| 3 gennaio 2000 |
| AMIANTO |
| Modifiche alla
legge 257/92 |
| Dalle circolari Ecos srl |
| Sul numero 249 della Gazzetta
Ufficiale del 22/10/1999 è stato pubblicato il decreto legislativo riportato in oggetto,
recante modifiche ed integrazioni alla legge n° 257/92. |
| L'occasione è opportuna per
chiarire alcuni aspetti relativi alla eliminazione dell'amianto. |
| Le lastre in eternit sono
costituite da un impasto di cemento e amianto (generalmente del tipo crisotilo) in
concentrazione di circa il 15%. |
| Le lastre in eternit possono
rilasciare fibre di amianto se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se
deteriorati. |
| Il problema dell' amianto è
quindi legato al rilascio delle fibre, infatti, soltanto fibre con certe dimensioni
possono provocare il tumore ai polmoni. |
| L'art. 3 della legge n°
257/1992 prevede infatti che la valutazione prevista dall' art. 22 del D.Lgs. n° 277/1991
(determinazione analitica delle fibre di amianto aerodisperse) venga effettuata nei luoghi
di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si
effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e
delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento
dell'amianto o di bonifica delle aree interessate. |
| La sola presenza nell'unità
produttiva delle lastre in eternit non obbliga il datore di lavoro ad effettuare la
valutazione di cui al D. Lgs. 277/1991. |
| La legge n° 257/1992 vieta
l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di
amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ma non dispone lo
smantellamento dei manufatti contenenti amianto. |
| L'art. 10 della legge n°
257/1992 prevede, tra l'altro, che le regioni censiscano gli edifici nei quali sono
presenti materiali o prodotti contenenti amianto. |
| Per questo motivo molte
aziende USL stanno provvedendo ad inviare dei questionari al fine di ottemperare a quanto
disposto dalle norme vigenti. |
| Successivamente le aziende
USL dovrebbero effettuare l'analisi del rivestimento degli edifici (secondo le modalità
tecniche previste dal DM 6/9/1994) e disporre, ai sensi dell'art. 12 della legge 257/1992,
qualora non si possa ricorrere a tecniche di finissaggio, la rimozione dei materiali
contenenti amianto. |
| Il decreto in oggetto (art.
2) oltre a stabilire le modalità con cui devono essere effettuati i rivestimenti
incapsulanti per la bonifica dei manufatti in cemento - amianto, predispone, in tabella 1,
un diagramma di flusso al fine di controllare e monitorare lo stato di conservazione dei
manufatti in cemento - amianto. |
| Dallo schema si evince che
è necessario definire un programma di controllo e manutenzione periodica (annuale)
attraverso ispezioni visive dello stato di conservazione (friabilità) dei materiali
contenenti amianto e determinazione analitiche delle fibre di amianto aerodisperse. |
| Riassumendo il datore di
lavoro (committente) in caso di bonifica o rimozione dei manufatti contenenti amianto
deve: |
- appaltare i lavori ad impresa in possesso dei requisiti di
legge (imprese iscritte all'Albo Nazionale previsto dall'art. 12 comma 4 della legge n°
257/92. Si sottolinea che il decreto attuativo, che fissa le modalità ed i criteri di
iscrizione, non è stato ancora pubblicato, per cui non esiste alcuna ditta iscritta
all'Albo);
- redigere la notifica preliminare da inviare alla USL
competente per territorio ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n° 494/96;
- richiedere all'impresa esecutrice l'attestazione della
conforme esecuzione dei lavori;
- attuare il programma di controllo e manutenzione.
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| L'impresa esecutrice dei
lavori deve: |
- attuare le misure necessarie a tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori;
- presentare il piano di lavoro alla USL competente per
territorio ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n° 277/91;
- rilasciare al committente l'attestazione della conforme
esecuzione dei lavori.
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| Le lastre in eternit sono
rifiuti speciali non pericolosi identificati dal codice CER 17.01.05. |
| Invece i materiali isolanti
a base di amianto sono rifiuti speciali pericolosi identificati dal codice CER 17.06.01. |