| 21 agosto 2000 |
| RIFIUTI SANITARI |
| Dal 19 agosto è in vigore
il decreto 26 giugno 2000, n. 219 |
| Dal 19 agosto è in vigore il
del decreto 26 giugno 2000. |
| Il decreto, emanato in
attuazione a quanto disposto dall'art. 45 del "decreto Ronchi", oltre a
disciplinare la gestione dei rifiuti, pone l'obbligo per le strutture sanitarie di
adottare iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei
rifiuti. |
| I rifiuti devono essere gestiti
in modo da diminuire la pericolosità e favorirne il riciclaggio e il recupero. A tal fine
le strutture sanitarie devono organizzare corsi di formazione per il personale sulla
corretta gestione dei rifiuti sanitari per minimizzare il contatto di materiali non
infetti con potenziali fonte di infezioni riducendo così la quantità di rifiuti a
rischio infettivo. Tra l'altro deve essere incentivata la raccolta differenziata dei
rifiuti sanitari assimilati agli urbani e l'utilizzo, ove tecnicamente possibile, di
prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose. |
| Le strutture sanitarie, oltre a
gestire i rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi
stabiliti dal d.lgs 22/97, devono attenersi anche al criterio di economicità. |
| Il regolamento disciplina: |
| - la gestione dei rifiuti
sanitari indicati, a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del regolamento; |
| - i rifiuti sanitari non
pericolosi; |
| - i rifiuti sanitari assimilati
ai rifiuti urbani; |
| - i rifiuti sanitari pericolosi
non a rischio infettivo; |
| - i rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo; |
| - i rifiuti sanitari che
richiedono particolari modalità di smaltimento; |
| - i rifiuti da esumazioni e da
estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i
rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. |
| Dall'entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: |
| a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33
della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; |
| b) il decreto interministeriale
25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del
14 giugno 1989. |
| Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi |