| 27 marzo 2001 |
| TRASPORTO MARITTIMO DI
IDROCARBURI |
| Contributi per
l'eliminazione del naviglio non conforme ai più avanzati standard in materia di sicurezza
della navigazione applicabili alle navi a doppio scafo |
| Nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo scorso è stato pubblicata la legge 7 marzo 2001, n. 51 " Disposizioni
per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e
per il controllo del traffico marittimo" |
| La finalità della legge, che
entra in vigore il 29 marzo 2001, è quella di promuovere l'uso di navi cisterna a
basso impatto ambientale e dotate dei più elevatistandard di sicurezzai con lo scopo di
prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri. Scopo della
legge è anche quello promuovere lo sviluppo dell'attività di controllo e assistenza al
traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le
coste nazionali. |
| Per favorire ed accelerare
l'eliminazione delle unità a singolo scafo non conformi ai più avanzati standard in
materia di sicurezza della navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, sono
previsti contributi alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143
del codice della navigazione. Tali contributi sono concessi, alle condizioni previste
nell'articolo 2 della legge, per la demolizione di navi cisterna abilitate al trasporto di
petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici. |
| Le imprese che intendono
beneficiare del contributo devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della
navigazione entro tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione con le modalità
indicate nell'art. 3. |
| Dal 29 marzo 2001 non possono
essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna abilitate al
trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici a singolo scafo la cui
età risalga ad oltre venti anni. |
| Il comma 2 dell'art. 5
sostituisce l'art. 83 (Divieto di transito e di sosta) del codice della navigazione. |
| Entro il 29 marzo 2002 il
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
dovrà emanare le disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo
Vessel Traffic Services (VTS) e assicurare la gestione operativa attraverso le strutture
centrali e periferiche del Ministero. |