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| 25 maggio 2000 |
| RIFIUTI PERICOLOSI |
| Nuove norme per
gli impianti di incenerimento e di coincenerimento. |
| Il 2 giugno entra in vigore il
D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 il quale, emanato in attuazione della direttiva 94/67/CE,
stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi
sull'ambiente derivanti dall'incenerimento dei rifiuti solidi o liquidi individuati
nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi). |
| Le norme, con prescrizioni
diverse, si applicano sia agli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi sia agli
impianti che effettuano coincenerimento, cioè gli impianti non destinati principalmente
all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile
normale o addizionale. |
| Nel decreto vengono
disciplinati: |
- i valori limite di emissione degli impianti di
incenerimento di rifiuti pericolosi;
- i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione
degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;
- i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le
caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli
impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle
esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi,
di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che
possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione
integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti
pericolosi;
- i criteri temporali di adeguamento degli impianti di
incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.
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| Sono esclusi dal campo di
applicazione del DM 124/2000 gli impianti di incenerimento: |
- inceneritori per carcasse o resti di animali;
- inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione
che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati
nell'allegato H al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti
sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano mescolati con altri rifiuti
resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato I al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti
speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti trattati non siano mescolati con
rifiuti pericolosi.
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| Sia per gli impianti di
incenerimento che per quelli di coincenerimento le autorizzazioni alla costruzione e
all'esercizio devono essere rilasciate dalla regione ai sensi degli articoli 27 e 28 del
d.lgs 22/97 con prescrizioni diverse, secondo il tipo di impianto. |
| Le autorizzazioni rilasciate
agli impianti di incenerimento devono indicare esplicitamente la capacità nominale (la
somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto), i tipi e le
quantità dei rifiuti pericolosi che possono essere trattati. Le autorizzazioni possono
essere rilasciate solo se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la
gestione dell'impianto prevedono idonee misure per prevenire l'inquinamento ambientale e
siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato 1. |
| Per gli impianti di
coincenerimento di rifiuti pericolosi è vietato il coincenerimento di oli usati
contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione. Le
autorizzazioni, tra l'altro, devono indicare esplicitamente i tipi e le quantità di
rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto, il loro contenuto
massimo di agenti inquinanti e le caratteristiche dell'impianto. Fino a quando non saranno
emanate le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti
destinati principalmente all'incenerimento, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio
potranno essere autorizzati nel rispettano le seguenti condizioni: |
- negli impianti nei quali si intenda effettuare il
coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto
sia superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento, siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1; i bruciatori e
gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in
modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile.
- negli impianti nei quali si intenda effettuare il
coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto
non superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di
funzionamento, siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2, suballegati 1 e
2; i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi
siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento
possibile.
- negli impianti non destinati principalmente
all'incenerimento di rifiuti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di oli
usati, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti
pericolosi l'autorizzazione può essere concessa se gli oli usati e le miscele oleose
siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3, suballegato 1, secondo i metodi di
analisi ivi indicati; la potenza termica nominale della singola apparecchiatura
dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore
a 6 MW; i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi
siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento
possibile; siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2.
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| Tutti gli impianti devono
adeguarsi a quanto prescritto dal DM 124/2000 entro il 1° luglio 2000. Unica eccezione
per gli impianti preesistenti al 2 giugno 2000 a condizione che, entro il 1o
luglio 2000, il gestore comunichi, alla regione o provincia autonoma competente al
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 d.lgs 22/97, che
l'impianto sarà definitivamente chiuso oppure cesserà di effettuare il coincenerimento
entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionerà per più di 20.000 ore. |
| Entro il 1° agosto 2000 i
gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola
autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/1988, come disposto dall'articolo 9 del d.lgs
95/1992, fermo restando l'obbligo di adeguamento entro il 1° luglio 2000 stabilito dal DM
124/2000, devono presentare la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi
dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997. |
| Entro il 1° agosto 2000 i
gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del
DM dell'ambiente 16 gennaio 1995, oltre all'obbligo di adeguamento entro il 1° luglio
2000 stabilito dal DM 124/2000, devono presentare la domanda di autorizzazione
all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997. |
| Fino all'adeguamento e comunque
non oltre il termine del 1o luglio 2000, oppure fino alla definitiva chiusura o
cessazione di coincenerimento da realizzarsi non oltre il 30 giugno 2002 per gli impianti
per i quali è stata effettuata la comunicazione entro il 1° luglio 2000, si applicano le
norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del DM 124/2000. |
| Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi |
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| DECRETO 25 febbraio
2000, n. 124 - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme
tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22. |
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| 1° LUGLIO 2000 ADEGUAMENTO degli impianti destinati principalmente
all'incenerimento dei rifiuti pericolosi. |
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| 1° LUGLIO 2000 ADEGUAMENTO degli impianti di coincenerimento dei
rifiuti pericolosi con riferimento al calore prodotto (+/- 40%) |
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| 1° LUGLIO 2000: ADEGUAMENTO impianti di coincenerimento dei rifiuti
pericolosi nei quali si effettua il coincenerimento degli oli usati. |
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| 1° LUGLIO 2000 COMUNICAZIONE per la chiusura dell'impianto o la
cessazione del coincenerimento dei rifiuti pericolosi |
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| 1° AGOSTO 2000 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per gli impianti che
effettuavano coincenerimento di oli usati ai sensi del DPR 203/1988 |
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| 1° AGOSTO 2000 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per gli impianti che
effettuavano il coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del DM 16.1.1995 |
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