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| 27 giugno 2000 |
| TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE |
| Sono state definite le norme
che disciplineranno gli esami per i consulenti; i titolari dei certificati provvisori
devono presentare la domanda entro il 17 marzo 2001. |
| Con la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del D.M. 6 giugno 2000 "Norme attuative del d.lgs 4 febbraio 2000,
n.40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada,
per ferrovia o per via navigabile" sono state definite le modalità degli esami per
il conseguimento del certificato di formazione professionale dei consulenti per la
sicurezza dei trasporti di merci pericolose. |
| Il decreto ministeriale,
attuativo del D.lgs 40/2000, dispone che i certificati di formazione vengano rilasciati,
dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, entro trenta giorni
dalla conclusione della sessione di esame. Il capo del dipartimento dei trasporti
terrestri, nella prima fase di applicazione del D.M., dovrà individuare almeno
quattordici uffici provinciali presso cui avranno sede le commissioni di esame. |
| Verranno fissate due sessioni
all'anno, una in primavera e l'altra in autunno; i presidenti di commissione potranno
indire, comunque, una sessione straordinaria qualora nella propria circoscrizione almeno
trenta candidati abbiano presentato domanda di esame. |
| L'esame, da sostenere nella
forma scritta, sarà costituita da due parti: una per mezzo di un questionario con domande
a risposta libera, che riguarderanno le materie previste nell'elenco riportato
nell'allegato II del d.lgs 40/2000; l'altra parte dell'esame riguarderà lo studio di un
caso, in relazione ai compiti descritti nell'allegato I del d.lgs 40/2000, questa prova e'
volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per
la sicurezza. |
| Non devono sostenere l'esame
relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223,
coloro che sono gia' titolari di certificato di formazione professionale relativo alle
merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9. |
| I candidati che intendono
sostenere l'esame debbono presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento
dell'imposta di bollo, ad uno degli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri, sede della commissione d'esame, individuati con un provvedimento del
Dipartimento stesso. |
| La domanda deve essere redatta
in conformità all'appendice A dell'allegato I al D.M. 6.6.2000, oltre alle generalità
del candidato ed ai recapiti postali, telefonici o fax, dovrà contenere: la categoria di
certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;la specializzazione, o le
specializzazioni, tra quelle previste, dal comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs 40/2000, per
le quali si intende sostenere l'esame; l'indicazione dell'eventuale possesso di un
precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la
precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere
diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello stato da cui è stato
rilasciato; la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di
esame presso un altro ufficio dell'Amministrazione od un altro Paese della Comunità
Europea. |
| Devono inoltre essere allegate
le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti, ovvero, in attesa della loro
determinazione, l'impegno a corrispondere gli stessi importi secondo le modalità indicate
dal decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 7, del d.lgs 40/2000. |
| I titolari dei certificati
provvisori rilasciati ai sensi del primo comma dell'art. 7 del d.lgs 40/2000,
qualora intendano conseguire il certificato definitivo, dovranno: |
| - Entro il 17 marzo 2001,
presentare domanda per sostenere il relativo esame; |
| - Entro 17 settembre 2001
devono conseguire il certificato di formazione professionale. |
| Il capo dell'impresa deve
effettuare la comunicazione del proprio consulente all'ufficio provinciale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio entro
sessanta giorni dalla nomina. |
| Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi |
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| DECRETO LEGISLATIVO 4
febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione
e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su
strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. |
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| DECRETO 6 giugno 2000
- Ministero dei trasporti e della navigazione - Norme attuative del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile |
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| SCADENZA: 17 MARZO 2001 - termine ultimo per presentare la richiesta
di esame da parte dei titolari dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del primo
comma dell'art. 7 del d.lgs 40/2000 |
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| SCADENZA: 17 SETTEMBRE 2001
- termine ultimo per il conseguimento del certificato di formazione professionale da parte
dei titolari dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del primo comma dell'art.
7 del d.lgs 40/2000 |
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