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24 maggio 2001
PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA
E' stato emanato un nuovo decreto relativo all'stituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali
Nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2001 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 3 maggio 2001 "Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali".
Il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in base a quanto previsto dal comma  5-bis dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ha provveduto ad istituire il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.
Il registro, come indicato all'articolo 1 del decreto appena pubblicato, si riferisce agli esemplari vivi o morti, di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni così come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150 e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
Sono tenuti alla compilazione del registro: le imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi; gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche; chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
In base a quanto disposto dall'art. 3 sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro: le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116; le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il decreto fissa anche i tempi e i modi di iscrizione degli esemplari detenuti alla data del 16 maggio 2001.
L'attuale decreto abroga il decreto 22 febbraio 2001, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali e il decreto 28 marzo 2001, concernente modificazioni al succitato decreto 22 febbraio 2001.
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DECRETO 3 maggio 2001 - Ministero dell'ambiente - Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e vegetali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 112 del 16 maggio 2001)