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10 marzo 2001
IMBALLAGGI IN VETRO
La UE ha derogato il limite di 100 ppm in peso relativo alla concentrazione dei metalli pesanti che doveva essere rispettato entro il 30 giugno 2001
Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 62 del 2 marzo scorso è stata pubblicata la decisione della commissione del 19 febbraio 2001 n. 2001/171/CE che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
L'art. 11 della direttiva in questione, recepita in Italia con il D.lgs 22/97, sancisce l'obbligo per gli Stati membri della UE a ridurre gradualmente la presenza dei metalli pesanti negli imballaggi in vetro la quale prevede per il 30 giugno 2001 il limite di 100 ppm in peso.
La deroga si è resa necessaria, così motiva la Commissione UE, in quanto i dati relativi ai primi anni di applicazione dei limiti imposti dalla direttiva 94/62/CE hanno evidenziato l'esistenza di un problema specifico che riguarda il settore del vetro, in quanto il vetro riciclato viene contaminato da materiale vitreo contenente elevate percentuali di piombo. L'applicazione totale del tetto di 100 ppm, prevista per il 30 giugno 2001, potrebbe far ridurre l'impiego del vetro riciclato allo scopo di rispettare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti, e quindi determinare un risultato ecologicamente negativo.
Fino al 30 giugno 2006, stabilisce la decisione della Commissione, gli imballaggi in vetro possono superare il limite di 100 ppm per peso stabilito dalla dall'art. 11 della direttiva 94/62/CE (recepita in Italia con l'art. 43 del D.lgs 22/97) solo a seguito dell'aggiunta di vetro riciclato. E' vietata l'introduzione deliberata di piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente nel processo di produzione. L'impiego di materiale riciclato quale materia prima per la produzione di nuovi materiali di imballaggio non è considerata «introduzione deliberata», anche se una parte di tali materiali riciclati può contenere materiali regolamentati.
Quando il livello di concentrazione di metalli pesanti, continua la decisione, superi il valore limite di 200 ppm su base di dodici mesi consecutivi, relativi alla produzione di ciascuna fornace di vetro e tale da essere rappresentativo dell'attività ordinaria e regolare, il produttore è obbligato a presentare un rapporto all'autorità competenti. I valori numerici rilevati presso gli impianti di produzione e i metodi di misurazione impiegati dovranno essere messi a disposizione, se richiesti, delle autorità competenti.
La deroga dovrà essere recepita nell'ordinamento italiano.
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Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
30 GIUGNO 2001 - Limiti per importazione di imballaggi che contengono piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente