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| 31 luglio 2000 |
| TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
| Sono state individuate le
imprese esentate dall'obbligo di nominare il consulente alla sicurezza per il trasporto
delle merci pericolose. |
| Con l'emanazione del decreto 4
luglio 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio) è stata data
attuazione a quanto disposto da d.lgs 40/200 all'art. 3, comma 6, lettera b). Il Ministero
dei Trasporti e della Navigazione ha definito le imprese esentate dall'obbligo di nominare
il consulente alla sicurezza quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di
carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale
od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito
esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di
inquinamento minimi. |
| Dal 23 luglio 2000, in base a
quanto stabilito dal DM attuativo e meglio indicato all'art. 1, sono esentate dall'obbligo
della nomina del consulente per la sicurezza le imprese che: |
- effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito
nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3,
della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al D.M. 4 settembre 1996, e
successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello
di rischio piu' basso
- effettuano operazioni di carico delle merci di cui al
punto precedente, in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie
caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.
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| Le esenzioni si applicano, per
ciascuna impresa, ad un numero massimo 24 operazioni annue, con un limite massimo di 3
operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180
tonnellate. |
| Per avvalersi dell'esenzione
l'impresa deve comunicarlo all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti
terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare
avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di trasporto o di operazioni di carico e
scarico. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna
delle operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data,
del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni volta. |
| Sicurezza e Ambiente - G. Mannozzi |
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| SCADENZARIO: dal 23 luglio 2000 è in vigore il D.M. 4 luglio 2000. |
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| DECRETO 4 luglio 2000
- Ministero dei trasporti e della navigazione - Individuazione delle imprese esenti dalla
disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per
ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio
2000, n. 40. |
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| DECRETO LEGISLATIVO 4
febbraio 2000, n. 40 - Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione
e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su
strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. |
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