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| 22 agosto 2001 |
| EFFICIENZA ENERGETICA DELLE
LAMPADE |
| Dal 1° luglio 2002 le
indicazioni relative all'efficienza energetica delle lampade per uso domestico dovranno
essere più chiare e complete. |
| Nella Gazzetta Ufficiale
Italiana n. 184 del 9 agosto 2001 è stato è pubblicato il DECRETO 10 luglio 2001
"Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che
stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto
riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso
domestico". |
| Il decreto, emanato dal Ministro
della attività produttive, recepisce due direttive europee; la 95/27/CE, riguardante le
informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici e la 98/11/CE, riguarda le
modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio relativamente
l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. |
| Il decreto, come indicato dal
comma 1 dell'art. 1, si applica alle lampade elettriche per uso domestico alimentate
direttamente dalla rete, incluse quelle ad incandescenza e quelle fluorescenti compatte
integrali, ed alle lampade fluorescenti per uso domestico, incluse le fluorescenti lineari
e le fluorescenti compatte non integrali, anche se commercializzate per uso non domestico.
Ai fini del decreto, quando un apparecchio può essere smontato dai suoi utilizzatori
finali si intende per «lampada» la parte o le parti che emettono la luce. |
| L'etichetta da apporre sugli
apparecchi deve essere redatta in lingua italiana e deve essere conforme al modello
di cui all'allegato I. L'etichetta deve essere apposta in modo da essere chiaramente
visibile sull'esterno di ogni singolo imballaggio della lampada. È vietato a chiunque
fissare, stampare o incollare a tale imballaggio qualsiasi altro elemento che possa
impedire o ridurre la visibilità dell'etichetta. L'allegato I precisa le modalità di
affissione dell'etichetta sull'imballaggio, nel caso quest'ultimo sia di dimensioni molto
ridotte. |
| Quando l'offerta di vendita o di
locazione avviene in forma tale da non consentire di prendere direttamente visione della
lampada nel suo imballaggio, il proponente deve rendere contestualmente note al potenziale
acquirente tutte le informazioni relative alla classe di efficienza energetica della
lampada indicate nell'allegato III. |
| Dal 1° luglio 2002 è vietata
la vendita al pubblico delle lampade di cui all'art. 1, comma 1, per i quali non sia stata
approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione
tecnica conforme al decreto 10 luglio 2001. |
| Il decreto è entrato in vigore
il 10 agosto 2001 |
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| DECRETO
10 luglio 2001 - Ministero delle attività produttive - Recepimento della direttiva
98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di
applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico. (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Italiana n. 184 del 9 agosto 2001) |
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