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22 agosto 2001
EFFICIENZA ENERGETICA DELLE LAMPADE
Dal 1° luglio 2002 le indicazioni relative all'efficienza energetica delle lampade per uso domestico dovranno essere più chiare e complete.
Nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 184 del 9 agosto 2001 è stato è pubblicato il DECRETO 10 luglio 2001 "Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico".
Il decreto, emanato dal Ministro della attività produttive, recepisce due direttive europee; la 95/27/CE, riguardante le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici e la 98/11/CE, riguarda le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio relativamente l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.
Il decreto, come indicato dal comma 1 dell'art. 1, si applica alle lampade elettriche per uso domestico alimentate direttamente dalla rete, incluse quelle ad incandescenza e quelle fluorescenti compatte integrali, ed alle lampade fluorescenti per uso domestico, incluse le fluorescenti lineari e le fluorescenti compatte non integrali, anche se commercializzate per uso non domestico. Ai fini del decreto, quando un apparecchio può essere smontato dai suoi utilizzatori finali si intende per «lampada» la parte o le parti che emettono la luce.
L'etichetta da apporre sugli apparecchi deve essere  redatta in lingua italiana e deve essere conforme al modello di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta in modo da essere chiaramente visibile sull'esterno di ogni singolo imballaggio della lampada. È vietato a chiunque fissare, stampare o incollare a tale imballaggio qualsiasi altro elemento che possa impedire o ridurre la visibilità dell'etichetta. L'allegato I precisa le modalità di affissione dell'etichetta sull'imballaggio, nel caso quest'ultimo sia di dimensioni molto ridotte.
Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere direttamente visione della lampada nel suo imballaggio, il proponente deve rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni relative alla classe di efficienza energetica della lampada indicate nell'allegato III.
Dal 1° luglio 2002 è vietata la vendita al pubblico delle lampade di cui all'art. 1, comma 1, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al decreto 10 luglio 2001.
Il decreto è entrato in vigore il 10 agosto 2001
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DECRETO 10 luglio 2001 - Ministero delle attività produttive - Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 184 del 9 agosto 2001)