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8 novembre 2000
VEICOLI FUORI USO
Entro il 21 aprile 2002 gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva 2000/53/CEE
Con la direttiva emanata il 18 settembre 2000 il Consiglio Europeo ha inteso istituire una serie di misure per armonizzare i diversi provvedimenti nazionali relativi ai veicoli fuori uso al fine di ridurre al minimo l'impatto di questi sull'ambiente.
Ogni anno, secondo il Parlamento Europeo, i veicoli fuori uso nella comunità producono 8-9 milioni di tonnellate di rifiuti. Gli stati membri dovranno quindi introdurre misure per evitare, per quanto possibile, la generazione dei rifiuti e privilegiare il reimpiego e il riciclaggio in modo da ridurne il volume da smaltire. Dovrà essere migliorato, inoltre, il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli, specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Fin dalla fase di progettazione dei veicoli è importante che venga ridotto e controllato l'utilizzo delle sostanze pericolose per prevenirne il rilascio nell'ambiente e facilitare il riciclaggio. L'impiego di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente dovrà essere consentito soltanto in determinate applicazioni contenute in un elenco da riesaminare periodicamente.
Gli Stati membri dovranno introdurre misure affinché gli operatori economici istituiscano sistemi per la raccolta, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso. All'ultimo detentore/proprietario dovrà essere assicurata la possibilità di conferire il veicoli fuori uso a un impianto di trattamento autorizzato senza incorrere in spese.
Le prescrizioni di demolizioni, reimpiego e riciclaggio dei veicoli fuori uso dovranno entrare a far parte della progettazione e produzione dei veicoli nuovi.
La rottamazione dovrà essere attestata da un certificato che consentirà la cancellazione dell'autoveicolo fuori uso dal  registro automobilistico.
Il deposito, anche temporaneo, il trattamento di tutti i veicoli fuori uso dovrà essere autorizzato e avvenire: senza pericoli per la salute dell'uomo, senza recare pregiudizio all'ambiente e secondo le prescrizioni tecniche minime contenute nell'allegato I della direttiva.
Gli Stati membri dovranno incoraggiare le riciclabilità e la ricuperabilità dei veicoli e adottare i provvedimenti necessari affinché gli operatori economici conseguano precisi risultati di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
La direttiva dovrà essere recepita entro il 21 aprile 2002
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G.E.C.E. L 269 del 21 ottobre 2000 - I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità - * Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, (PDF) del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.