Ricerche nel sito
Mappa di Impresa e Ambiente

Notizie
Agenda
Eventi
Gazzetta Ufficiale Italiana
Gazzetta Ufficiale Comunità Europee
Disegni di legge
Codice on line
Rassegna Stampa
Banche dati
Monografie e approfondimenti
Documenti

Mailing list

Acqua
Amianto
Aria 
Bonifica dei siti inquinati
Imballaggi
Incidenti rilevanti
Inquinamento elettromagnetico
Policlorodifenili e Policlorotrifenili
Rifiuti
Rumore
Serbatoi
Trasporto merci pericolose
25 maggio 2000
RIFIUTI PERICOLOSI
Nuove norme per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento.
Il 2 giugno entra in vigore il D.M. 25 febbraio 2000, n. 124 il quale, emanato in attuazione della direttiva 94/67/CE, stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'incenerimento dei rifiuti solidi o liquidi individuati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi).
Le norme, con prescrizioni diverse, si applicano sia agli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi sia agli impianti che effettuano coincenerimento, cioè gli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale o addizionale.
Nel decreto vengono disciplinati:
  • i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;
  • i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;
  • i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la quantità ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
  • i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del presente decreto.
Sono esclusi dal campo di applicazione del DM 124/2000 gli impianti di incenerimento:
  • inceneritori per carcasse o resti di animali;
  • inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato H al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  • inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  • inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.
Sia per gli impianti di incenerimento che per quelli di coincenerimento le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio devono essere rilasciate dalla regione ai sensi degli articoli 27 e 28 del d.lgs 22/97 con prescrizioni diverse, secondo il tipo di impianto.
Le autorizzazioni rilasciate agli impianti di incenerimento devono indicare esplicitamente la capacità nominale (la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto), i tipi e le quantità dei rifiuti pericolosi che possono essere trattati. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se dalla domanda risulta che la progettazione, l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono idonee misure per prevenire l'inquinamento ambientale e siano conformi ai requisiti indicati nell'allegato 1.
Per gli impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi è vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti per milione. Le autorizzazioni, tra l'altro, devono indicare esplicitamente i tipi e le quantità di rifiuti pericolosi che possono essere coinceneriti nell'impianto, il loro contenuto massimo di agenti inquinanti e le caratteristiche dell'impianto. Fino a quando non saranno emanate le linee guida per categorie di impianti industriali diversi dagli impianti destinati principalmente all'incenerimento, la costruzione e l'esercizio o l'esercizio potranno essere autorizzati nel rispettano le seguenti condizioni:
  • negli impianti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto sia superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 1; i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile.
  • negli impianti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento, siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 2, suballegati 1 e 2; i bruciatori e gli iniettori di rifiuti pericolosi siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile.
  • negli impianti non destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti nei quali si intenda effettuare il coincenerimento di oli usati, qualunque sia la quantità di calore prodotta mediante combustione di tali rifiuti pericolosi l'autorizzazione può essere concessa se gli oli usati e le miscele oleose siano conformi ai requisiti prescritti nell'allegato 3, suballegato 1, secondo i metodi di analisi ivi indicati; la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW; i bruciatori e gli iniettori di oli usati siano installati ed i rifiuti stessi siano aggiunti in modo tale da garantire il più completo livello di incenerimento possibile; siano osservati almeno i requisiti di cui all'allegato 3, suballegato 2.
Tutti gli impianti devono adeguarsi a quanto prescritto dal DM 124/2000 entro il 1° luglio 2000. Unica eccezione per gli impianti preesistenti al 2 giugno 2000 a condizione che, entro il 1o luglio 2000, il gestore comunichi, alla regione o provincia autonoma competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 28 d.lgs 22/97, che l'impianto sarà definitivamente chiuso oppure cesserà di effettuare il coincenerimento entro il 30 giugno 2002 e che fino a tale data non funzionerà per più di 20.000 ore.
Entro il 1° agosto 2000 i gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati per effetto di sola autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/1988, come disposto dall'articolo 9 del d.lgs 95/1992, fermo restando l'obbligo di adeguamento entro il 1° luglio 2000 stabilito dal DM 124/2000, devono presentare la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997.
Entro il 1° agosto 2000 i gestori degli impianti che effettuavano coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del DM dell'ambiente 16 gennaio 1995, oltre all'obbligo di adeguamento entro il 1° luglio 2000 stabilito dal DM 124/2000, devono presentare la domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs 22/1997.
Fino all'adeguamento e comunque non oltre il termine del 1o luglio 2000, oppure fino alla definitiva chiusura o cessazione di coincenerimento da realizzarsi non oltre il 30 giugno 2002 per gli impianti per i quali è stata effettuata la comunicazione entro il 1° luglio 2000, si applicano le norme tecniche previgenti all'entrata in vigore del DM 124/2000.

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

ECOS è una collana di moduli software disegnati per la informatizzazione dei processi gestionali di tutti i Soggetti Economici che trattano i rifiuti.
I moduli sono potenti e sofisticati strumenti di lavoro prodotti con le migliori tecnologie standard attualmente disponibili; la sinergica interfaccia grafica è particolarmente curata per semplificare le operazioni ripetitive ...... continua su www.ecosonline.com 
punto1.gif (43 byte)
Probabilmente lavori per l'ambiente! Ma gli altri lo sanno?
Se vuoi potenziare le occasioni per farti conoscere sei benvenuto in
piazzaffari, marketplace dedicato al settore ambientale.
Piazzaffari di ambiente.it mette in comunicazione la domanda e l'offerta, farsi trovare è importante!
punto1.gif (43 byte)
DECRETO 25 febbraio 2000, n. 124  - Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22.
2 GIUGNO 2000 - Entra in vigore il DM 124/2000
1° LUGLIO 2000 ADEGUAMENTO degli impianti destinati principalmente all'incenerimento dei rifiuti pericolosi.
1° LUGLIO 2000 ADEGUAMENTO degli impianti di coincenerimento dei rifiuti pericolosi con riferimento al calore prodotto (+/- 40%)
1° LUGLIO 2000: ADEGUAMENTO impianti di coincenerimento dei rifiuti pericolosi nei quali si effettua il coincenerimento degli oli usati.
1° LUGLIO 2000 COMUNICAZIONE per la chiusura dell'impianto o la cessazione del coincenerimento dei rifiuti pericolosi
1° AGOSTO 2000 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per gli impianti che effettuavano coincenerimento di oli usati ai sensi del DPR 203/1988
1° AGOSTO 2000 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE per gli impianti che effettuavano il coincenerimento di rifiuti pericolosi ai sensi del DM 16.1.1995