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11 gennaio 2002
LOTTA AL FUMO
Sono state aumentate le sanzioni per chi fuma in luoghi ove vige il divieto
Dal 1° gennaio 2002, con l'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", sono aumentate le sanzioni per chi non rispetta il divieto di fumare nei luoghi indicati dalla legge 584/1997.
La legge 11 novembre 1975, n.584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico", stabilisce che non si può fumare: nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte.
La stessa legge prevede il divieto di fumare anche: nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
I trasgressori, con le nuove disposizioni, saranno soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25 euro a 250 euro; la misura della sanzione si raddoppierà nel caso la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Le persone preposte che non curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori, saranno soggette al pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro; tale somma è aumentata della metà nel caso che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti
Nella lotta contro il fumo era già intervenuto, nel 2001, il Ministro Veronesi. Con la circolare n. 4 del 28 marzo, oltre a ricordare i danni prodotti dal fumo, aveva sollecitato l'applicazione puntuale di norme vigenti già da un ventennio. Il Ministro, nella stessa circolare, forniva anche indicazioni per chiarire i dubbi interpretativi ed applicativi relativi a tali norme.
L'obbligazione di pagare le somme, precisa la legge 448/2001, non è trasmissibile agli eredi.
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LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 301 del 29 dicembre 2001)
CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 - Ministero della sanità - Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2001)