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Trasporto merci pericolose
27 giugno 2000
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Sono state definite le norme che disciplineranno gli esami per i consulenti; i titolari dei certificati provvisori devono presentare la domanda entro il 17 marzo 2001.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. 6 giugno 2000 "Norme attuative del d.lgs 4 febbraio 2000, n.40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile" sono state definite le modalità degli esami per il conseguimento del certificato di formazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Il decreto ministeriale, attuativo del D.lgs 40/2000, dispone che i certificati di formazione vengano rilasciati, dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di esame. Il capo del dipartimento dei trasporti terrestri, nella prima fase di applicazione del D.M., dovrà individuare almeno quattordici uffici provinciali presso cui avranno sede le commissioni di esame.
Verranno fissate due sessioni all'anno, una in primavera e l'altra in autunno; i presidenti di commissione potranno indire, comunque, una sessione straordinaria qualora nella propria circoscrizione almeno trenta candidati abbiano presentato domanda di esame.
L'esame, da sostenere nella forma scritta, sarà costituita da due parti: una per mezzo di un questionario con domande a risposta libera, che riguarderanno le materie previste nell'elenco riportato nell'allegato II del d.lgs 40/2000; l'altra parte dell'esame riguarderà lo studio di un caso, in relazione ai compiti descritti nell'allegato I del d.lgs 40/2000, questa prova e' volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.
Non devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, coloro che sono gia' titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9.
I candidati che intendono sostenere l'esame debbono presentare apposita istanza, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, ad uno degli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, sede della commissione d'esame, individuati con un provvedimento del Dipartimento stesso.
La domanda deve essere redatta in conformità all'appendice A dell'allegato I al D.M. 6.6.2000, oltre alle generalità del candidato ed ai recapiti postali, telefonici o fax, dovrà contenere: la categoria di certificato per cui viene richiesto di sostenere l'esame;la specializzazione, o le specializzazioni, tra quelle previste, dal comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs 40/2000, per le quali si intende sostenere l'esame; l'indicazione dell'eventuale possesso di un precedente certificato di formazione professionale in corso di validità, con la precisazione della categoria e delle specializzazioni (che devono ovviamente essere diverse da quelle per cui si richiede l'esame), nonché dello stato da cui è stato rilasciato; la dichiarazione di non avere nel contempo presentato analoga richiesta di esame presso un altro ufficio dell'Amministrazione od un altro Paese della Comunità Europea.
Devono inoltre essere allegate le attestazioni del pagamento dei diritti dovuti, ovvero, in attesa della loro determinazione, l'impegno a corrispondere gli stessi importi secondo le modalità indicate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 5, comma 7, del d.lgs 40/2000.
I titolari dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del primo comma dell'art. 7  del d.lgs 40/2000, qualora intendano conseguire il certificato definitivo, dovranno:
- Entro il 17 marzo 2001, presentare domanda per sostenere il relativo esame;
- Entro 17 settembre 2001 devono conseguire il certificato di formazione professionale.
Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione del proprio consulente all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio entro sessanta giorni dalla nomina.

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
DECRETO 6 giugno 2000 - Ministero dei trasporti e della navigazione - Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile
SCADENZA: 17 MARZO 2001 - termine ultimo per presentare la richiesta di esame da parte dei titolari dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del primo comma dell'art. 7  del d.lgs 40/2000
SCADENZA: 17 SETTEMBRE 2001 - termine ultimo per il conseguimento del certificato di formazione professionale da parte dei titolari dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del primo comma dell'art. 7  del d.lgs 40/2000