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| 15 settembre 2000 |
| TERRE E ROCCE DA SCAVO |
| Sono rifiuti pericolosi
quando presentano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal D.M.
471/99 |
| Con la nota N. UL/2000/10103 del
28 luglio scorso il Ministero dell'ambiente è intervenuto per chiarire che le terre da
scavo indicate alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 del D.lgs 22/97 devono essere
considerate pericolose quando presentano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti
accettabili stabiliti dal D.M. 471/99 per i siti con destinazione verde privato, pubblico
e residenziale. In tal caso, infatti, si pone l'evidente esigenza di controllare
l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al fine di prevenire il trasferimento di
inquinanti e determinare l'inquinamento di altri siti con conseguente obbligo di bonifica
dei siti medesimi. |
| Quando, sempre secondo la nota,
le concentrazioni di inquinanti sono inferiori ai limiti di accettabili stabiliti dal D.M.
471/99 per i siti ad uso residenziale, verde privato e pubblico, e le terre da scavo sono
destinate al normale ciclo di utilizzo quali, a mero titolo esemplificativo, sottofondi e
rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, usi agricoli, riempimenti ecc., non devono
essere qualificate rifiuto e, di conseguenza, non rientrano nell'applicazione del D.lgs
22/97. |
| Le terre da scavo, spiega sempre
la nota del Ministero, possono essere riutilizzate direttamente nel sito dove sono state
prodotte a prescindere dalla loro classificazione giuridica. In tale caso, infatti, non si
determina alcun rischio di trasferimento di inquinanti in altri siti e quindi non
sussistono le esigenze di controllo a fini di tutela ambientale proprie del regime dei
rifiuti. Ovviamente, resta salvo l'obbligo di provvedere alla bonifica del terreno e del
sito quando ne ricorrano le condizioni ed i presupposti ai sensi dell'art. 17, D.lgs.
22/97 e del DM 471/99. |
| Tali conclusioni, indica la
nota, poggiano sulla considerazione che il D.lgs. 22/97 definisce rifiuto "qualsiasi
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Per qualificare
giuridicamente una sostanza od un oggetto come rifiuto risulta, pertanto, determinante il
fatto, la volontà, l'obbligo del produttore/detentore di "disfarsi", cioè di
sottoporre o destinare una sostanza od un oggetto alle operazioni di recupero o
smaltimento individuate negli allegati B e C al D.lgs. 22/97. In tal senso deve essere
letta la disposizione di cui al punto 3 della nota introduttiva al CER (allegato A2 al
D.lgs. 22/97) secondo cui "... un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le
circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto".
Questo processo logico deve essere utilizzato anche per stabilire se e quando le terre da
scavo debbano essere considerate rifiuto. In altri termini, non basta il riferimento
oggettivo al CER (allegato A2 al D.lgs 22/97), ma si rende altresì necessario verificare
caso per caso quando per le terre da scavo individuate alla voce 170501
ricorre: |
| a) il fatto del disfarsi; |
| b) la decisione; |
| c) l'obbligo di disfarsi. |
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| Secondo il Ministero appare
ragionevole ritenere che il legislatore con la disposizione citata all'art. 7, comma 3 del
D.lgs. 22/97 abbia inteso affermare un concetto sostanziale di pericolosità, legato alle
concentrazioni di inquinanti che in base all'ordinamento vigente rappresentano un rischio
per la tutela della salute e dell'ambiente e quindi determinano un'esigenza di controllo
sulla destinazione finale di tali materiali e delle fonti inquinanti in essi presenti. Le
terre e rocce da scavo, pur non essendo incluse nel catasto dei rifiuti pericolosi, quando
presentano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti
dal DM 471/99 per i siti a destinazione d'uso residenziale, verde privato e pubblico, sono
pericolose e obbligano il detentore a disfarsene. In tale circostanza, dunque, le terre da
scavo hanno i requisiti per essere assoggettate al regime dei rifiuti. |
| Non sono rifiuti quando, invece,
le terre e rocce da scavo presentano concentrazioni di inquinanti che non superano i
limiti indicati dal D.M. 471/99 e vengono sottoposte o destinate al normale ciclo di
utilizzo della terra. Infatti, nel caso specifico viene meno il requisito essenziale per
qualificare un materiale o un oggetto come rifiuto perché lo stesso non viene destinato
né ad operazioni di recupero né di smaltimento. |
| E' da notare che nella nota il
Ministero ribadisce che per qualificare rifiuto le terre da scavo individuate alla voce
170501 risulta determinante il fatto, la volontà, l'obbligo del produttore/detentore di
"disfarsi" di dette sostanze. In base a tale ragionamento è logico dedurre,
anche se l'infelice formulazione del'art. 7, comma 3, lettera b) del D.lgs 22/97 può
creare equivoci, che esistono anche i "rifiuti non pericolosi" derivati dalle
attività di scavo. |
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| MINISTERO DELL'AMBIENTE - 28 luglio 2000 - UFFICIO
LEGISLATIVO - NOTA N. UL/2000/10103 - Oggetto: Applicabilità del D.Lgs. 22/97 alle
terre e rocce da scavo. |
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