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9 novembre 2000
NOZIONE DI RIFIUTO
La Commissione Ambiente della Camera prosegue l'esame del disegno di legge
Con la seduta del 17 ottobre l'Ottava Commissione ambiente della Camera ha ripreso l'esame del provvedimento "Definizione di rifiuto e altre modifiche al decreto legislativo n. 22 del 1997 Nuovo testo C. 6316 Sen. Giovanelli, approvata dal Senato, ed abbinate C. 203 Gerardini, C. 287 e C. 288 Scalia, C. 360 Pecoraro Scanio, C. 1547 Fabris, C. 5263 Franz, C. 5939 Lorenzetti, C. 5943 Foti, C. 6123 De Benetti, C. 6209 Gerardini e C. 6282 Tosolini"
Il disegno di legge, con il quale si intendeva fornire l'esatta interpretazione del termine "disfarsi" di cui all'articolo 6 del d.lgs 22/97, era stato presentato al Senato (S4064) e prevedeva un solo articolo. Successivamente, in sede di discussione, si è arricchito di altri sette articoli che intendevano modificare in più parti il "decreto Ronchi". Alla Camera ha assunto n. 6316.
In commissione Ambiente della Camera la trattazione del progetto di legge 6316 è stata abbinata con altri progetti relativi all'applicazione del d.lgs 22/97.
Nel testo base di discussione, predisposto dal relatore sulla base delle indicazioni del Comitato ristretto costituto in seno alla Commissione Ambiente, l'interpretazione del termine "disfarsi" è trattata nell'articolo 1/bis, il quale, nella nuova formulazione, recita:

Art. 1-bis.
(Norme di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

1. Ai fini dell'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 22, si intende per:

a) "si disfi": il fatto o l'atto di sottoporre una sostanza o un oggetto a operazioni di recupero o smaltimento;
b) "abbia deciso di disfarsi": il fatto o l'atto di destinare o avviare, in modo diretto o indiretto, una sostanza o un oggetto ad operazioni di recupero o smaltimento;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": la destinazione di una sostanza o di un oggetto ad operazioni di recupero o di smaltimento imposta da un atto normativo o da un provvedimento della pubblica autorità o determinata dal fatto che per la natura della sostanza o dell'oggetto non sussiste alternativa allo smaltimento o al recupero.

2. Le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non ricorrono quando una sostanza o un oggetto e il suo utilizzo soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto deve avere le caratteristiche delle materie prime o delle materie prime secondarie;
b) l'eventuale trattamento della sostanza o dell'oggetto deve corrispondere ed essere analogo al normale trattamento industriale delle materie prime o delle materie prime secondarie;
c) la sostanza o l'oggetto deve essere destinato in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo in un ciclo produttivo;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto in un ciclo produttivo deve essere effettivo ed oggettivo e non deve comportare pericoli per la salute o per l'ambiente maggiori di quelli propri delle normali attività produttive;

3. Per i beni di consumo, le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non ricorrono fino a quando tali beni sono idonei e continuano ad essere impiegati per l'uso per il quale sono stati concepiti, eventualmente anche previa riparazione, senza uscire dal ciclo di consumo.
In questo contesto va però segnalato anche l'intervento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Con la sentenza del 15 giugno 2000 è nuovamente intervenuta in tema di "nozione di rifiuto" evidenziando un concetto di rifiuto diverso da quello proposto nel disegno di legge 6316. Pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State dei Paesi Bassi con ordinanze 25 novembre 1997 ha dichiarato:
Nella causa C-418/97
1) Dal semplice fatto che su una sostanza come i LUWA-bottoms venga eseguita un'operazione menzionata nell'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 giugno 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, non discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un rifiuto ai sensi della direttiva.
2) Per stabilire se l'uso come combustibile di una sostanza come i LUWA-bottoms sia riconducibile al concetto di disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere ricuperate come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è rilevante.
Il fatto che tale uso come combustibile costituisca una modalità corrente di ricupero dei rifiuti e che tali sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della detta direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.
Il fatto che una sostanza utilizzata come combustibile sia il residuo di un processo di produzione di un'altra sostanza, che non sia ipotizzabile nessun altro uso di tale sostanza se non lo smaltimento, che la composizione della sostanza non sia idonea per l'uso che ne viene fatto o tale uso debba avvenire in particolari condizioni di precauzione per l'ambiente possono essere considerati indizi del fatto che il detentore della sostanza stessa se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.
Nella causa C-419/97
1) Dal semplice fatto che su una sostanza come i trucioli di legno venga eseguita un'operazione menzionata nell'allegato II B della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, non discende che l'operazione consiste nel disfarsene e che pertanto la detta sostanza va considerata un rifiuto ai sensi della direttiva.
2) Il fatto che una sostanza sia il risultato di un'operazione di ricupero ai sensi dell'allegato II B della detta direttiva costituisce solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione per stabilire se tale sostanza sia ancora un rifiuto, ma non consente di per sé di trarne una conclusione definitiva. L'esistenza di un rifiuto deve essere accertata sulla scorta del complesso delle circostanze, alla luce della definizione di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, cioè del fatto che il detentore della sostanza se ne disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, tenendo conto della finalità della direttiva ed in modo da non pregiudicarne l'efficacia.
Per stabilire se l'uso come combustibile di una sostanza come i trucioli di legno sia riconducibile al concetto di disfarsene, il fatto che tali sostanze possano essere ricuperate come combustibile in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale e senza trasformazioni radicali non è rilevante.
Il fatto che tale uso come combustibile costituisca una modalità corrente di ricupero dei rifiuti e che tali sostanze vengano comunemente considerate rifiuti, possono essere considerati come indizi del fatto che il detentore delle medesime se ne disfa ovvero ha deciso o ha l'obbligo di disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156. L'effettiva esistenza di un rifiuto ai sensi della direttiva va però accertata alla luce del complesso delle circostanze, tenendo conto della finalità della direttiva e in modo da non pregiudicarne l'efficacia.
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DISEGNO DI LEGGE C6316 - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 giugno 2000 "Ambiente - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuto"