| 30 maggio 2000 |
| ALBO GESTIONE RIFIUTI |
| Sono stati
definiti i requisiti degli intermediari e dei commercianti di rifiuti che intendono
iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. |
| Il Comitato dell'albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha determinato i requisiti che devono
avere le imprese che intendono iscriversi nella categoria 8:intermediazione e commercio di
rifiuti. |
| In base a quanto stabilito con
la deliberazione del 4 aprile 2000 occorre distinguere i soggetti che effettuano le
attività di commercio e di intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in base alle
autorizzazioni di smaltimento o di recupero e che hanno la detenzione dei rifiuti oggetto
del commercio da quelli che svolgono l'attività senza averne la detenzione |
| Per i primi sono stati chiesti
chiarimenti interpretativi alla Commissione europea circa l'obbligatorietà di questi ad
iscriversi all'albo; tutto dipenderà dalla risposta che fornirà la Commissione. |
| Per i secondi (quelli che non
hanno la detenzione dei rifiuti oggetto del commercio) sono stati definiti i criteri ma,
come già accaduto per i gestori degli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti e
per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto,
l'efficacia della deliberazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto
riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato (che deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale). |
| Comunque,le imprese che
intendono iscriversi devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A il quale
stabilisce la dotazione minima di personale per classi e classificazione dei rifiuti
(pericolosi e non pericolosi). La delibera precisa che la dotazione minima è costituta
dal titolare dell'impresa individuale, dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori in via
coordinata e continuativa e dai soci delle società purché "prestatori d'opera
all'interno dell'impresa". I requisiti di capacità finanziaria (dimostrabile con
referenze bancarie o attraverso altri documenti che comprovino la potenzialità economica
e finanziaria dell'impresa) sono soddisfatti con un importo di cinquanta milioni di lire. |
| Il ruolo del responsabile
tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della deliberazione
4.4.200 può essere ricoperto dal legale rappresentate dell'impresa che, se non possiede
dovrà acquisire i requisiti stabiliti dal Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, entro cinque anni dalla data di iscrizione. |
| Alla data di entrata in vigore
della deliberazione, le imprese, per dimostrare lo svolgimento dell'attività di
intermediazione e commercio dei rifiuti, devono dichiarare le qualità dei rifiuti
negoziate nell'anno precedente, produrre la documentazione commerciale dalla quale risulti
che l'anno prima hanno svolto l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti e che
sono in regola con quanto prescritto dal d.lgs 22/97. |
| Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi |