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Trasporto merci pericolose
14 agosto 2000
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Le imprese che risultano esclusivamente «speditrici» non rientrano (per il momento) nel campo di applicazione del d.lgs 40/2000
Con la circolare 7 luglio 2000 il Ministero dei Trasporti è intervenuto per chiarire alcuni aspetti della normativa sul trasporto delle merci pericolose.
DOMANDA DI ESAME
Le domande di esame dovranno essere presentate presso uno degli uffici provinciali sede di commissione utilizzando il fac-simile allegato al DM 6 giugno 2000. Alla domanda dovrà essere allegato l'attestato del versamento dei diritti; in attesa dell'emanazione del decreto che stabilirà l'importo dei diritti il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla domanda, l'impegno a corrisponderli appena questi saranno noti. L'attestazione dovrà essere comunque prodotta prima dello svolgimento dell'esame.
La data della seduta di esame verrà comunicata ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso. I certificati (e gli eventuali duplicati) saranno rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si è svolto l'esame.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
Esenzione, almeno per il momento, della nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose per le aziende che risultano esclusivamente speditrici.
In merito al dubbio se intendere in senso lato le operazioni di "carico", ossia comprendere in esse anche tutte le attività inerenti la "spedizione" delle merci, oppure limitare l'espressione "carico" al significato letterale della parola, ossia all'attività delle imprese che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del veicolo o del carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano distinte da quelle che si occupano della spedizione, è stata scelta la seconda ipotesi. Prima in sede comunitaria e successivamente, anche nella riunione di maggio del WP presso il Segretariato delle Nazioni Unite a Ginevra è emerso l'indirizzo di escludere (per il momento) dal campo di applicazione della direttiva 96/35/CE (quindi anche dal d.lgs 40/2000 che l'ha recepita nell'ordinamento italiano) le operazioni strettamente legate alla sola "spedizione" delle merci. Nella circolare vengono presentati anche alcuni esempi esplicativi.
Le imprese che risultano esclusivamente "speditrici" delle merci pericolose e che, in base al criterio esposto nella circolare non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, pur non essendo obbligate a nominare il consulente, sono però obbligate a rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello speditore.
Per quanto riguarda le operazioni di "scarico", viene chiarito che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/35, quindi non obbligate alla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione finale". La motivazione di tale interpretazione è che quando la merce è arrivata al destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non influenza più la sicurezza del trasporto.
La circolare riporta alcuni esempi esplicativi per far meglio comprendere cosa si intende per "destinazione finale".
INCIDENTI
La circolare definisce i criteri in base al quale deve essere classificato come "incidente" ai fini del d.lgs 40/2000 un evento accidentale che avviene durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose. Se un "incidente" risponde ad almeno uno dei tre criteri (danni a persone o cose, perdite di materie pericolose e motivi precauzionali di ordine pubblico) indicati nell'allegato I alla circolare il consulente deve redigere la relazione prescritta dall'art. 4, comma 4 del d.lgs 40/2000.

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

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CIRCOLARE 7 luglio 2000, n.21, n. U. di G. MOT n. A 21 - Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.
DECRETO DIRIGENZIALE - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE - Prot. n. 1355/4915/10 Del 23 giugno 2000 -  Commissioni d’esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
DECRETO 4 luglio 2000 - Ministero dei trasporti e della navigazione - Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.