| 5 febbraio 1999 |
| RIFIUTI |
| D. Lgs. 22/1997 - Attribuzione
della classe di pericolosità e la classe ADR di appartenenza |
| L art. 6 comma 1) lettera
m) numeri 4 e 5) del d.lgs 22/97 prevedono, rispettivamente quanto segue: |
| il deposito temporaneo
deve essere effettuato ... omissis ..., per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; |
| - devono essere rispettate le
norme che disciplinano limballaggio e letichettatura dei rifiuti pericolosi; |
| L art. 15 comma 3
prevede: |
| - durante la raccolta ed il
trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle
norme vigenti in materia. |
| Quanto sopra significa che le
normative riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi (ovvero le materie prime) si
applicano anche ai rifiuti da loro derivanti. |
| Limballaggio,
letichettatura e la relativa scheda informativa in materia di sicurezza devono
essere conformi, per le sostanze pericolose, al D.Lgs 52/1997 ovvero al decreto
applicativo specifico DM 28/04/1997. |
| Limballaggio,
letichettatura e la relativa scheda informativa in materia di sicurezza devono
essere conformi, per i preparati pericolosi, al D.Lgs. 16/07/1998 n° 285. |
| I decreti di cui sopra sono
attuativi di specifiche direttive comunitarie. |
| Le caratteristiche di
pericolo da attribuire ai rifiuti pericolosi e riportate nei decreti ministeriali n° 145
e n° 148 derivano da criteri stabiliti dalle direttive comunitarie di cui sopra. |
| Per questo motivo
lattribuzione della classe di pericolosità e la classe ADR di appartenenza devono
essere desunti dalla scheda informativa in materia di sicurezza relativa alla materia
prima che ha generato il rifiuto. |
| dr. Massimo Lenzi chimico |