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7 settembre 2001
RIFIUTI ALIMENTARI PRODOTTI A BORDO DI MEZZI DI TRASPORTO CHE EFFETTUANO TRAGITTI INTERNAZIONALI
Il Ministero della sanità ha indicato come devono essere gestiti e distrutti
Il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente, ha emanato il decreto 22 maggio 2001 "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali.".
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 202 del 31 agosto 2001 ed è entrato in vigore il giorno stesso.
Il decreto, come indicato nelle premesse, è stato emesso in quanto è stato considerato necessario adottare misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, quali scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, assicurando una adeguata protezione dal rischio di introduzione nel territorio nazionale di malattie degli animali, con particolare riguardo alle pesti suine, attraverso tali rifiuti, quando sbarcati dai citati mezzi di trasporto.
Le disposizioni contenute nel decreto impongono che i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri ed i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi extra-U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.
Qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione osservando le disposizioni indicate dal decreto; i rifiuti, dopo la sterilizzazione, possono essere conferiti anche in impianti di discarica per rifiuti urbani.
In ogni fase della gestione dei rifiuti, compresa l'eventuale cernita dei rifiuti dal vasellame e stoviglie riutilizzabili, deve essere evitata ogni dispersione, adottando misure idonee ad impedire che i rifiuti stessi possano in qualunque modo entrare nella catena alimentare animale.
Le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita dei residui dei pasti dal vasellame sono sottoposte alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
I soggetti che al 31 agosto 2001 (data di pubblicazione nella G.U. e di entrata in vigore del decreto) esercitano le attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto, devono, entro il 29 settembre 2001 (30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.), inoltrare le domande per ottenere le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. La regione o la provincia delegata si pronuncia su tali domande entro novanta giorni.
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DECRETO 22 maggio 2001 - Ministero della sanità - Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 202 del 31 agosto 2001)