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| 23 settembre 2000 |
| D.LGS 334/99 "SEVESO BIS" |
| Tre scadenze a ottobre |
| Entro il 13 ottobre 2000 i
gestori degli impianti soggetti alla disciplina del D.lgs 17 agosto 1999, n. 334
"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" devono: |
- In base all'art. 5, comma 3 del d.lgs 334/99 il gestore
degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze in
quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3, dell'allegato B, e per le
sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia
ivi riportati deve presentare una relazione e la scheda di informazione di cui
all'allegato V. La relazione e la scheda devono essere presentate alla regione
territorialmente competente e al prefetto e aggiornate ogni cinque anni.
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- Il gestore degli stabilimenti preesistenti alla data del
13 ottobre 1999 (epoca di entrata in vigore del d.lgs 334/99) in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I
oltre a quanto disposto agli articoli 7 (Politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti) e 8 (Rapporto di sicurezza), è obbligato a trasmettere al
Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto e al
Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
integrato ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 334/99, la notifica prevista dall'art. 6
d.lgs 334/99, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche. Contestualmente alla
notifica deve inviare al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto
competente per territorio le informazioni di cui all'allegato V.
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- Il gestore degli stabilimenti preesistenti alla data del
13 ottobre 1999 in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a
quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, è tenuto a inviare all'autorità
competente preposta alla valutazione dello stesso, coś come previsto all'articolo 21, il
rapporto di sicurezza previsto dall'art. 8 del d.lgs 334/99.
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| 13 OTTOBRE 2000 - Incidenti rilevanti: presentazione della relazione e
della scheda informativa prevista dall'art. 5, comma 3 del d.lgs 334/99. (Scadenzario) |
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| 13 OTTOBRE 2000 - Incidenti rilevanti: presentazione della notifica e
della scheda informativa prevista dall'art. 6 del d.lgs 334/99. (Scadenzario) |
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| 13 OTTOBRE 2000 -
Incidenti rilevanti: Invio del rapporto di sicurezza previsto dall'art. 8 del D.lgs
334/99. (Scadenzario) |
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