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| 8 febbraio 2001 |
| SERBATOI INTERRATI |
| Entro il 13 febbraio devono
essere registrati quelli già esistenti alla data del 13 agosto 1999 |
| Entro il 13 febbraio 2001, in
base all'art. 10 del Decreto n. 246 del 24 maggio 1999, i titolari di concessione o
autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro
possesso alla data del 13 agosto 1999. |
| Le disposizioni del decreto si
applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo,
contenenti le sostanze appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in
condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del
27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi. |
| Segnaliamo che una sostanza o
gruppi di sostanze di uso frequente riportata nell'elenco è quella degli oli minerali ed
idrocarburi. |
| Ricordiamo, inoltre, che in base
alla definizione effettuata dal decreto è deve essere considerato serbatoio interrato il
contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e
visivamente ispezionabile la superficie esterna |
| La registrazione deve essere
effettuata utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del D.M.
246/1999. Devono essere registrati anche per i serbatoi interrati non più operativi. Il
modulo deve essere inviato all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente competente per territorio e aggiornato ogni volta che intervengono
modifiche. |
| Dall'ambito di applicazione del
decreto sono esclusi i serbatoi interrati utilizzati: nelle zone militari, se altrimenti
regolati; per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale
non superiore a 15 metri cubi; per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto; per
stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali; per
stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia
di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3, purché
sia garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi. |
| I serbatoi, nel rispetto dei
tempi e modi indicati dal decreto, dovranno essere risanati o dismessi e bonificati. |
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| D.M. 24 maggio 1999, n.
246 - Ministero dell'ambiente - Regolamento recante norme concernenti i requisiti
tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati. |
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