni amministrative per omessa o infedele comunicazione o per mancata etichettatura. |
| Sanzioni penali ed
amministrative sono previste a carico di coloro che effettuano in modo non conforme al
D.Lgs 22/97 le operazioni di smaltimento e/o recupero dei PCB. |
| Le disposizioni del sopra
citato decreto non si applicano agli oli usati contenenti PCB in quantità inferiore ai 25
mg/Kg (è quindi possibile smaltirli tramite il consorzio obbligatorio degli oli usati). |