|
|
 |
 |
| 9 novembre 2000 |
| NOZIONE DI RIFIUTO |
| La Commissione Ambiente della
Camera prosegue l'esame del disegno di legge |
| Con la seduta del 17 ottobre
l'Ottava Commissione ambiente della Camera ha ripreso l'esame del provvedimento
"Definizione di rifiuto e altre modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997 Nuovo
testo C. 6316 Sen. Giovanelli, approvata dal Senato, ed abbinate C. 203 Gerardini, C. 287
e C. 288 Scalia, C. 360 Pecoraro Scanio, C. 1547 Fabris, C. 5263 Franz, C. 5939
Lorenzetti, C. 5943 Foti, C. 6123 De Benetti, C. 6209 Gerardini e C. 6282 Tosolini" |
| Il disegno di legge, con il
quale si intendeva fornire l'esatta interpretazione del termine "disfarsi" di
cui all'articolo 6 del d.lgs 22/97, era stato presentato al Senato (S4064) e prevedeva un
solo articolo. Successivamente, in sede di discussione, si è arricchito di altri sette
articoli che intendevano modificare in più parti il "decreto Ronchi". Alla
Camera ha assunto n. 6316. |
| In commissione Ambiente della
Camera la trattazione del progetto di legge 6316 è stata abbinata con altri progetti
relativi all'applicazione del d.lgs 22/97. |
| Nel testo base di discussione,
predisposto dal relatore sulla base delle indicazioni del Comitato ristretto costituto in
seno alla Commissione Ambiente, l'interpretazione del termine "disfarsi" è
trattata nell'articolo 1/bis, il quale, nella nuova formulazione, recita: |
Art.
1-bis.
(Norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). |
| 1. Ai fini
dell'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo n. 22, si intende per: |
a) "si disfi": il fatto o l'atto di sottoporre
una sostanza o un oggetto a operazioni di recupero o smaltimento;
b) "abbia deciso di disfarsi": il fatto o l'atto di destinare o avviare, in modo
diretto o indiretto, una sostanza o un oggetto ad operazioni di recupero o smaltimento;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": la destinazione di una sostanza o di un
oggetto ad operazioni di recupero o di smaltimento imposta da un atto normativo o da un
provvedimento della pubblica autorità o determinata dal fatto che per la natura della
sostanza o dell'oggetto non sussiste alternativa allo smaltimento o al recupero.
|
| 2. Le ipotesi di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 non ricorrono quando una sostanza o un oggetto e il suo utilizzo soddisfano
tutte le seguenti condizioni: |
a) la sostanza o l'oggetto deve avere le caratteristiche
delle materie prime o delle materie prime secondarie;
b) l'eventuale trattamento della sostanza o dell'oggetto deve corrispondere ed essere
analogo al normale trattamento industriale delle materie prime o delle materie prime
secondarie;
c) la sostanza o l'oggetto deve essere destinato in modo effettivo ed oggettivo
all'utilizzo in un ciclo produttivo;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto in un ciclo produttivo deve essere effettivo
ed oggettivo e non deve comportare pericoli per la salute o per l'ambiente maggiori di
quelli propri delle normali attività produttive;
|
| 3. Per i beni di consumo, le ipotesi di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 non ricorrono fino a quando tali beni sono idonei e
continuano ad essere impiegati per l'uso per il quale sono stati concepiti, eventualmente
anche previa riparazione, senza uscire dal ciclo di consumo. |
|
| In questo contesto va però
segnalato anche l'intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Con la
sentenza del 15 giugno 2000 è nuovamente intervenuta in tema di "nozione di
rifiuto" evidenziando un concetto di rifiuto diverso da quello proposto nel disegno
di legge 6316. Pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State dei Paesi
Bassi con ordinanze 25 novembre 1997 ha dichiarato: |
| Nella causa C-418/97 |
| 1) Dal semplice fatto che su
una sostanza come i LUWA-bottoms venga eseguita un'operazione menzionata nell'allegato II
B della direttiva del Consiglio 15 giugno 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, non discende che
l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un
rifiuto ai sensi della direttiva. |
| 2) Per stabilire se l'uso come
combustibile di una sostanza come i LUWA-bottoms sia riconducibile al concetto di
disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere ricuperate come combustibile in modo
compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è
rilevante. |
| Il fatto che tale uso come
combustibile costituisca una modalità corrente di ricupero dei rifiuti e che tali
sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi
del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di
disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla
direttiva 91/156. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della detta direttiva va
però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità
della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia. |
| Il fatto che una sostanza
utilizzata come combustibile sia il residuo di un processo di produzione di un'altra
sostanza, che non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza se non lo
smaltimento, che la composizione della sostanza non sia idonea per l'uso che ne viene
fatto o tale uso debba avvenire in particolari condizioni di precauzione per l'ambiente
possono essere considerati indizi del fatto che il detentore della sostanza stessa se ne
disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene ai sensi dell'art. 1, lett. a), della
direttiva. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però accertata
alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e
in modo da non pregiudicarne l'efficacia. |
| Nella causa C-419/97 |
| 1) Dal semplice fatto che su
una sostanza come i trucioli di legno venga eseguita un'operazione menzionata
nell'allegato II B della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, non
discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va
considerata un rifiuto ai sensi della direttiva. |
| 2) Il fatto che una sostanza
sia il risultato di un'operazione di ricupero ai sensi dell'allegato II B della detta
direttiva costituisce solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione per
stabilire se tale sostanza sia ancora un rifiuto, ma non consente di per sé di trarne una
conclusione definitiva. L'esistenza di un rifiuto deve essere accertata sulla scorta del
complesso delle circostanze, alla luce della definizione di cui all'art. 1, lett. a),
della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, cioè del fatto che il
detentore della sostanza se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene,
tenendo conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l'efficacia.
|
| Per stabilire se l'uso come
combustibile di una sostanza come i trucioli di legno sia riconducibile al concetto di
disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere ricuperate come combustibile in modo
compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è
rilevante. |
| Il fatto che tale uso come
combustibile costituisca una modalità corrente di ricupero dei rifiuti e che tali
sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi
del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di
disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla
direttiva 91/156. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però
accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della
direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia. |
|
|
|
 |
| ECOS è una collana di moduli software disegnati per la informatizzazione dei processi gestionali di tutti i Soggetti Economici che trattano i rifiuti. |
| I moduli sono potenti e sofisticati strumenti di lavoro prodotti con le migliori tecnologie standard attualmente disponibili; la sinergica interfaccia grafica è particolarmente curata per semplificare le operazioni
ripetitive ...... continua su www.ecosonline.com |
|
|
 |
Probabilmente lavori per
l'ambiente! Ma gli altri lo sanno?
Se vuoi potenziare le occasioni per farti conoscere sei benvenuto
in piazzaffari, marketplace
dedicato al settore ambientale. |
| Piazzaffari di
ambiente.it mette in comunicazione la domanda e l'offerta, farsi trovare è importante! |
|
|
 |
 |
| DISEGNO DI
LEGGE C6316 - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui
all' articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997 |
|
 |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SENTENZA DELLA
CORTE (Quinta Sezione) 15 giugno 2000 "Ambiente - Direttive 75/442/CEE e
91/156/CEE - Nozione di rifiuto" |
|
|