Ricerche nel sito
Mappa di Impresa e Ambiente

Notizie
Agenda
Eventi
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Rassegna Stampa
Banche dati
Monografie e approfondimenti
Documenti

Mailing list

Acqua
Amianto
Aria 
Bonifica dei siti inquinati
Imballaggi
Incidenti rilevanti
Inquinamento elettromagnetico
Policlorodifenili e Policlorotrifenili
Rifiuti
Rumore
Serbatoi
Trasporto merci pericolose
21 agosto 2000
RIFIUTI SANITARI
Dal 19 agosto è in vigore il decreto 26 giugno 2000, n. 219
Dal 19 agosto è in vigore il del decreto 26 giugno 2000.
Il decreto, emanato in attuazione a quanto disposto dall'art. 45 del "decreto Ronchi", oltre a disciplinare la gestione dei rifiuti, pone l'obbligo per le strutture sanitarie di adottare iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti.
I rifiuti devono essere gestiti in modo da diminuire la pericolosità e favorirne il riciclaggio e il recupero. A tal fine le strutture sanitarie devono organizzare corsi di formazione per il personale sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonte di infezioni riducendo così la quantità di rifiuti a rischio infettivo. Tra l'altro deve essere incentivata la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani e l'utilizzo, ove tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose.
Le strutture sanitarie, oltre a gestire i rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza e nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs 22/97, devono attenersi anche al criterio di economicità.
Il regolamento disciplina:
- la gestione dei rifiuti sanitari indicati, a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del regolamento;
- i rifiuti sanitari non pericolosi;
- i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
- i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
- i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
- i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.
Dall'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
b) il decreto interministeriale 25 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1989. 

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

ECOS è una collana di moduli software disegnati per la informatizzazione dei processi gestionali di tutti i Soggetti Economici che trattano i rifiuti.
I moduli sono potenti e sofisticati strumenti di lavoro prodotti con le migliori tecnologie standard attualmente disponibili; la sinergica interfaccia grafica è particolarmente curata per semplificare le operazioni ripetitive ...... continua su www.ecosonline.com 
punto1.gif (43 byte)
Probabilmente lavori per l'ambiente! Ma gli altri lo sanno?
Se vuoi potenziare le occasioni per farti conoscere sei benvenuto in
piazzaffari, marketplace dedicato al settore ambientale.
Piazzaffari di ambiente.it mette in comunicazione la domanda e l'offerta, farsi trovare è importante!
punto1.gif (43 byte)
DECRETO 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
SCADENZARIO: scadenza del 18 ottobre 2000