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30 maggio 2000
ALBO GESTIONE RIFIUTI
Sono stati definiti i requisiti degli intermediari e dei commercianti di rifiuti che intendono iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Il Comitato dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha determinato i requisiti che devono avere le imprese che intendono iscriversi nella categoria 8:intermediazione e commercio di rifiuti.
In base a quanto stabilito con la deliberazione del 4 aprile 2000 occorre distinguere i soggetti che effettuano le attività di commercio e di intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in base alle autorizzazioni di smaltimento o di recupero e che hanno la detenzione dei rifiuti oggetto del commercio da quelli che svolgono l'attività senza averne la detenzione
Per i primi sono stati chiesti chiarimenti interpretativi alla Commissione europea circa l'obbligatorietà di questi ad iscriversi all'albo; tutto dipenderà dalla risposta che fornirà la Commissione.
Per i secondi (quelli che non hanno la detenzione dei rifiuti oggetto del commercio) sono stati definiti i criteri ma, come già accaduto per i gestori degli impianti mobili per il trattamento dei rifiuti e per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto, l'efficacia della deliberazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato (che deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).
Comunque,le imprese che intendono iscriversi devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A il quale stabilisce la dotazione minima di personale per classi e classificazione dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi). La delibera precisa che la dotazione minima è costituta dal titolare dell'impresa individuale, dai lavoratori dipendenti, dai collaboratori in via coordinata e continuativa e dai soci delle società purché "prestatori d'opera all'interno dell'impresa". I requisiti di capacità finanziaria (dimostrabile con referenze bancarie o attraverso altri documenti che comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'impresa) sono soddisfatti con un importo di cinquanta milioni di lire.
Il ruolo del responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della deliberazione 4.4.200 può essere ricoperto dal legale rappresentate dell'impresa che, se non possiede dovrà acquisire i requisiti stabiliti dal Comitato dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, entro cinque anni dalla data di iscrizione.
Alla data di entrata in vigore della deliberazione, le imprese, per dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti, devono dichiarare le qualità dei rifiuti negoziate nell'anno precedente, produrre la documentazione commerciale dalla quale risulti che l'anno prima hanno svolto l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti e che sono in regola con quanto prescritto dal d.lgs 22/97.

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

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DELIBERAZIONE 4 aprile 2000 - Comitato dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti