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| 25 agosto 2000 |
| RIFIUTI SANITARI |
| La sterilizzazione dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo |
| Con l'entrata in vigore del
Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi
dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (Decreto 219/2000) la
sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuata
in impianti autorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. |
| Eccezione per gli impianti di
sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria i quali, a
condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla
struttura stessa, non necessitano dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del
d.lgs 22/97. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e' ubicato
l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie
decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa. Il direttore o
il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati
all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e
dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi. L'attivazione degli
impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve essere
preventivamente comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli
periodici. |
| Il direttore o il responsabile
sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla
convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi; per
gli impianti in esercizio alla data del 19 agosto 2000 deve essere effettuata entro il 18
ottobre 2000. La convalida dell'impianto di sterilizzazione, come previsto dall'allegato
III al regolamento, deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella
norma UNI 10384/94 parte prima e successive modifiche e/o integrazioni. Per i parametri
essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni
intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione deve
essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso
l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita'. |
| L'efficacia del processo di
sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalita' ed i
criteri stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal
responsabile tecnico. |
| Presso l'impianto di
sterilizzazione, fatto salvo l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico
previsti dall'articolo 12 del d.lgs 22/97, deve essere tenuto anche un registro con fogli
numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono
essere riportate le seguenti informazioni: |
| a) numero di identificazione del
ciclo di sterilizzazione; |
| b) quantita' giornaliera e
tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione; |
| c) data del processo di
sterilizzazione. |
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| DECRETO 26 giugno
2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari,
ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
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