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| 8 novembre 2000 |
| VEICOLI FUORI USO |
| Entro il 21 aprile 2002 gli
Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva 2000/53/CEE |
| Con la direttiva emanata il 18
settembre 2000 il Consiglio Europeo ha inteso istituire una serie di misure per
armonizzare i diversi provvedimenti nazionali relativi ai veicoli fuori uso al fine di
ridurre al minimo l'impatto di questi sull'ambiente. |
| Ogni anno, secondo il Parlamento
Europeo, i veicoli fuori uso nella comunità producono 8-9 milioni di tonnellate di
rifiuti. Gli stati membri dovranno quindi introdurre misure per evitare, per quanto
possibile, la generazione dei rifiuti e privilegiare il reimpiego e il riciclaggio in modo
da ridurne il volume da smaltire. Dovrà essere migliorato, inoltre, il funzionamento dal
punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo
dei veicoli, specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli
fuori uso. |
| Fin dalla fase di progettazione
dei veicoli è importante che venga ridotto e controllato l'utilizzo delle sostanze
pericolose per prevenirne il rilascio nell'ambiente e facilitare il riciclaggio. L'impiego
di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente dovrà essere consentito soltanto in
determinate applicazioni contenute in un elenco da riesaminare periodicamente. |
| Gli Stati membri dovranno
introdurre misure affinché gli operatori economici istituiscano sistemi per la raccolta,
il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso. All'ultimo detentore/proprietario
dovrà essere assicurata la possibilità di conferire il veicoli fuori uso a un impianto
di trattamento autorizzato senza incorrere in spese. |
| Le prescrizioni di demolizioni,
reimpiego e riciclaggio dei veicoli fuori uso dovranno entrare a far parte della
progettazione e produzione dei veicoli nuovi. |
| La rottamazione dovrà essere
attestata da un certificato che consentirà la cancellazione dell'autoveicolo fuori uso
dal registro automobilistico. |
| Il deposito, anche temporaneo,
il trattamento di tutti i veicoli fuori uso dovrà essere autorizzato e avvenire: senza
pericoli per la salute dell'uomo, senza recare pregiudizio all'ambiente e secondo le
prescrizioni tecniche minime contenute nell'allegato I della direttiva. |
| Gli Stati membri dovranno
incoraggiare le riciclabilità e la ricuperabilità dei veicoli e adottare i provvedimenti
necessari affinché gli operatori economici conseguano precisi risultati di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero. |
| La direttiva dovrà essere
recepita entro il 21 aprile 2002 |
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