|
|
 |
 |
| 20 aprile 2001 |
| ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI |
| Dal 7 aprile sono in vigore
le nuove regole relative alla gestione, al recupero energetico e all'incenerimento del
materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio |
| Nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 7 aprile 2001 è stata pubblicata l'ORDINANZA del Ministero della sanità 30 marzo
2001 "Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi
trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del
materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio". |
| Il Ministro della sanità, in
considerazione del fatto che le disposizioni sanitarie vigenti in materia di controllo
relativamente ai materiali a rischio BSE appaiono idonee a garantire un adeguato controllo
ambientale, ha concesso una deroga per quanto riguarda l'applicazione di alcune norme sui
rifiuti previste dal "decreto Ronchi". |
| In base a quanto stabilito
nell'ordinanza "Alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento
del materiale specifico a rischio, disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 29
settembre 2000 e successive modificazioni, alle attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio e trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio, disciplinati dal
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché alle attività di raccolta,
trasporto, stoccaggio e trasformazione degli altri materiali tal quali e prodotti
derivati, destinati alla distruzione ai sensi del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1,
come convertito in legge 9 marzo 2001, n. 49, non si applicano, fino al 31 dicembre 2001,
le disposizioni previste, di cui agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22." |
| Fino al 31 dicembre 2001,
dunque, all'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento dei materiali
indicati nella circolare 30 marzo 2001, non si applicano le disposizioni relative al MUD
(art.11), ai registri di carico e scarico (art. 12), ai formulari di identificazione dei
rifiuti durante il trasporto (art.15), all'approvazione del progetto e autorizzazione alla
realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero (art. 27), all'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero (art. 28), all'iscrizione
all'Albo nazionale gestori (art. 30). |
| Le proteine animali ed i grassi
fusi ottenuti da materiale specifico a rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio
presso gli impianti autorizzati, a condizione che siano rispettati le modalità riportate
nell'allegato 1 all'ordinanza, possono essere avviati al recupero energetico in procedura
semplificata prevista dal d.lgs 22/97. |
| Se l'attività è effettuata nel
rispetto delle prescrizioni dell'allegato 1 "Norme tecniche per il recupero
energetico dei prodotti derivati dalla trasformazione di materiale specifico a rischio, di
materiali ad alto e basso rischio" della nuova circolare, sono fatte salve le
comunicazioni di inizio attività effettuate in base all'ordinanza del Ministro della
sanità 13 novembre 2000. |
| Chi inizia l'attività di
recupero energetico dovrà comunicare preventivamente, in base all'art. 33 del d.lgs
22/97, l'inizio dell'attività alla Provincia; il termine previsto per iniziare
l'attività è ridotto, in questo caso, a trenta giorni, ferma restando l'anticipata
espressione favorevole da parte della provincia competente. La comunicazione deve essere
inviata anche alla AUSL territorialmente competente. |
| Per i registri di carico e
scarico, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale, va
riportata la dicitura: «Materiali e prodotti derivati emergenza BSE». |
| Gli impianti di incenerimento
già autorizzati in base al d.lgs 22/97, per smaltire i materiali di cui al decreto legge
n. 1/2001, come convertito in legge n. 49/2001, dovranno rispettare le prescrizioni
contenute nell'art. 3 dell'ordinanza. |
| Tale articolo prescrive: che lo
stoccaggio del materiale tal quale presso l'impianto di incenerimento deve rispettare le
prescrizioni dell'autorità sanitaria competente per territorio; che per lo stoccaggio dei
prodotti derivati venga inviata apposita nota informativa alla AUSL di competenza; che
vengano rispettati i valori limite di emissione prescritti dalle autorizzazioni vigenti.
Per gli ossidi di azoto, fino al 31 dicembre 2001, si applica unicamente il valore limite
medio orario o semiorario; che nella documentazione prevista dal D.M. 148/98 e da DPCM 7
aprile 1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale
venga riportata la seguente dicitura: «Materiali e prodotti derivati emergenza BSE». |
| Fino al 31 dicembre 2001, per la
realizzazione di nuovi inceneritori per lo smaltimento del materiale tal quale,
all'interno degli stabilimenti di macellazione, i termini previsti dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo n. 22/1997, sono ridotti rispettivamente a complessivi sessanta e
trenta giorni ferma restando l'anticipata espressione di provvedimento favorevole da parte
della regione competente. |
| L'attuale ordinanza sostituisce
l'ordinanza del Ministro della sanità 13 novembre 2000 e l'ordinanza del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001. |
| L'ordinanza è entrata in vigore
il 7 aprile 2001 (giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). |
|
|
 |
| ECOS è una collana di moduli software disegnati per la informatizzazione dei processi gestionali di tutti i Soggetti Economici che trattano i rifiuti. |
| I moduli sono potenti e sofisticati strumenti di lavoro prodotti con le migliori tecnologie standard attualmente disponibili; la sinergica interfaccia grafica è particolarmente curata per semplificare le operazioni
ripetitive ...... continua su www.ecosonline.com |
|
|
 |
Probabilmente lavori per
l'ambiente! Ma gli altri lo sanno?
Se vuoi potenziare le occasioni per farti conoscere sei benvenuto
in piazzaffari, marketplace
dedicato al settore ambientale. |
| Piazzaffari di
ambiente.it mette in comunicazione la domanda e l'offerta, farsi trovare è importante! |
|
|
 |
Probabilmente lavori per
l'ambiente! Ma gli altri lo sanno?
Se vuoi potenziare le occasioni per farti conoscere sei benvenuto
in piazzaffari, marketplace dedicato al settore ambientale. |
| Piazzaffari di
ambiente.it mette in comunicazione la domanda e l'offerta, farsi trovare è importante!
REGISTRATI !! |
|
|
 |
| ORDINANZA
30 marzo 2001 - Ministero della sanità - Misure sanitarie ed ambientali urgenti in
materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero
energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto
e basso rischio. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 82 del 7 aprile 2001) |
| TESTI COORDINATI E AGGIORNATI - Testo del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale n. 8 dell'11 gennaio 2001), coordinato con la legge di conversione 9 marzo
2001, n. 49 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pagina 23), recante: «Disposizioni
urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo
delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza
derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina». (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2001) |
|
 |
|