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16 agosto  2000
SITI INQUINATI
La nuova scadenza del 31 marzo 2001 per l'autodenuncia è stata pubblicata in G. U.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2000 è stata pubblicata la legge n. 224 del 28 luglio 2000 che ha convertito in legge il decreto-legge 160/2000.
Ci sarà tempo, dunque, fino al 31 marzo 2001 per presentare l'autodenuncia dei siti inquinati prevista dall'art. 9 del DM 471/99.
L'autodenuncia può riguardare solo i siti inquinati da eventi verificatisi prima del 16 dicembre 1999 (epoca di entrata in vigore del DM 471/99).
In caso di autodenuncia i termini previsti dall'art. 7 vengono superati e la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione in base alla pericolosità del sito nell'ambito del Piano regionale.
Sul versante delle responsabilità penali che l'autodenuncia potrebbe comportare, tema non affrontato nel decreto-legge convertito, un primo passo è stato fatto dal Senato. All'articolo 11 del disegno di legge 3833, approvato il 26 luglio e inviato alla camera, ha introdotto il concetto che chiunque abbia  adottato o adotti le procedure di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzi in conformità alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. La disposizione previste dal disegno di legge non è applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle normative ambientali.
Oltre alla responsabilità penale resta ancora da chiarire anche l'aspetto contabile-fiscale dell'imputazione dei costi necessari alla bonifica dei siti.

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

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LEGGE 28 luglio 2000, n. 224  - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante: "Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati".
SCADENZA del 31 marzo 2001