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20 aprile 2001
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI
Dal 7 aprile sono in vigore le nuove regole relative alla gestione, al recupero energetico e all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio
Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2001 è stata pubblicata l'ORDINANZA del Ministero della sanità 30 marzo 2001 "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio".
Il Ministro della sanità, in considerazione del fatto che le disposizioni sanitarie vigenti in materia di controllo relativamente ai materiali a rischio BSE appaiono idonee a garantire un adeguato controllo ambientale, ha concesso una deroga per quanto riguarda l'applicazione di alcune norme sui rifiuti previste dal "decreto Ronchi".
In base a quanto stabilito nell'ordinanza "Alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 e successive modificazioni, alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio, disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione degli altri materiali tal quali e prodotti derivati, destinati alla distruzione ai sensi del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49, non si applicano, fino al 31 dicembre 2001, le disposizioni previste, di cui agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22."
Fino al 31 dicembre 2001, dunque, all'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento dei materiali indicati nella circolare 30 marzo 2001, non si applicano le disposizioni relative al MUD (art.11), ai registri di carico e scarico (art. 12), ai formulari di identificazione dei rifiuti durante il trasporto (art.15), all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 27), all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero (art. 28), all'iscrizione all'Albo nazionale gestori (art. 30).
Le proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale specifico a rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio presso gli impianti autorizzati, a condizione che siano rispettati le modalità riportate nell'allegato 1 all'ordinanza, possono essere avviati al recupero energetico in procedura semplificata prevista dal d.lgs 22/97.
Se l'attività è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato 1 "Norme tecniche per il recupero energetico dei prodotti derivati dalla trasformazione di materiale specifico a rischio, di materiali ad alto e basso rischio" della nuova circolare, sono fatte salve le comunicazioni di inizio attività effettuate in base all'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000.
Chi inizia l'attività di recupero energetico dovrà comunicare preventivamente, in base all'art. 33 del d.lgs 22/97, l'inizio dell'attività alla Provincia; il termine previsto per iniziare l'attività è ridotto, in questo caso, a trenta giorni, ferma restando l'anticipata espressione favorevole da parte della provincia competente. La comunicazione deve essere inviata anche alla AUSL territorialmente competente.
Per i registri di carico e scarico, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale, va riportata la dicitura: «Materiali e prodotti derivati emergenza BSE».
Gli impianti di incenerimento già autorizzati in base al d.lgs 22/97, per smaltire i materiali di cui al decreto legge n. 1/2001, come convertito in legge n. 49/2001, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza.
Tale articolo prescrive: che lo stoccaggio del materiale tal quale presso l'impianto di incenerimento deve rispettare le prescrizioni dell'autorità sanitaria competente per territorio; che per lo stoccaggio dei prodotti derivati venga inviata apposita nota informativa alla AUSL di competenza; che vengano rispettati i valori limite di emissione prescritti dalle autorizzazioni vigenti. Per gli ossidi di azoto, fino al 31 dicembre 2001, si applica unicamente il valore limite medio orario o semiorario; che nella documentazione prevista dal D.M. 148/98 e da DPCM 7 aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale venga riportata la seguente dicitura: «Materiali e prodotti derivati emergenza BSE».
Fino al 31 dicembre 2001, per la realizzazione di nuovi inceneritori per lo smaltimento del materiale tal quale, all'interno degli stabilimenti di macellazione, i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, sono ridotti rispettivamente a complessivi sessanta e trenta giorni ferma restando l'anticipata espressione di provvedimento favorevole da parte della regione competente.
L'attuale ordinanza sostituisce l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000 e l'ordinanza del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001.
L'ordinanza è entrata in vigore il 7 aprile 2001 (giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
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ORDINANZA 30 marzo 2001 - Ministero della sanità - Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 82 del 7 aprile 2001)
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI - Testo del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2001), coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pagina 23), recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina». (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001)