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| 10 marzo 2001 |
| IMBALLAGGI IN VETRO |
| La UE ha derogato il limite
di 100 ppm in peso relativo alla concentrazione dei metalli pesanti che doveva essere
rispettato entro il 30 giugno 2001 |
| Nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee L 62 del 2 marzo scorso è stata pubblicata la decisione della
commissione del 19 febbraio 2001 n. 2001/171/CE che stabilisce le condizioni per
l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di
concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio. |
| L'art. 11 della direttiva in
questione, recepita in Italia con il D.lgs 22/97, sancisce l'obbligo per gli Stati membri
della UE a ridurre gradualmente la presenza dei metalli pesanti negli imballaggi in vetro
la quale prevede per il 30 giugno 2001 il limite di 100 ppm in peso. |
| La deroga si è resa necessaria,
così motiva la Commissione UE, in quanto i dati relativi ai primi anni di applicazione
dei limiti imposti dalla direttiva 94/62/CE hanno evidenziato l'esistenza di un problema
specifico che riguarda il settore del vetro, in quanto il vetro riciclato viene
contaminato da materiale vitreo contenente elevate percentuali di piombo. L'applicazione
totale del tetto di 100 ppm, prevista per il 30 giugno 2001, potrebbe far ridurre
l'impiego del vetro riciclato allo scopo di rispettare i limiti massimi di concentrazione
di metalli pesanti, e quindi determinare un risultato ecologicamente negativo. |
| Fino al 30 giugno 2006,
stabilisce la decisione della Commissione, gli imballaggi in vetro possono superare il
limite di 100 ppm per peso stabilito dalla dall'art. 11 della direttiva 94/62/CE (recepita
in Italia con l'art. 43 del D.lgs 22/97) solo a seguito dell'aggiunta di vetro riciclato.
E' vietata l'introduzione deliberata di piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente nel
processo di produzione. L'impiego di materiale riciclato quale materia prima per la
produzione di nuovi materiali di imballaggio non è considerata «introduzione
deliberata», anche se una parte di tali materiali riciclati può contenere materiali
regolamentati. |
| Quando il livello di
concentrazione di metalli pesanti, continua la decisione, superi il valore limite di 200
ppm su base di dodici mesi consecutivi, relativi alla produzione di ciascuna fornace di
vetro e tale da essere rappresentativo dell'attività ordinaria e regolare, il produttore
è obbligato a presentare un rapporto all'autorità competenti. I valori numerici rilevati
presso gli impianti di produzione e i metodi di misurazione impiegati dovranno essere
messi a disposizione, se richiesti, delle autorità competenti. |
| La deroga dovrà essere recepita
nell'ordinamento italiano. |
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| Decisione della
Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di
una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di
metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio |
| 30 GIUGNO 2001 - Limiti per
importazione di imballaggi che contengono piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente |
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