Ricerche nel sito
Mappa di Impresa e Ambiente

Notizie
Agenda
Eventi
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Rassegna Stampa
Banche dati
Monografie e approfondimenti
Documenti

Mailing list

Acqua
Amianto
Aria 
Bonifica dei siti inquinati
Imballaggi
Incidenti rilevanti
Inquinamento elettromagnetico
Policlorodifenili e Policlorotrifenili
Rifiuti
Rumore
Serbatoi
Trasporto merci pericolose
15 settembre 2000
TERRE E ROCCE DA SCAVO
Sono rifiuti pericolosi quando presentano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal D.M. 471/99
Con la nota N. UL/2000/10103 del 28 luglio scorso il Ministero dell'ambiente è intervenuto per chiarire che le terre da scavo indicate alla lettera b) del comma 3 dell'art. 7 del D.lgs 22/97 devono essere considerate pericolose quando presentano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti accettabili stabiliti dal D.M. 471/99 per i siti con destinazione verde privato, pubblico e residenziale. In tal caso, infatti, si pone l'evidente esigenza di controllare l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al fine di prevenire il trasferimento di inquinanti e determinare l'inquinamento di altri siti con conseguente obbligo di bonifica dei siti medesimi.
Quando, sempre secondo la nota, le concentrazioni di inquinanti sono inferiori ai limiti di accettabili stabiliti dal D.M. 471/99 per i siti ad uso residenziale, verde privato e pubblico, e le terre da scavo sono destinate al normale ciclo di utilizzo quali, a mero titolo esemplificativo, sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, usi agricoli, riempimenti ecc., non devono essere qualificate rifiuto e, di conseguenza, non rientrano nell'applicazione del D.lgs 22/97.
Le terre da scavo, spiega sempre la nota del Ministero, possono essere riutilizzate direttamente nel sito dove sono state prodotte a prescindere dalla loro classificazione giuridica. In tale caso, infatti, non si determina alcun rischio di trasferimento di inquinanti in altri siti e quindi non sussistono le esigenze di controllo a fini di tutela ambientale proprie del regime dei rifiuti. Ovviamente, resta salvo l'obbligo di provvedere alla bonifica del terreno e del sito quando ne ricorrano le condizioni ed i presupposti ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 22/97 e del DM 471/99.
Tali conclusioni, indica la nota, poggiano sulla considerazione che il D.lgs. 22/97 definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". Per qualificare giuridicamente una sostanza od un oggetto come rifiuto risulta, pertanto, determinante il fatto, la volontà, l'obbligo del produttore/detentore di "disfarsi", cioè di sottoporre o destinare una sostanza od un oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento individuate negli allegati B e C al D.lgs. 22/97. In tal senso deve essere letta la disposizione di cui al punto 3 della nota introduttiva al CER (allegato A2 al D.lgs. 22/97) secondo cui "... un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto". Questo processo logico deve essere utilizzato anche per stabilire se e quando le terre da scavo debbano essere considerate rifiuto. In altri termini, non basta il riferimento oggettivo al CER (allegato A2 al D.lgs 22/97), ma si rende altresì necessario verificare caso per caso quando per le terre da scavo individuate alla voce 170501 ricorre:  
a) il fatto del disfarsi;
b) la decisione;
c) l'obbligo di disfarsi.
Secondo il Ministero appare ragionevole ritenere che il legislatore con la disposizione citata all'art. 7, comma 3 del D.lgs. 22/97 abbia inteso affermare un concetto sostanziale di pericolosità, legato alle concentrazioni di inquinanti che in base all'ordinamento vigente rappresentano un rischio per la tutela della salute e dell'ambiente e quindi determinano un'esigenza di controllo sulla destinazione finale di tali materiali e delle fonti inquinanti in essi presenti. Le terre e rocce da scavo, pur non essendo incluse nel catasto dei rifiuti pericolosi, quando presentano concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dal DM 471/99 per i siti a destinazione d'uso residenziale, verde privato e pubblico, sono pericolose e obbligano il detentore a disfarsene. In tale circostanza, dunque, le terre da scavo hanno i requisiti per essere assoggettate al regime dei rifiuti.
Non sono rifiuti quando, invece, le terre e rocce da scavo presentano concentrazioni di inquinanti che non superano i limiti indicati dal D.M. 471/99 e vengono sottoposte o destinate al normale ciclo di utilizzo della terra. Infatti, nel caso specifico viene meno il requisito essenziale per qualificare un materiale o un oggetto come rifiuto perché lo stesso non viene destinato né ad operazioni di recupero né di smaltimento.
E' da notare che nella nota il Ministero ribadisce che per qualificare rifiuto le terre da scavo individuate alla voce 170501 risulta determinante il fatto, la volontà, l'obbligo del produttore/detentore di "disfarsi" di dette sostanze. In base a tale ragionamento è logico dedurre, anche se l'infelice formulazione del'art. 7, comma 3, lettera b) del D.lgs 22/97 può creare equivoci, che esistono anche i "rifiuti non pericolosi" derivati dalle attività di scavo.

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

ECOS è una collana di moduli software disegnati per la informatizzazione dei processi gestionali di tutti i Soggetti Economici che trattano i rifiuti.
I moduli sono potenti e sofisticati strumenti di lavoro prodotti con le migliori tecnologie standard attualmente disponibili; la sinergica interfaccia grafica è particolarmente curata per semplificare le operazioni ripetitive ...... continua su www.ecosonline.com 
punto1.gif (43 byte)
Probabilmente lavori per l'ambiente! Ma gli altri lo sanno?
Se vuoi potenziare le occasioni per farti conoscere sei benvenuto in
piazzaffari, marketplace dedicato al settore ambientale.
Piazzaffari di ambiente.it mette in comunicazione la domanda e l'offerta, farsi trovare è importante!
punto1.gif (43 byte)
MINISTERO DELL'AMBIENTE - 28 luglio 2000 - UFFICIO LEGISLATIVO - NOTA N. UL/2000/10103 - Oggetto: Applicabilità del D.Lgs. 22/97 alle terre e rocce da scavo.