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| 16 agosto 2000 |
| SITI INQUINATI |
| La nuova scadenza del 31
marzo 2001 per l'autodenuncia è stata pubblicata in G. U. |
| Nella Gazzetta Ufficiale n. 187
dell'11 agosto 2000 è stata pubblicata la legge n. 224 del 28 luglio 2000 che ha
convertito in legge il decreto-legge 160/2000. |
| Ci sarà tempo, dunque, fino al
31 marzo 2001 per presentare l'autodenuncia dei siti inquinati prevista dall'art. 9 del DM
471/99. |
| L'autodenuncia può riguardare
solo i siti inquinati da eventi verificatisi prima del 16 dicembre 1999 (epoca di entrata
in vigore del DM 471/99). |
| In caso di autodenuncia i
termini previsti dall'art. 7 vengono superati e la decorrenza dell'obbligo di bonifica
verrà definita dalla regione in base alla pericolosità del sito nell'ambito del Piano
regionale. |
| Sul versante delle
responsabilità penali che l'autodenuncia potrebbe comportare, tema non affrontato nel
decreto-legge convertito, un primo passo è stato fatto dal Senato. All'articolo 11 del
disegno di legge 3833, approvato il 26 luglio e inviato alla camera, ha introdotto il
concetto che chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui allarticolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati), e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro
dellambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di
programma previsti nellambito delle medesime normative, non è punibile per i reati
direttamente connessi allinquinamento del sito posti in essere anteriormente alla
data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che si accertino a
seguito dellattività svolta, su notifica dellinteressato, ai sensi
dellarticolo 17 del predetto decreto legislativo n. 22 del 1997, qualora la
realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzi in conformità
alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in
materia. La disposizione previste dal disegno di legge non è applicabile quando i fatti
di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nellambito di
attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle
normative ambientali. |
| Oltre alla responsabilità
penale resta ancora da chiarire anche l'aspetto contabile-fiscale dell'imputazione dei
costi necessari alla bonifica dei siti. |
Sicurezza e
Ambiente - G. Mannozzi |
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| LEGGE
28 luglio 2000, n. 224 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante: "Differimento del termine per gli
interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati". |
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