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8 febbraio 2001
SERBATOI INTERRATI
Entro il 13 febbraio devono essere registrati quelli già esistenti alla data del 13 agosto 1999
Entro il 13 febbraio 2001, in base all'art. 10 del Decreto n. 246 del 24 maggio 1999, i titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso alla data del 13 agosto 1999.
Le disposizioni del decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le sostanze appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi.
Segnaliamo che una sostanza o gruppi di sostanze di uso frequente riportata nell'elenco è quella degli oli minerali ed idrocarburi.
Ricordiamo, inoltre, che in base alla definizione effettuata dal decreto è deve essere considerato serbatoio interrato il contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
La registrazione deve essere effettuata utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del D.M. 246/1999. Devono essere registrati anche per i serbatoi interrati non più operativi. Il modulo deve essere inviato all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente per territorio e aggiornato ogni volta che intervengono modifiche.
Dall'ambito di applicazione del decreto sono esclusi i serbatoi interrati utilizzati: nelle zone militari, se altrimenti regolati; per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a 15 metri cubi; per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto; per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali; per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3, purché sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.
I serbatoi, nel rispetto dei tempi e modi indicati dal decreto, dovranno essere risanati o dismessi e bonificati.
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D.M. 24 maggio 1999, n. 246 - Ministero dell'ambiente - Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.