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| 7 settembre 2001 |
| RIFIUTI ALIMENTARI PRODOTTI A
BORDO DI MEZZI DI TRASPORTO CHE EFFETTUANO TRAGITTI INTERNAZIONALI |
| Il Ministero della sanità
ha indicato come devono essere gestiti e distrutti |
| Il Ministero della Sanità, di
concerto con il Ministero dell'ambiente, ha emanato il decreto 22 maggio 2001 "Misure
relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi
di trasporto che effettuano tragitti internazionali.". |
| Il decreto è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 202 del 31 agosto 2001 ed è entrato in vigore il
giorno stesso. |
| Il decreto, come indicato nelle
premesse, è stato emesso in quanto è stato considerato necessario adottare misure
relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi
di trasporto che effettuano tragitti internazionali, quali scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione, assicurando una adeguata protezione dal rischio di
introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali, con particolare riguardo
alle pesti suine, attraverso tali rifiuti, quando sbarcati dai citati mezzi di trasporto. |
| Le disposizioni contenute nel
decreto impongono che i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento
dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto
commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti
in impianti di incenerimento. |
| Qualora non sia possibile la
termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in
discarica, previa sterilizzazione osservando le disposizioni indicate dal decreto; i
rifiuti, dopo la sterilizzazione, possono essere conferiti anche in impianti di discarica
per rifiuti urbani. |
| In ogni fase della gestione dei
rifiuti, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie
riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire
che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale. |
| Le attività di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita dei residui dei
pasti dal vasellame sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. |
| I soggetti che al 31 agosto 2001
(data di pubblicazione nella G.U. e di entrata in vigore del decreto) esercitano le
attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto, devono, entro il 29
settembre 2001 (30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.), inoltrare le domande
per ottenere le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La
regione o la provincia delegata si pronuncia su tali domande entro novanta giorni. |
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| DECRETO
22 maggio 2001 - Ministero della sanità - Misure relative alla gestione e alla
distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano
tragitti internazionali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 202 del 31
agosto 2001) |
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