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| 31 luglio 2001 |
| ATTIVITA' A RISCHIO DI
INCIDENTE RILEVANTE |
| E' stato emanato il
regolamento interministeriale per la definizione degli adattamenti necessari per applicare
la normativa del Decreto legislativo 334/1999 nei porti industriali e petroliferi. |
| Nella Gazzetta Ufficiale n. 165
del 18 luglio 2001 è stato pubblicato il Decreto interministeriale 16 maggio 2001, n. 293
"Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose". |
| Il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro della sanità, in
attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo n.
334/1999, ha emanato il regolamento interministeriale per la definizione degli adattamenti
necessari per applicare la normativa del citato decreto legislativo nei porti industriali
e petroliferi. |
| Il regolamento detta la
normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Restano fermi gli obblighi
di cui al decreto legislativo 334/99, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti
industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali
o superiori a quelli indicate nell'allegato I al citato decreto legislativo. |
| Il regolamento, come indicato
dall'art. 3, disciplina le modalità di redazione del rapporto integrato di sicurezza
portuale, del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti
industriali e petroliferi. |
| Alle navi che trasportano
sostanze pericolose si applica la normativa internazionale, comunitaria e nazionale in
materia di sicurezza della navigazione e di trasporto delle merci pericolose, nonché le
ordinanze emesse dalle autorità competenti in materia di navigazione, manovra e sosta
negli specchi acquei portuali. |
| Il decreto 16 maggio 2001, n.
293 entra in vigore il 2 agosto 2001. |
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| DECRETO
16 maggio 2001, n. 293 - Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001) |
| DECRETO
LEGISLATIVO DEL GOVERNO del 17 agosto 1999, n. 334 - Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose. (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 177 alla Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999) |
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