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Trasporto merci pericolose
29 Dicembre 2000
TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Nuova circolare esplicativa del Ministero dei trasporti e della navigazione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre è stata pubblicata la Circolare del Ministero dei trasporti n. A26.
Nella nuova circolare vengono fornite spiegazioni in merito alla domada di esame. Le commissioni d'esame sono quelle individuate dal decreto del capo del Dipartimento trasporti terrestri 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici provinciali indicati nell'allegato II alla circolare. I candidati dovranno presentare le domande, in bollo, presso uno degli uffici provinciali sede di commissione e allegare le attestazioni dell'avvenuto versamento dei diritti.
Il presidente della commissione, almeno quindici giorni prima della data stabilita, convocherà i candidati che hanno presentato richiesta, mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora dell'esame.
I questionari per gli esami di consulente sono reperibili anche sul sito internet del Ministero dei trasporti e della navigazione.
I certificati saranno rilasciati dall'ufficio provinciale presso cui si è svolto l'esame. Il medesimo ufficio dovrà provvedere ad evadere eventuali richieste di duplicato (per smarrimento, deterioramento, ecc.).
Le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale sono escluse dall'ambito dell'applicazione della direttiva 96/35/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal d.lgs 40/200. Tale esclusione, è detto nella circolare, si basa sull'interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 7 marzo 2000, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE «...coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale»,
Viene ribadito, inoltre, che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a) del d.lgs 40/2000, non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000.
Per potersi avvalere delle esenzioni le imprese devono darne comunicazione all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nei modi stabiliti dal D.M. 4 luglio 200. Sono comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.
Nella circolare viene precisato che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella, di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.
Nell'allegato I alla circolare sono idicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato «incidente» ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 40/2000. L'obbligo di redigere la «relazione di incidente» attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, non può essere redatta.
La circolare n. 21 del 7 luglio 2000 è abrogata.
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CIRCOLARE 14 novembre 2000 N. A26 - Ministero dei trasporti e della navigazione - Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, attuativi, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.