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| 29 Dicembre 2000 |
| TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE |
| Nuova circolare esplicativa del
Ministero dei trasporti e della navigazione |
| Nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 19 dicembre è stata pubblicata la Circolare del Ministero dei trasporti n. A26. |
| Nella nuova circolare vengono
fornite spiegazioni in merito alla domada di esame. Le commissioni d'esame sono quelle
individuate dal decreto del capo del Dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n.
1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II alla
circolare. I candidati dovranno presentare le domande, in bollo, presso uno degli uffici
provinciali sede di commissione e allegare le attestazioni dell'avvenuto versamento dei
diritti. |
| Il presidente della commissione,
almeno quindici giorni prima della data stabilita, convocherà i candidati che hanno
presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di
comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il
giorno e l'ora dell'esame. |
| I questionari per gli esami di
consulente sono reperibili anche sul sito internet del Ministero dei trasporti e della
navigazione. |
| I certificati saranno rilasciati
dall'ufficio provinciale presso cui si è svolto l'esame. Il medesimo ufficio dovrà
provvedere ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento,
ecc.). |
| Le imprese che scaricano le
merci alla loro destinazione finale sono escluse dall'ambito dell'applicazione della
direttiva 96/35/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs 40/200. Tale esclusione,
è detto nella circolare, si basa sull'interpretazione del Consiglio C.E. e della
Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE
«...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando
tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le
imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale», |
| Viene ribadito, inoltre, che i
trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a) del
d.lgs 40/2000, non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e
mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione
previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000. |
| Per potersi avvalere delle
esenzioni le imprese devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento
dei trasporti terrestri nei modi stabiliti dal D.M. 4 luglio 200. Sono comunque obbligate
al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro
carico. |
| Nella circolare viene precisato
che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011
dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del
marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti
quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico
di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente. |
| Nell'allegato I alla circolare
sono idicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato
«incidente» ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000.
L'obbligo di redigere la «relazione di incidente» attiene alla persona del consulente e
non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel
caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero
sia estranea al campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, non può essere
redatta. |
| La circolare n. 21 del 7 luglio
2000 è abrogata. |
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| CIRCOLARE 14
novembre 2000 N. A26 - Ministero dei trasporti e della navigazione - Consulenti alla
sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e
decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. |
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