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| 14 agosto 2000 |
| TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE |
| Le imprese che risultano
esclusivamente «speditrici» non rientrano (per il momento) nel campo di applicazione del
d.lgs 40/2000 |
| Con la circolare 7 luglio 2000
il Ministero dei Trasporti è intervenuto per chiarire alcuni aspetti della normativa sul
trasporto delle merci pericolose. |
| DOMANDA DI ESAME |
| Le domande di esame dovranno
essere presentate presso uno degli uffici provinciali sede di commissione utilizzando il
fac-simile allegato al DM 6 giugno 2000. Alla domanda dovrà essere allegato l'attestato
del versamento dei diritti; in attesa dell'emanazione del decreto che stabilirà l'importo
dei diritti il candidato dovrà sottoscrivere, in calce alla domanda, l'impegno a
corrisponderli appena questi saranno noti. L'attestazione dovrà essere comunque prodotta
prima dello svolgimento dell'esame. |
| La data della seduta di esame
verrà comunicata ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso. I certificati (e gli
eventuali duplicati) saranno rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si è
svolto l'esame. |
| CAMPO DI APPLICAZIONE: |
| Esenzione, almeno per il
momento, della nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose
per le aziende che risultano esclusivamente speditrici. |
| In merito al dubbio se intendere
in senso lato le operazioni di "carico", ossia comprendere in esse anche tutte
le attività inerenti la "spedizione" delle merci, oppure limitare l'espressione
"carico" al significato letterale della parola, ossia all'attività delle
imprese che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del veicolo o del
carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese siano distinte da quelle che si
occupano della spedizione, è stata scelta la seconda ipotesi. Prima in sede comunitaria e
successivamente, anche nella riunione di maggio del WP presso il Segretariato delle
Nazioni Unite a Ginevra è emerso l'indirizzo di escludere (per il momento) dal campo di
applicazione della direttiva 96/35/CE (quindi anche dal d.lgs 40/2000 che l'ha recepita
nell'ordinamento italiano) le operazioni strettamente legate alla sola
"spedizione" delle merci. Nella circolare vengono presentati anche alcuni esempi
esplicativi. |
| Le imprese che risultano
esclusivamente "speditrici" delle merci pericolose e che, in base al criterio
esposto nella circolare non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n.
40/2000, pur non essendo obbligate a nominare il consulente, sono però obbligate a
rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a carico dello
speditore. |
| Per quanto riguarda le
operazioni di "scarico", viene chiarito che non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 96/35, quindi non obbligate alla nomina del consulente per la
sicurezza dei trasporti, le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione
finale". La motivazione di tale interpretazione è che quando la merce è arrivata al
destinatario finale, il trasporto è ormai concluso, quindi lo scarico di tali merci non
influenza più la sicurezza del trasporto. |
| La circolare riporta alcuni
esempi esplicativi per far meglio comprendere cosa si intende per "destinazione
finale". |
| INCIDENTI |
| La circolare definisce i criteri
in base al quale deve essere classificato come "incidente" ai fini del d.lgs
40/2000 un evento accidentale che avviene durante le operazioni di carico, trasporto e
scarico di merci pericolose. Se un "incidente" risponde ad almeno uno dei tre
criteri (danni a persone o cose, perdite di materie pericolose e motivi precauzionali di
ordine pubblico) indicati nell'allegato I alla circolare il consulente deve redigere la
relazione prescritta dall'art. 4, comma 4 del d.lgs 40/2000. |
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| CIRCOLARE 7
luglio 2000, n.21, n. U. di G. MOT n. A 21 - Consulenti alla sicurezza per trasporto
di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4
luglio 2000, n. 90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure
di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. |
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| DECRETO
DIRIGENZIALE - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI - NORMATIVA VIGENTE - Prot. n.
1355/4915/10 Del 23 giugno 2000 - Commissioni desame per la qualificazione
professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per
via navigabile di merci pericolose. |
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| DECRETO 4 luglio 2000
- Ministero dei trasporti e della navigazione - Individuazione delle imprese esenti dalla
disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per
ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40. |
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| DECRETO LEGISLATIVO 4
febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione
e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su
strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. |
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