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| 3 agosto 2001 |
| REGIONE LOMBARDIA |
| Sospesi dal 7 luglio fino al
10 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti tributari per i soggetti colpiti
dalla "tromba d'aria" del 7 luglio |
| Nella Gazzetta Ufficiale n.
173/2001 è stato pubblicato il Decreto 12 luglio 2001 "Sospensione dei termini degli
obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dalla "tromba d'aria" nella
regione Lombardia in data 7 luglio 2001, da emanare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della
legge n. 212 del 2000". |
| Il Ministro dell'economia e
delle finanza, con tale decreto, avvalendosi del potere di sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati
da eventi eccezionali ed imprevedibili, ha disposto che nei confronti delle persone
fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio 2001 avevano
il domicilio fiscale nei comuni individuati nell'ordinanza 11 luglio 2001, le cui
abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per
inagibilità totale o parziale, o che hanno subito un danno superiore al trenta per cento
dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi dal 7 luglio 2001 fino al 10
dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi
ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. |
| La sospensione si applica anche
nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle
persone fisiche, che alla data dell'evento calamitoso, svolgevano, nel territorio della
regione individuato dall'ordinanza dell'11 luglio 2001, attività produttive in immobili
oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, nei quali avevano: a)
la sede legale; b) la sede legale e quella operativa; c) la sede operativa; in tal caso le
citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari
relativi alle attività svolte nel predetto territorio. |
| Indipendentemente dal domicilio
fiscale, i sostituti d'imposta, a richiesta dei contribuenti ricadenti nelle zone
individuate dall'ordinanza dell'11 luglio 2001 e aventi le caratteristiche indicate nel
decreto, non devono operare le ritenute alla fonte. Le ritenute già operate devono
comunque essere versate. Tale sospensione, comunque, si applica esclusivamente alle
ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25,
25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. |
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| DECRETO
12 luglio 2001 - Sospensione dei termini degli obblighi tributari a favore dei
soggetti colpiti dalla "tromba d'aria" nella regione Lombardia in data 7 luglio
2001, da emanare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 173 del 27 luglio 2001) |
| DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 11 luglio 2001 Dichiarazione dello stato
di emergenza nei territori di alcuni comuni delle province di Milano e di Bergamo colpiti
dalle trombe d'aria verificatesi in data 7 luglio 2001. (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001) |
| ORDINANZA
11 luglio 2001 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile - Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che
il 7 luglio 2001 hanno colpito i comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate
in provincia di Milano e i comuni di Zogno, Bracca, Strozza, Lovere, Alzano Lombardo,
Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo, nonché
integrazioni all'ordinanza 2 luglio 2001, n. 3141. (Ordinanza n. 3143). (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Italiana n 161 del 13 luglio 2001) |
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