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| 24 maggio 2001 |
| PROTEZIONE DELLA FLORA E
DELLA FAUNA |
| E' stato emanato un nuovo
decreto relativo all'stituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie
animali e vegetali |
| Nella Gazzetta Ufficiale n. 112
del 16 maggio 2001 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 3 maggio 2001
"Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e
vegetali". |
| Il Ministero dell'ambiente di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in base a quanto previsto
dal comma 5-bis dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha provveduto ad
istituire il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. |
| Il registro, come indicato
all'articolo 1 del decreto appena pubblicato, si riferisce agli esemplari vivi o morti, di
specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi negli allegati A e B del
regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni così come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e
dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte
artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni. |
| Sono tenuti alla compilazione
del registro: le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le
strutture circensi; gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i
giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche; chiunque utilizzi
esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi
natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro,
confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157. |
| In base a quanto disposto
dall'art. 3 sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro: le istituzioni
scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116; le istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica. |
| Il decreto fissa anche i tempi e
i modi di iscrizione degli esemplari detenuti alla data del 16 maggio 2001. |
| L'attuale decreto abroga il
decreto 22 febbraio 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli
esemplari di specie animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001, concernente
modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001. |
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| DECRETO
3 maggio 2001 - Ministero dell'ambiente - Istituzione del registro di detenzione degli
esemplari di specie di animali e vegetali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
italiana n. 112 del 16 maggio 2001) |
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