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Trasporto merci pericolose
31 luglio 2000
TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
Sono state individuate le imprese esentate dall'obbligo di nominare il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose.
Con l'emanazione del decreto 4 luglio 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio) è stata data attuazione a quanto disposto da d.lgs 40/200 all'art. 3, comma 6, lettera b). Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha definito le imprese esentate dall'obbligo di nominare il consulente alla sicurezza quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.
Dal 23 luglio 2000, in base a quanto stabilito dal DM attuativo e meglio indicato all'art. 1, sono esentate dall'obbligo della nomina del consulente per la sicurezza le imprese che:
  • effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996, e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio piu' basso
  • effettuano operazioni di carico delle merci di cui al punto precedente, in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo 24 operazioni annue, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate. 
Per avvalersi dell'esenzione l'impresa deve comunicarlo all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di trasporto o di operazioni di carico e scarico. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni volta.

Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi

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SCADENZARIO: dal 23 luglio 2000 è in vigore il D.M. 4 luglio 2000.
DECRETO 4 luglio 2000 - Ministero dei trasporti e della navigazione - Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.