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5 febbraio 1999
RIFIUTI
D. Lgs. 22/1997 - Attribuzione della classe di pericolosità e la classe ADR di appartenenza
L’ art. 6 comma 1) lettera m) numeri 4 e 5) del d.lgs 22/97 prevedono, rispettivamente quanto segue:
– il deposito temporaneo deve essere effettuato ... omissis ..., per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
L’ art. 15 comma 3 prevede:
- durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
Quanto sopra significa che le normative riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi (ovvero le materie prime) si applicano anche ai rifiuti da loro derivanti.
L’imballaggio, l’etichettatura e la relativa scheda informativa in materia di sicurezza devono essere conformi, per le sostanze pericolose, al D.Lgs 52/1997 ovvero al decreto applicativo specifico DM 28/04/1997.
L’imballaggio, l’etichettatura e la relativa scheda informativa in materia di sicurezza devono essere conformi, per i preparati pericolosi, al D.Lgs. 16/07/1998 n° 285.
I decreti di cui sopra sono attuativi di specifiche direttive comunitarie.
Le caratteristiche di pericolo da attribuire ai rifiuti pericolosi e riportate nei decreti ministeriali n° 145 e n° 148 derivano da criteri stabiliti dalle direttive comunitarie di cui sopra.
Per questo motivo l’attribuzione della classe di pericolosità e la classe ADR di appartenenza devono essere desunti dalla scheda informativa in materia di sicurezza relativa alla materia prima che ha generato il rifiuto.

dr. Massimo Lenzi chimico

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D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio