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| 7 marzo 2001 |
| TERRE E ROCCE DA SCAVO |
| Nel disegno di legge
"Disposizioni in campo ambientale" viene proposto di escludere le terre e le
rocce da scavo dal campo di applicazione del Decreto Ronchi. |
| Nella seduta del 1° marzo 2001
la Commissione Ambiente della camera ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge
"Disposizioni in campo ambientale" inviatogli dal Senato il 26 luglio 2000. |
| Di particolare interesse, nella
nuova formulazione, sono le modifiche proposte con l'art. 10 che riguardano l'esclusione
dal campo di applicazione del "Decreto Ronchi", in definite condizioni, delle
terre e delle rocce da scavo e dei materiali vegetali provenienti da alvei di scolo ed
irrigui. |
| Nel disegno di legge rinviato al
Senato viene proposto di introdurre due lettere aggiuntive al comma 1 dell'art. 8
(esclusioni) del D.lgs 22/97: la lettera f-bis e la lettera f-ter. |
| Con la prima lettera si intende
escludere dal campo di applicazione del D.lgs 22/97 le terre e le rocce da scavo destinate
alleffettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con
esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. Con la
seconda lettera si vuole escludere i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in
misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dellambiente 25
ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale
come prodotto. |
| Il Ministero dell'ambiente aveva
già dedicato una particolare attenzione alle terre e alle rocce da scavo. Con la lettera
del 28 luglio 2000, inviata alle Regioni, alle Province e al NOE, aveva fornito la propria
interpretazione in merito all'assoggettamento delle terre da scavo alla normativa sui
rifiuti. Nella missiva il Ministero riteneva "che non debbano essere qualificate
rifiuto e, di conseguenza, non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs 22/97 le
terre da scavo che presentino concentrazioni di inquinanti inferiori ai limiti
accettabili stabiliti dal D.M. 471/99 per i siti ad uso residenziale, verde privato
e pubblico, e che siano destinate al normale ciclo di utilizzo della terra quali, a mero
titolo esemplificativo, sottofondi e rilevati stradali, rimodellamenti morfologici, usi
agricoli, riempimenti ecc.". L'interpretazione fornita dal Ministero si basava sulla
considerazione degli elementi soggettivi e oggettivi che caratterizzano il
"rifiuto" e che vengono meglio descritti nella stessa circolare. |
| Di parere diverso, appena un
mese successivo, si è invece espressa la III Sezione panale della Cassazione che, con la
sentenza del 24 agosto 2000, ha condannato l'utilizzo delle terre da scavo, provenienti
dalla costruzione di un traforo, per la sistemazione di un'area degradata. |
| Resterà da vedere, nel caso di
approvazione del Disegno di legge, la posizione della Commissione Europea che nel 1997, in
merito alla prima formulazione del D.lgs 22/97, era già intervenuta per segnalare
l'eccessivo numero di categorie di materiali escluse, rispetto alle direttive europee, dal
campo di applicazione del "Decreto Ronchi". Tra le categorie segnalate dalla
Commissione e, successivamente eliminate con il D.lgs 389/97, c'erano anche i materiali
non pericolosi provenienti dall'attività di scavo. |
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